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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31704/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione aggravata (art. 629 e 416-bis c.p.). Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato lo stato di incensuratezza e non avrebbe considerato misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con divieti) idonee a tutelare le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità non possa sostituirsi alla valutazione di merito sui fatti e sulle condizioni soggettive dell'indagato e sia limitato a verificare la correttezza giuridica e l'assenza di manifesta illogicità nella motivazione. Il Tribunale del Riesame aveva motivato di aver considerato l'incensuratezza ma ritenuta irrilevante alla luce dell'estremo allarme sociale, dei contatti del ricorrente con ambienti malavitosi e della sua capacità organizzativa, nonché della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria data la sussistenza del metodo mafioso. Perciò la motivazione è stata ritenuta coerente e non sindacabile in Cassazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Indica il reato di estorsione; la Corte richiama la qualificazione penale attribuita ai fatti come fondamento della misura cautelare impugnata

  • art. 416-bis c.p.

    Circostanza aggravante per metodo mafioso; la Corte ed il Tribunale ritengono che la presenza dell'aggravante presuma l'adeguatezza della custodia carceraria

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorso in relazione alla motivazione del provvedimento cautelare; la Corte precisa che il sindacato di legittimità è limitato e non può sostituirsi alla valutazione di merito delle esigenze cautelari

  • art. 273 c.p.p.

    Regola i gravi indizi di colpevolezza; la Corte afferma che l'accertamento della loro sussistenza in Cassazione è possibile solo se emerge violazione di norme o manifesta illogicità

  • art. 274 c.p.p.

    Disciplina le esigenze cautelari; la Corte conferma che la valutazione circa la loro esistenza è di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi specifici o manifesta illogicità

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per ricorso infondato; la Corte lo applica valutando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata a sostegno della possibilità di sanzionare con somme per ricorsi infondati; utilizzata come riferimento nella valutazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è chiamata a riesaminare i fatti di causa o a rivalutare compiutamente la personalità dell'indagato: il controllo è limitato alla legalità e alla logica della motivazione del giudice di merito.
  • Lo stato di incensuratezza dell'indagato può essere valorizzato ma può risultare irrilevante se il giudice di merito rileva elementi concreti che mostrano pericolosità, collegamenti con ambienti criminali o capacità organizzativa per la commissione di reati.
  • La presenza dell'aggravante del "metodo mafioso" giustifica, per presunzione, l'adeguatezza della misura cautelare più afflittiva (carcere), salvo che il giudice di merito non motivi il contrario in modo manifesto e logico.
  • Le misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) devono essere valutate dal giudice di merito nella ponderazione delle esigenze cautelari; in Cassazione la sostituzione di tale valutazione è possibile solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Un ricorso alla Corte di Cassazione manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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