Cassazione Penale, Sentenza n. 05662/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che ha confermato la condanna per molestia (art. 660 c.p.) sostenendo: 1) che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere provato che il profilo Facebook da cui sono partiti i messaggi apparteneva all'imputato, poiché la declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in fase di identificazione avrebbe reso carenti gli accertamenti e la riconducibilità del profilo; 2) che la condotta non integra l'art. 660 c.p. perché i messaggi via social, a causa della possibilità per il destinatario di disattivare notifiche o anteprime, non avrebbero la invasività tipica del mezzo telefonico e non garantirebbero l'immediata interazione tipica del telefono (richiamando Sez.1 n.40033/2023).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo (generico) e, nel merito, ha confermato la correttezza della valutazione di merito: la riconducibilità del profilo Facebook all'imputato risultava da un compendio indiziario unitario e coerente (nominativo associato all'account, corrispondenza delle immagini con le fattezze dell'imputato, incrocio delle informazioni sulla pagina con la banca dati SDI e fotografie allegate alla denuncia). Sul punto relativo alla tipicità dell'art. 660 c.p., la Corte ha stabilito che la norma punisce la molestia quando la comunicazione raggiunge e viene percepita dal destinatario con carattere di invasività: i sistemi di messaggistica (anche Messenger) sono assimilabili al mezzo del telefono quando i messaggi giungono al dispositivo con notifiche/anteprima immediata e risultano percepiti dalla vittima. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la conferma della condanna (pena condizionalmente sospesa di quindici giorni di arresto) con pronuncia di condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
La Corte interpreta l'articolo nel senso che integra la contravvenzione la condotta molesta che raggiunge e viene percepita dal destinatario con carattere invasivo; rileva l'invasività del mezzo impiegato più che la sua denominazione tecnologica, pertanto anche messaggi via Messenger possono rientrare nella nozione quando provocano notifica/anteprima immediata.
art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata rispetto alla valutazione probatoria: la Corte ha ritenuto che, anche se le dichiarazioni dell'imputato acquisite in fase di identificazione erano inutilizzabili, la riconducibilità del profilo all'imputato poteva essere fondata su un complesso indiziario di elementi di fatto (nome account, immagini, dati professionali incrociati con SDI).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti nella formulazione e sintesi dei motivi di ricorso e della relativa motivazione della Corte di cassazione.
Sez. 1, n. 40033 del 06/06/2023 (D.)
Pronuncia citata dalla difesa che escludeva la configurabilità dell'art. 660 c.p. per messaggi via social in ragione della disattivabilità delle notifiche; la Corte di Cassazione, tuttavia, ritiene tale orientamento non condivisibile e rileva che è superato dalla giurisprudenza successiva che valuta l'effettiva invasività e la percezione immediata.
Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021 (D'antoni)
Pronuncia usata come presidio giurisprudenziale per affermare che anche messaggi telematici (sms, WhatsApp, e analoghi) possono integrare la molestia se giungono al dispositivo con segnale di immediata percezione.
Sez. 5, n. 38755 del 14/07/2023 (L.)
Citata sul punto della prova di riconducibilità di profili social: secondo la giurisprudenza è possibile affermare la titolarità del profilo sulla base della convergenza di molteplici e precisi elementi indiziari, senza necessità di accertamento tecnico dell'IP ove sussistano elementi logici convergenti.
Massime di principio
- L'integrazione dell'art. 660 c.p. non dipende dalla denominazione tecnologica del mezzo ma dalla sua capacità invasiva: se messaggi via social giungono al dispositivo della vittima con notifiche/anteprima e sono percepiti, possono configurare la molestia.
- La possibilità per il destinatario di disattivare notifiche o anteprime non esclude di per sé la fattispecie: ciò che conta è che la comunicazione sia effettivamente giunta e stata percepita come molesta.
- La titolarità di un profilo social può essere accertata mediante un compendio indiziario unitario (nome account, corrispondenza fotografica, dati professionali incrociati con banche dati) anche quando dichiarazioni dell'imputato risultino inutilizzabili; non è sempre necessario un accertamento tecnico sull'IP.
- In cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio: le doglianze che chiedono una rivalutazione integrale delle prove possono essere dichiarate inammissibili o infondate se il giudizio di merito appare logicamente motivato.
- Per configurare la molestia tramite mezzi telematici occorre documentare la concreta capacità intrusiva (es. screenshot, notifiche, anteprime) che dimostri la immediata percezione da parte della vittima.
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