Sentenza del 27/02/2019 n. 538 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Scritture contabili - Presenza di fotocopia delle prime due pagine del libro degli inventari - Mancata contestazione della difformità delle copie rispetto alle corrispondenti pagine originali - Inattendibilità della contabilità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2008, maggiori redditi, IRES, IRAP e IVA, contestando costi indeducibili, ricavi omessi, operazioni inesistenti o non documentate, vendite sottocosto e acquisti in nero. La società e il socio avevano impugnato gli avvisi deducendo, tra l'altro, vizi di notifica, decadenza dell'Ufficio, illegittimità del raddoppio dei termini, difetto di contraddittorio e motivazione, nonché l'infondatezza dei rilievi di merito. Tra questi, contestavano che la fotocopia delle prime due pagine del libro degli inventari rendesse inattendibile la contabilità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia solo quanto alla validità dell'atto e della notifica: l'eventuale irregolarità della notifica era comunque sanata dalla proposizione del ricorso e il raddoppio dei termini risultava giustificato dalla presenza di seri indizi di reati fiscali. Tuttavia, esaminando il merito, ha ritenuto insufficienti le presunzioni dell'Ufficio. La fotocopia delle prime pagine dell'inventario, non contestata come difforme dagli originali, non dimostrava l'inattendibilità della contabilità; inoltre, la società aveva documentato le operazioni con fatture, documenti di trasporto, pagamenti bancari, sconti e note di credito. Mancavano presunzioni gravi, precise e concordanti circa la frode carosello, l'inesistenza delle operazioni, le vendite sottocosto e gli acquisti in nero. Gli avvisi di accertamento relativi sia alla società sia al socio sono stati quindi annullati, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c.
La notifica può essere effettuata direttamente alla persona fisica che rappresenta l'ente, purché siano indicati qualità, residenza, domicilio o dimora.
La notifica dell'atto destinato a una società può essere eseguita, in alternativa alla notifica presso la sede, direttamente al legale rappresentante secondo le modalità previste per le persone fisiche.
Art. 140 c.p.c.
La procedura di notifica per irreperibilità relativa è legittima quando il notificatore attesta l'impossibilità di eseguire la consegna presso l'indirizzo indicato e non è possibile consegnare l'atto ai soggetti previsti dall'art. 139 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
L'eventuale nullità della notificazione è sanata dalla proposizione del ricorso, poiché tale comportamento dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto e la piena conoscenza dello stesso.
Art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Per gli accertamenti soggetti alla disciplina temporale applicabile al caso, la presenza di seri indizi di reato fiscale e del conseguente obbligo di denuncia può determinare il raddoppio dei termini per l'accertamento, anche se la denuncia è presentata successivamente o il procedimento penale viene archiviato.
Art. 39, comma 1, lettere c) e d), d.P.R. 600/1973
L'accertamento analitico-induttivo richiede che le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione siano gravi, precise e concordanti; semplici anomalie contabili o ricostruzioni non complete non sono sufficienti.
Art. 24 Cost. e art. 111 Cost.
Il principio della ragione più liquida consente al giudice di esaminare direttamente una questione di merito idonea a definire il giudizio, senza affrontare previamente tutte le questioni pregiudiziali.
D.lgs. 74/2000, artt. 2 e 8
Le ipotesi di utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti possono costituire il presupposto penale rilevante ai fini del raddoppio dei termini, purché emergano seri indizi dell'obbligo di denuncia.
Massime di principio
- La mera presenza di fotocopie o duplicazioni formali nelle scritture contabili non rende automaticamente inattendibile la contabilità: occorre dimostrare che le copie siano difformi dagli originali o che l'irregolarità abbia inciso concretamente sulla ricostruzione fiscale.
- Per un accertamento analitico-induttivo l'Amministrazione deve fornire presunzioni effettivamente gravi, precise e concordanti; rilievi generici, incongruenze isolate o ricostruzioni prive di un controllo quantitativo completo possono non essere sufficienti.
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti o frodi carosello, l'Ufficio deve provare non solo l'inesistenza o l'inaffidabilità del fornitore, ma anche la conoscenza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del contribuente.
- Fatture, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, registrazioni contabili e documentazione commerciale costituiscono elementi importanti per dimostrare l'effettività delle operazioni, anche se non escludono da soli ogni possibile contestazione.
- La proposizione del ricorso può sanare una nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, ma non sana automaticamente altri vizi sostanziali dell'accertamento né impedisce al giudice di annullarlo per insufficienza della prova nel merito.
- In presenza di una società a ristretta base partecipativa, il maggior reddito societario può essere presunto distribuito al socio, ma tale presunzione viene meno se viene annullato l'accertamento societario o se il contribuente dimostra l'assenza della distribuzione.
- Per contestare acquisti in nero o ricavi occultati derivanti da movimentazione di merci è necessaria, di regola, una riconciliazione analitica tra rimanenze iniziali, acquisti, vendite e rimanenze finali; il semplice confronto parziale tra alcune fatture non basta.
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