Cassazione Penale, Sentenza n. 34661/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi non solo per lesioni e resistenza ma anche per il reato di rapina impropria in relazione al trafugamento e alla condotta posta in essere alla guida di una autovettura di lusso "Jaguar". Il difensore deduceva: (i) vizio di motivazione e violazione di legge sulla valutazione dei gravi indizi relativi alla rapina impropria, sostenendo che il ricorrente aveva ricevuto il veicolo da terzi dietro compenso (ipotesi di ricettazione) e che l'intervallo temporale di 8 ore era compatibile con la versione difensiva; (ii) vizio di motivazione circa la dinamica del sinistro, prospettando che il danneggiamento fosse stato causato dallo speronamento operato dalle Forze dell'ordine; (iii) eccessiva gravità della misura custodiale, non adeguatamente valutata rispetto all'incensuratezza e alla giovane età dell'indagato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una mera richiesta di riesame del valore probatorio degli elementi acquisiti, questione non sindacabile in questa sede di legittimità. Il Tribunale per il riesame era stato ritenuto aver valutato correttamente le emergenze indiziarie: il rifiuto del ricorrente di fornire nominativi e dettagli sull'impossessamento del veicolo, la condotta di fuga ad altissima velocità con invasione della corsia opposta e la collisione frontale con una pattuglia dei Carabinieri, nonché il carattere "in trasferta" e professionalmente eseguito dell'impossessamento del veicolo, giustificavano la ricostruzione della rapina impropria e la scelta della custodia in carcere per il pericolo di reiterazione. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese processuali e inflitta una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; infine, sono stati ordinati gli adempimenti di competenza (art. 28 reg. esec. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 610, comma 5 c.p.p. e art. 611, comma 1-bis e ss. c.p.p.
Indicano che il procedimento si celebrava con contraddittorio scritto senza presenza delle parti per mancata richiesta di trattazione orale; la Corte conferma la regolarità del rito scritto adottato.
art. 273 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente quale norma violata nell'impugnazione: la Corte considera le doglianze come questioni di fatto o di valutazione probatoria non ammissibili in cassazione, non procedendo a un sindacato sul merito probatorio.
art. 628 c.p. (secondo comma)
Norma richiamata in relazione alla rapina/rapina impropria; dalla decisione emerge che il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di rapina impropria sulla base della dinamica e del comportamento del ricorrente.
art. 337 c.p.
Citata nel ricorso in relazione alla dinamica del sinistro; dal testo non è evincibile un'interpretazione giuridica approfondita della norma da parte della Corte, trattandosi di censura sulla valutazione dei fatti.
artt. 274 e 275 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente in ordine alla presunta illegittimità della misura cautelare; la Corte li affronta rilevando che il Tribunale ha fornito motivazione adeguata circa le esigenze cautelari e il pericolo di reiterazione, rendendo infondata la censura.
art. 616 c.p.p.
Applicato dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e valutare la responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità; da qui la sanzione per la Cassa delle ammende.
art. 28 reg. esec. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione di inammissibilità; la Corte dispone l'inoltro degli atti per i necessari adempimenti esecutivi.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è la sede per un riesame libero del merito probatorio: le doglianze che chiedono una diversa valutazione degli elementi di fatto vengono dichiarate inammissibili se non indicano specifici vizi di diritto.
- Nella valutazione delle misure cautelari, la sussistenza di gravi indizi può essere desunta anche da comportamenti omissivi del ricorrente (es. rifiuto di fornire nominativi) e da elementi di dinamica (fuga ad alta velocità, invasione della corsia opposta, collisione con pattuglia), che possono essere ritenuti predittivi del pericolo di reiterazione.
- La qualificazione del fatto (es. rapina impropria vs. ricettazione) dipende dalla valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi emersi; contestazioni che si limitano a proporre una diversa ricostruzione alternativa rischiano di essere inammissibili in cassazione.
- La motivazione del Tribunale sul punto cautelare deve mostrare il nesso tra gravità della condotta, modalità di esecuzione (es. trasferta e modus operandi "professionale") e necessità della misura più afflittiva: se presente, la Corte la ritiene adeguata.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alla mancata riforma, condanna alle spese e, se ravvisata colpa nella presentazione del ricorso, l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34508/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34657/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34665/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34500/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34501/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34502/2025 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →