Sentenza n. 2278/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento derivante dall’ingiunzione di pagamento n. 138 del 06/08/2019 con cui PUBBLIALIFANA s.r.l. ha ingiunto a LAMINAZIONE SOTTILE s.p.a. il pagamento della somma pari ad euro 48.605,11, ai sensi dell'art.2 e ss. del R.D. 14.04.1910 n. 639 e dell’art. 7 comma 2 lett. gg) quater e ss. del D.L. 70/2011 come conv. in L. 106/2011, dell'art. 4 della L. 265/2002 e dell'art. 36 comma 2 della L. 31/2008, nonchè degli artt. 52 e 53 D.Lgs. 446/1997 quale quota dei costi di manutenzione e gestione delle aree industriali di competenza del Consorzio ASI Caserta previa disapplicazione della deliberazione del Comitato Direttivo n. 117/2013 e degli atti pregressi, mai conosciuti, ivi compresa la Delibera n. 172/2011, che hanno determinato le quote condominiali per l’anno 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di pagamento per euro 48.605,11 relativa a contributi consortili di manutenzione e gestione delle aree industriali per le annualità 2012, 2013 e 2014
Esito
Favorevole al resistente (ente consortile e concessionaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha riassunto davanti al giudice amministrativo il giudizio già instaurato davanti al giudice civile, dopo che quest'ultimo aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento derivante dall'ingiunzione e la disapplicazione delle deliberazioni consortili che avevano determinato le quote. Il primo motivo deduceva il difetto di legittimazione della società concessionaria, assumendo che gli artt. 52 e 53 d.lgs. 446/1997 consentissero l'affidamento della riscossione soltanto a determinati enti locali e non a un consorzio ASI, ente pubblico economico. Il secondo motivo eccepiva la prescrizione quinquennale degli oneri relativi alle annualità 2012-2014. Il terzo motivo contestava la debenza dei contributi, sostenendo che essi fossero a carico esclusivo del Consorzio, che non fossero stati realizzati gli interventi di manutenzione e gestione e che mancasse un beneficio concreto per l'impresa. Il quarto motivo deduceva la violazione della normativa regionale campana, assumendo che gli oneri non potessero eccedere i costi effettivi degli interventi e che non potessero finanziare opere già coperte da fondi pubblici. Il quinto motivo contestava il criterio di quantificazione delle quote, calcolate in base alla superficie dei lotti anziché all'intensità d'uso delle attrezzature, chiedendo la disapplicazione della deliberazione consortile n. 117/2013 e degli atti presupposti.
La decisione
Il ricorso è stato respinto integralmente. Il TAR ha ritenuto legittimo l'utilizzo della procedura di ingiunzione fiscale prevista dal r.d. 639/1910 e l'affidamento della riscossione a un concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 d.lgs. 446/1997. Ha valorizzato l'art. 5, comma 4, d.l. 32/1995, che attribuisce ai consorzi ASI la determinazione delle quote a carico delle imprese beneficiarie e la riscossione secondo la disciplina del r.d. 639/1910, nonché la natura pubblicistica delle funzioni consortili e la partecipazione degli enti locali alla compagine del Consorzio. Ha escluso la prescrizione perché la richiesta di pagamento trasmessa via PEC il 17 giugno 2014 aveva interrotto il termine quinquennale prima della costituzione in mora del 16 gennaio 2019. Quanto alla debenza, ha affermato che l'obbligo di corrispondere gli oneri consortili deriva dalla legge, dalle norme di attuazione del piano regolatore ASI e dalla convenzione sottoscritta dall'impresa, e sorge per effetto dell'ammissione o assegnazione del lotto nell'area consortile, non essendo subordinato alla concreta realizzazione della singola infrastruttura né a un rapporto sinallagmatico tra ciascun pagamento e uno specifico intervento. La mancata manutenzione di alcune strade non è stata ritenuta provata né comunque idonea a escludere l'obbligo contributivo, essendo documentata l'esecuzione di interventi e il funzionamento delle principali reti e infrastrutture. La contestazione del quantum è stata giudicata generica e tardiva: la deliberazione consortile che fissava i criteri di quantificazione non era stata tempestivamente impugnata con motivi specifici e non poteva essere elusa mediante una richiesta di disapplicazione. Il TAR ha inoltre rilevato che le successive contestazioni introdotte nella memoria ex art. 73 c.p.a. erano nuove e inammissibili. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna delle due parti resistenti, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La controversia sugli oneri consortili e sulle attività dei consorzi di sviluppo industriale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia.
art. 5, comma 4, d.l. 32/1995
a far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni.
La disposizione abilita i consorzi ASI a determinare le quote a carico delle imprese beneficiarie e a riscuoterle secondo la procedura del r.d. 639/1910.
artt. 2 e ss. r.d. 639/1910
La disciplina dell'ingiunzione fiscale costituisce uno strumento ordinario di riscossione coattiva delle entrate pubblicistiche degli enti pubblici locali o comunque costituiti da enti esponenziali delle collettività territoriali, compresi i consorzi ASI.
artt. 52 e 53 d.lgs. 446/1997
La riscossione delle entrate pubblicistiche può essere affidata a concessionari iscritti all'apposito albo anche quando il creditore sia un consorzio ASI avente natura formalmente di ente pubblico economico.
art. 36, comma 2, l. 31/2008
la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910; b) la procedura del ruolo di cui al DPR n°602/73.
La norma conferma la coesistenza dell'ingiunzione fiscale e della procedura di ruolo per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, con interpretazione estesa agli enti pubblici locali non territoriali indicati dalla disciplina.
art. 2948 c.c.
Gli oneri periodici sono soggetti a prescrizione quinquennale, ma il termine è interrotto da una richiesta di pagamento ricevuta dal debitore.
art. 21 NTA del PRG ASI
Il Consorzio si riserva di stabilire per congrui periodi di tempo le quote condominiali che le industrie localizzate negli agglomerati dovranno versare annualmente per la gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature generali.
La disposizione costituisce fonte dell'obbligo delle imprese insediate di versare le quote annuali per gestione e manutenzione delle infrastrutture e attrezzature generali.
art. 6 della convenzione di insediamento
assume l’impegno di versare annualmente al Consorzio le quote che saranno definite, in rapporto all’area posseduta, per la gestione e manutenzione degli impianti o delle attrezzature generali.
La convenzione rende specifico l'obbligo dell'impresa di corrispondere annualmente le quote determinate dal Consorzio.
artt. 4 e 5 l.r. Campania 19/2013
La legge regionale attribuisce ai consorzi ASI la gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi comuni e individua tra le loro entrate i corrispettivi derivanti da tali attività; non impone tuttavia un rapporto sinallagmatico tra ciascuna quota e il costo effettivo di un singolo intervento.
art. 73 c.p.a.
Le contestazioni nuove introdotte soltanto nella memoria di replica o nella memoria ex art. 73 c.p.a. non possono ampliare tardivamente l'oggetto del ricorso.
Massime di principio
- I consorzi per le aree di sviluppo industriale, pur avendo natura formale di enti pubblici economici e potendo svolgere attività imprenditoriale, possono riscuotere coattivamente le entrate pubblicistiche derivanti dagli oneri consortili mediante l'ingiunzione fiscale disciplinata dal r.d. 639/1910 e tramite concessionari iscritti all'albo previsto dall'art. 53 d.lgs. 446/1997, quando esercitano funzioni pubblicistiche di gestione, infrastrutturazione e urbanizzazione delle aree industriali.
- L'obbligo delle imprese insediate in un'area consortile di corrispondere gli oneri per infrastrutturazione, gestione e manutenzione sorge dalla legge, dagli strumenti urbanistici consortili e dalla convenzione di insediamento, normalmente per effetto dell'ammissione o assegnazione del lotto, e non richiede la concreta realizzazione di ogni singola opera né la prova di un'utilità individuale immediata.
- Gli oneri consortili destinati alla gestione e manutenzione delle infrastrutture dell'agglomerato non hanno necessariamente natura sinallagmatica rispetto a singoli interventi o a singole prestazioni; la loro determinazione può avvenire secondo criteri generali stabiliti dagli organi consortili, nel rispetto delle fonti normative e convenzionali applicabili.
- La contestazione del quantum di un contributo consortile deve indicare specificamente gli errori di calcolo o i vizi dei criteri applicati. La deliberazione generale che fissa tali criteri non può essere elusa mediante una generica richiesta di disapplicazione davanti al giudice amministrativo, ove si tratti di un atto amministrativo asseritamente illegittimo non tempestivamente impugnato.
- La prescrizione quinquennale degli oneri consortili periodici è interrotta da una richiesta di pagamento ricevuta dal debitore prima della scadenza del quinquennio.
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