Cassazione Civile, Ordinanza n. 12199/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010 emesso nei confronti di un centro chiropratico, con rideterminazione delle imposte e dell’IVA dovuta. In primo grado il ricorso del contribuente veniva accolto solo in parte, mentre in appello la CTR della Calabria riconosceva, per quanto qui interessa, che l’attività di chiropratico rientrasse nelle prestazioni sanitarie esenti da IVA. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse affermato in modo del tutto generico la sussistenza dei requisiti dell’attività di chiropratico senza indicare quali fossero e su quali fonti normative si fondassero; 2) violazione dell’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. 633/1972, sostenendo che le prestazioni di chiropratica non potessero essere esenti da IVA in mancanza di una disciplina legale della professione e della sua inclusione tra le professioni sanitarie vigilate; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che la società non avrebbe provato la natura sanitaria delle prestazioni, la loro qualità sufficiente e la formazione idonea dei prestatori, essendosi la CTR sostanzialmente esonerata dal vaglio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente e corretta l’applicazione dei principi sull’esenzione IVA per le prestazioni chiropratiche. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione dell’onere della prova, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove già apprezzate dal giudice di appello. Il ricorso, quindi, è stato respinto nel complesso, con conferma della sentenza favorevole al contribuente sull’esenzione IVA.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l’iter logico seguito dal giudice; la nullità ricorre solo se la motivazione è mancante o meramente apparente.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
L’obbligo di motivazione richiede l’esposizione del percorso argomentativo che consenta di comprendere le ragioni della decisione; non è sufficiente una motivazione solo graficamente presente ma incomprensibile o non controllabile.
art. 111 Cost., comma 6
Il provvedimento giurisdizionale deve essere motivato secondo il minimo costituzionale, ossia in modo da rendere intellegibili le basi della decisione.
art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633/1972
L’esenzione IVA si applica alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni e arti sanitarie vigilate o individuate dal decreto ministeriale; per la chiropratica rileva una valutazione sostanziale della natura medica della prestazione e della qualità/formazione di chi la esegue.
art. 132, par. 1, lett. c), direttiva 2006/112/CE
La prestazione è esente se è una prestazione medica ed è resa nel contesto dell’esercizio di professioni mediche e paramediche definite dallo Stato membro; il profilo regolamentare è un elemento di verifica, ma non l’unico né necessariamente decisivo.
art. 2697 c.c.
La censura sull’onere della prova non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione, se il giudice di merito ha già apprezzato le prove poste a fondamento della decisione.
art. 7 l. n. 3/2018
Nel quadro normativo richiamato dalla Corte, la mancata adozione del decreto di definizione dell’ordinamento didattico del corso di chiroprassi non è di per sé decisiva ai fini dell’esenzione IVA.
art. 6 d.l. n. 198/2022 conv. in l. n. 1/2023
Ha differito il termine per l’emanazione del decreto relativo all’ordinamento didattico del corso di chiroprassi; la Corte lo richiama per ribadire che l’assenza del decreto non esclude automaticamente l’esenzione IVA.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza non consente di ricostruire le ragioni della decisione e il percorso logico seguito dal giudice; non basta che la motivazione esista in forma grafica.
- Ai fini dell’esenzione IVA per prestazioni sanitarie, la qualificazione della prestazione va effettuata in termini sostanziali: occorre verificare se si tratti di attività di diagnosi, cura o riabilitazione resa alla persona con un sufficiente livello di qualità.
- Per le prestazioni di chiropratica, la mancata completa regolamentazione formale della professione non esclude automaticamente l’esenzione IVA, se il giudice accerta in concreto la natura sanitaria della prestazione e l’adeguatezza della formazione o delle garanzie organizzative.
- La censura per violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile quando, sotto l’apparenza della violazione dell’onere probatorio, mira in realtà a una diversa valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
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