Sentenza del 12/07/2018 n. 18406 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il diniego dell'istanza di condono presentata il 16 giugno 2003 ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. Sosteneva che il condono dovesse ritenersi perfezionato perché le rate erano state integralmente versate, sebbene oltre le scadenze previste, e invocava anche l'art. 16-bis, comma 1-bis, della stessa legge. Con un secondo motivo denunciava la carenza di motivazione della sentenza della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 è un condono non premiale, subordinato all'integrale e tempestivo pagamento di tutte le somme dovute. Il pagamento tardivo o incompleto delle rate impedisce il perfezionamento del condono; non è sufficiente il versamento della prima rata. L'art. 16-bis, comma 1-bis, non ha modificato tale requisito, ma ha esteso soltanto alcune modalità di riscossione ai debiti derivanti dal mancato pagamento delle rate. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 7.800 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Condono relativo agli omessi o tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate.
La norma disciplina un condono non premiale, il cui perfezionamento richiede il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate e degli interessi dovuti. Il mancato o tardivo pagamento anche di una rata impedisce l'effetto estintivo del condono.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Disposizioni relative a forme di condono premiale.
Le discipline premiali previste da tali articoli, che possono conservare efficacia anche in presenza di mancato pagamento tempestivo delle rate successive alla prima, non sono applicabili analogicamente al condono dell'art. 9-bis, trattandosi di disposizioni eccezionali.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16-bis, comma 1-bis, introdotto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32, comma 7, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Estensione delle disposizioni di cui all'art. 16-bis anche alle definizioni ex art. 9-bis.
La norma riguarda esclusivamente modalità e agevolazioni della riscossione delle somme dovute e non modifica le condizioni necessarie per il perfezionamento del condono ex art. 9-bis.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Nel condono ex art. 9-bis non è necessaria un'ulteriore attività di liquidazione dell'Amministrazione, poiché l'importo dovuto è già determinato nella dichiarazione integrativa.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3 e n. 4
La ricorrente ha dedotto, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione della legge e la nullità della sentenza per carenza di motivazione; il primo motivo è stato rigettato e il secondo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata richiede espressamente il pagamento integrale e tempestivo delle rate, il mancato rispetto delle scadenze può comportare la perdita del beneficio, anche se gli importi vengono successivamente pagati.
- Non si possono applicare automaticamente a una forma di condono le regole più favorevoli previste per altre forme di definizione, soprattutto quando la normativa ha natura eccezionale.
- Una norma che disciplina la riscossione delle somme dovute non necessariamente modifica le condizioni sostanziali per ottenere o perfezionare il condono.
- Il pagamento della prima rata, da solo, non perfeziona una definizione agevolata se la legge collega espressamente l'efficacia del beneficio al pagamento puntuale di tutte le rate.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare il testo specifico della norma applicabile, le scadenze di ciascuna rata e l'eventuale presenza di disposizioni transitorie o sanatorie espressamente applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 564 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 763 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 1400 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 1424 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 1434 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 2947 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →