Cassazione Civile, Ordinanza n. 33517/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di accreditamento di una struttura sanitaria privata con il Servizio sanitario nazionale per un laboratorio di analisi convenzionato con le ASL. Secondo la ricorrente, i ritardi o mancati rimborsi delle prestazioni rese l'avevano costretta a ricorrere a credito bancario per sostenere i costi dell'attività. In seguito a un accordo transattivo collegato a una direttiva regionale del 5 dicembre 2005, la società ha convenuto in giudizio la regione e la banca finanziatrice chiedendo: la declaratoria di invalidità della transazione per violenza ai sensi dell'art. 1434 c.c.; la condanna della regione all'estinzione delle pregresse morosità; la condanna della banca alla restituzione delle somme pagate a titolo di pattuizioni nulle, perché asseritamente viziate da interessi anatocistici. Il Tribunale ha rigettato la domanda verso la banca, accolto la riconvenzionale di quest'ultima e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della regione; la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 117 Cost., della L. 833/1978 e della disciplina della sanità privata convenzionata/accreditata, nonché dell'art. 1173 c.c., lamentando l'omessa individuazione dell'obbligazione; dall'altro, violazione di legge per avere il giudice d'appello condiviso l'inidoneità dell'accreditamento a instaurare un rapporto obbligatorio in capo all'accreditata, in ragione della personalità giuridica delle ASL tenute al pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando in via principale che esso era infondato e inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c., perché non esponeva in modo adeguato i fatti di causa e non individuava con precisione le norme asseritamente violate. Ha inoltre osservato che il secondo motivo era generico, limitandosi al richiamo dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. senza specificare quali disposizioni fossero state violate. La Corte ha poi escluso che fosse un vizio la mera adesione del giudice d'appello alla decisione di primo grado, quando la motivazione sia logicamente esposta, come nel caso di specie. Ha aggiunto che il ricorso non censurava la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e non attaccava in modo specifico la ratio decidendi relativa alla personalità giuridica delle ASL e alla conseguenza che il rapporto di accreditamento non instaura un rapporto contrattuale con la regione, né indicava quali crediti e a quale titolo dovessero gravare sull'ente regionale. La ricorrente è stata condannata alle spese; nulla è stato disposto nei confronti della banca intimata rimasta contumace. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1434 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla violenza quale vizio del consenso, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile e infondato sotto il profilo della specificità e autosufficienza
art. 117 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della sanità convenzionata/accreditata; la Corte rileva che il motivo non specifica adeguatamente le disposizioni violate
L. 23 dicembre 1978, n. 833
richiamata come fonte della disciplina sanitaria; nessuna specifica applicazione viene svolta nel merito
art. 1173 c.c.
richiamato per l'individuazione della fonte dell'obbligazione; la Corte osserva che il motivo non chiarisce quali norme siano state violate e quale sia il titolo dell'obbligazione dedotta
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il mero richiamo al vizio di violazione di legge non basta se non si indicano specificamente le norme violate e la loro effettiva incidenza sulla decisione
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.
il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti rilevanti, l'indicazione specifica dei motivi e degli atti/documenti rilevanti; la loro mancanza determina inammissibilità
art. 342 c.p.c.
la mancata censura della statuizione di inammissibilità dell'appello integra ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
a seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario esporre in modo autosufficiente i fatti di causa rilevanti e indicare specificamente i documenti e gli atti su cui le censure si fondano; la loro omissione comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge non può risolversi in un generico richiamo all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ma deve indicare con precisione quali disposizioni siano state violate e in che modo la decisione impugnata se ne sia discostata.
- La critica alla sentenza di appello deve investire tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione; la mancata censura anche di una sola ratio autonoma rende il ricorso inammissibile o comunque infondato rispetto all'esito della decisione.
- Non costituisce vizio censurabile la motivazione dell'appello che aderisca alla decisione di primo grado, purché la motivazione sia logicamente argomentata e consenta di comprendere il percorso decisorio.
- Quando la decisione di merito fonda il rigetto sulla diversa soggettività giuridica degli enti coinvolti, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale ratio e con il titolo giuridico della pretesa, indicando quali crediti siano imputabili al soggetto evocato in giudizio e a che titolo.
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