Sentenza n. 2902/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione docente, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea. L’istanza era stata presentata il 18 giugno 2025. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento e la scadenza del termine applicabile, quantificato in complessivi 120 giorni in base all’art. 2 l. n. 241/1990 e all’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi comprovanti l’avvenuta conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine previsto senza adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero è individuato quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Il Collegio ha interpretato l’art. 16 d.lgs. n. 206/2007 nel senso che l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve poi essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi, qualora siano richieste integrazioni. Poiché tale termine era decorso senza provvedimento espresso, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando anche la natura massiva dei procedimenti. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un termine di 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di accertare l’inadempimento e ordinare all’amministrazione di provvedere.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti; il giudice richiama anche il termine generale di trenta giorni.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, oggi individuata nel Ministero dell’Istruzione e del Merito.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della domanda e, se necessario, richiedere le integrazioni documentali.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale fase di integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Ha determinato la denominazione del Ministero competente quale Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione professionale conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento dell’autorità competente.
- Ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e, per l’eventuale persistente inerzia, nominare preventivamente un commissario ad acta con un ulteriore termine per provvedere.
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