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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33973/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo provvisoria del 50% delle maggiori imposte recuperate con un precedente avviso di accertamento, relativo a costi ritenuti indebitamente dedotti in un’operazione su un complesso immobiliare poi rivenduto e connesso a rapporti infragruppo e di leasing. La contribuente impugnava la cartella deducendo, in sintesi, tre profili: (1) violazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’iscrizione a ruolo era stata effettuata prima della decisione della CTP e che la disciplina antielusiva non sarebbe stata correttamente applicata; (2) violazione dell’art. 15 d.P.R. n. 602/1973, perché sarebbe stato iscritto a ruolo il 50% delle imposte anziché un terzo; (3) violazione dell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 112/1999, per l’illegittima richiesta dell’aggio di riscossione anche in relazione a fatti anteriori alla modifica normativa del 2006. La CTR aveva respinto l’appello, ritenendo l’art. 37-bis applicabile solo alle fattispecie tipizzate, corretta l’iscrizione a ruolo nella misura del 50% e irrilevante la questione dell’aggio. In Cassazione la ricorrente ha reiterato tali censure, insistendo in particolare sull’applicabilità della disciplina procedimentale dell’art. 37-bis anche alle ipotesi di abuso del diritto non espressamente tipizzate.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per il consolidarsi successivo dell’orientamento giurisprudenziale, mentre l’Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    comma 6; richiamo anche al comma 3 e al secondo comma

    La disposizione antielusiva non si limita alle sole fattispecie espressamente tipizzate nel comma 3, ma si applica anche alle condotte abusive atipiche; di conseguenza, anche le garanzie procedimentali previste dalla norma, compresa l’iscrizione a ruolo solo dopo la sentenza della CTP, operano ogni volta che la disciplina antielusiva venga utilizzata.

  • art. 10-bis L. n. 212/2000

    È letto come norma di interpretazione del previgente art. 37-bis e come espressione di un principio generale antiabuso, di matrice costituzionale e unionale.

  • art. 15 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla misura dell’iscrizione a ruolo; la Corte non si pronuncia nel merito perché la questione resta assorbita.

  • art. 17, comma 3, d.lgs. n. 112/1999

    Richiamato nel motivo di ricorso sull’aggio di riscossione; la questione resta assorbita.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in collegamento con il meccanismo di riscossione nelle ipotesi antielusive, come conferma del modello procedimentale da applicare.

  • art. 19 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato insieme all’art. 68 d.lgs. n. 546/1992 per descrivere il sistema di riscossione recepito dal successivo art. 10-bis.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale sotto cui sono stati veicolati i motivi di violazione di legge.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte esclude l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità/autosufficienza, ritenendo che il ricorso contenesse gli elementi necessari alla cognizione della controversia.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla costituzione dell’Avvocatura erariale ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Massime di principio

  • La disciplina antielusiva dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 non va letta come un elenco chiuso di ipotesi abusive: essa esprime un principio generale che copre anche operazioni elusive atipiche, alla luce dell’evoluzione interna, costituzionale e unionale del divieto di abuso del diritto.
  • Quando l’Amministrazione contesta un abuso del diritto e applica il modulo procedimentale dell’art. 37-bis, le garanzie procedurali previste dalla norma devono operare integralmente, inclusa la regola sulla riscossione/iscrizione a ruolo dopo la decisione di primo grado.
  • Le fattispecie elusive non possono ricevere un trattamento differenziato sul solo presupposto che siano qualificate formalmente come abuso del diritto anziché come ipotesi tipizzate di cui all’art. 37-bis; il regime sostanziale e procedimentale deve restare coerente.
  • Il successivo art. 10-bis dello Statuto del contribuente ha valore interpretativo del previgente art. 37-bis e conferma la lettura ampia del divieto di abuso del diritto.
  • Se l’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito accogliendo l’originario ricorso introduttivo del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiAbuso del dirittoOnere della prova

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