Cassazione Penale, Sentenza n. 33836/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Palermo dell'11/01/2024. L'atto di appello è stato trasmesso il 26/01/2024 (ultimo giorno utile) a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA). Il difensore ha poi ritrasmesso l'atto al corretto indirizzo PEC il 27/01/2024. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello perché trasmesso a un indirizzo non indicato nell'elenco DGSIA e ha disposto l'esecuzione della sentenza; la Corte d'appello ha confermato l'inammissibilità ritenendo tardivo (o comunque non validamente proposto) l'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità basata sull'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 (comma 7 lett. c e comma 8) perché l'atto, pur inviato tempestivamente, era stato trasmesso a una PEC non riconducibile all'ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato secondo l'elenco DGSIA; ha inoltre affermato che la tardività del deposito al corretto indirizzo (deposito il 27/01/2024) va rilevata dalla Corte d'appello. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata nella motivazione di inammissibilità dell'appello; utilizzata per evidenziare i vizi formali dell'impugnazione rispetto ai termini e alle modalità di deposito.
art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle cause di inammissibilità dell'appello; contestualizza la valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione.
art. 87-bis d.lgs. n.150/2022
sino all'entrata a regime del processo penale telematico è consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi "pec" degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati ...; (comma 7 lett. c) ipotesi di inammissibilità "quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile ... all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato").
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: l'impugnazione inviata a una PEC non risultante dall'elenco del DGSIA non è riferibile all'ufficio che ha emanato il provvedimento e determina inammissibilità; non si consente una valutazione 'caso per caso' basata sull'effettività della ricezione quando la PEC non è indicata nel provvedimento DGSIA.
art. 24, comma 4, decreto-legge n.137/2020 conv. in legge n.176/2020
Riferimento normativo richiamato in relazione all'elenco degli uffici destinatari dei depositi telematici e alla rilevanza dell'elenco per la correttezza del deposito via PEC.
art. 591, comma 3 cod. proc. pen.
Indicata come il rimedio procedurale corretto (ricorso per cassazione) avverso l'ordinanza del primo giudice che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello; la Corte segnala che la difesa avrebbe dovuto utilizzare tale rimedio per impugnare l'ordinanza di inammissibilità emessa dal Tribunale.
Massime di principio
- Per gli atti di impugnazione trasmessi via PEC occorre usare esattamente gli indirizzi indicati nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati; l'invio a un indirizzo diverso non indicato nell'elenco può comportare l'inammissibilità anche se l'invio è tempestivo.
- La disciplina transitoria (art. 87-bis d.lgs. 150/2022) viene interpretata in modo rigoroso: non è ammessa una valutazione casistica della ricevuta effettiva se la PEC non risulta nell'elenco DGSIA.
- Se l'atto viene effettivamente inviato al PEC corretto solo dopo il termine, la tardività è rilevabile e valorizzabile dalla Corte d'appello, e non dal giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
- Se il Tribunale dichiara l'inammissibilità per vizi di trasmissione telematica, il rimedio contro tale ordinanza è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p. (comma 3).
- Prassi consigliata: verificare preventivamente l'elenco pubblicato dal DGSIA, usare l'indirizzo PEC esatto indicato per l'ufficio che ha emanato il provvedimento, conservare le ricevute PEC con data/ora e, in caso di dubbi, inviare paralleli e documentare il tentativo di deposito per ridurre il rischio di inammissibilità.
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