Cassazione Penale, Sentenza n. 21913/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della proroga del regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis per carenza e apparenza della motivazione, automatismo nel rinnovo e omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente, assistito, deduceva che gli elementi posti a fondamento della proroga erano generici e ripetitivi rispetto al provvedimento originario; rilevava la lunga permanenza (24 anni) in regime speciale con condotta corretta, attività di studio e lavoro, assenza di rilievi disciplinari, presunta dissociazione dal contesto mafioso e trasferimento dei familiari all'estero, sostenendo che tali elementi non erano stati valutati. Denunciava altresì violazione dei diritti costituzionali e convenzionali (diritto alla funzione rieducativa, divieto di trattamenti inumani, diritto alla speranza) e, in via subordinata, proponeva la sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in cassazione contro le decisioni del Tribunale di sorveglianza su 41-bis è limitato a vizi di violazione di legge, includendo la mancanza di motivazione quando essa sia meramente apparente. Tuttavia l'ordinanza impugnata è stata ritenuta non apparente: il Tribunale aveva motivato considerando il ruolo apicale del condannato nel clan omonimo operante a Gela e altrove, la perdurante operatività del sodalizio con provvedimenti cautelari del 2023 e 2024, le conversazioni/colloqui con il fratello in libertà che dimostravano contatti e approvazione di questioni riguardanti il gruppo, le condanne sopravvenute e la presenza di procedimenti nei confronti di altri affiliati. La Corte ha affermato che il mero decorso del tempo e la buona condotta in carcere non sono automaticamente idonei a escludere la capacità di mantenere collegamenti; ha rigettato la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis in quanto già affrontata e risolta in precedenti pronunce. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975 n. 354)
"elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva"
La norma autorizza la sospensione delle regole ordinarie del trattamento per detenuti legati ad associazioni criminali; la verifica è prognostica e può fondarsi anche su elementi già conosciuti (condanne, ruolo, operatività del sodalizio). Il comma 2-bis richiede la verifica della "capacità" di mantenere collegamenti, considerando parametri non esaustivi (profilo criminale, posizione nel sodalizio, perdurante operatività, nuove incriminazioni, esiti del trattamento, situazione familiare); il mero decorso del tempo non esclude la capacità.
art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso in cassazione)
Il ricorso per cassazione contro ordinanze del Tribunale di sorveglianza è ammissibile per vizi di violazione di legge, inclusa la mancanza o l'apparenza della motivazione; il sindacato è però limitato al controllo di legalità.
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese)
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato anche l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione mafiosa: la giurisprudenza utilizza le condanne e i procedimenti per reati di questo tipo come elementi idonei a motivare la permanenza del pericolo che giustifica il regime 41-bis.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma in materia di stupefacenti citata come esempio di reati gravi collegati all'operatività del sodalizio e utilizzata fra i fatti rilevanti ai fini della prognosi sulla capacità di mantenere collegamenti.
Articoli della Costituzione e CEDU richiamati dal ricorrente
"artt. 2, 3, 13, 27 e 111 Cost.; artt. 6, 8, 13 e 14 CEDU"
Le censure costituzionali e convenzionali sono state già affrontate in precedenti decisioni di legittimità e della Corte costituzionale; la Corte ha ritenuto che il meccanismo del 41-bis, supportato da motivazione e possibilità di reclamo giudiziale, non sia in contrasto con i principi invocati.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulle ordinanze di proroga del 41-bis è limitato a vizi di legge e a casi in cui la motivazione sia meramente apparente; occorre dimostrare che le ragioni addotte sono incoerenti, inesistenti o fittizie.
- Per la conferma o proroga del 41-bis è sufficiente una valutazione prognostica basata su elementi già acquisiti (ruolo nel sodalizio, condanne, operatività dell'organizzazione, procedimenti sopravvenuti, contatti accertati), non necessariamente su fatti nuovi.
- Il comma 2-bis dell'art. 41-bis prevede parametri non tassativi (profilo criminale, posizione, operatività del clan, nuove incriminazioni, esiti del trattamento, tenore di vita dei familiari); nessuno di questi elementi è di per sé determinante ma tutti possono concorrere alla valutazione complessiva.
- Il mero decorso del tempo, la buona condotta in carcere e l'assenza di rilievi disciplinari non determinano automaticamente la cessazione della capacità di mantenere collegamenti; per ottenere la revoca o la mancata proroga è necessario fornire prove specifiche e recenti dell'effettiva interruzione del collegamento o di dissociazione reale e verificabile.
- Le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 41-bis sono difficilmente riapribili quando la Corte ha già fornito indirizzi interpretativi: le censure devono essere articolate su basi nuove e concrete per avere probabilità di successo.
- In fase difensiva è utile documentare in modo preciso e recente: assenza di contatti rilevabili, attestazioni di dissociazione verificabili, trasferimenti dei familiari, elementi oggettivi che contraddicano l'operatività del sodalizio o la possibilità di comunicazione esterna.
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