Ordinanza n. 1637/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Ricorso per la declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento, previa sospensione in sede cautelare: del Decreto del Ministero della Giustizia del 30.06.2025, con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2025, con indicazione della normativa di riferimento e dei criteri di massima per la correzione delle prove d'esame, sia scritte che orali (All.1); della valutazione di inidoneità, conosciuta dalla Dott.ssa -OMISSIS- in data 01.04.2026 , a seguito di accesso sul portale telematico del Ministero della Giustizia, tramite SPID personale, in seguito alla correzione del proprio elaborato, ad opera della Sottocommissione d’esame n.8 istituita presso la Corte di Appello di Roma, che ha attribuito il punteggio pari a 15/30 all'elaborato della ricorrente (All.9-11); del verbale del 25.02.2026 della Sottocommissione n.8 della Corte di Appello di Roma, dal quale si evince che alla ricorrente identificata con la busta n.-OMISSIS- è stato attribuito il punteggio di 15/30 per l'atto giudiziario di Diritto Penale, insufficiente per l'ammissione alla prova orale (All.10); dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - Sessione 2025 - presso la Corte di Appello di Napoli, nella parte in cui non reca, fra gli ammessi, l'indicazione del nominativo della ricorrente (mai notificato e/o comunicato); di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi, ove e per quanto lesivi degli interessi di parte ricorrente, tra cui, in particolare: - il verbale n. -OMISSIS- della Commissione Centrale del 05.12.2025 di predeterminazione dei criteri di correzione - valutazione della prova d'esame scritta, laddove non è previsto l'obbligo di motivazione accanto all'attribuzione del punteggio (All.6); - il verbale del 12.01.2026 della seduta plenaria dei Presidenti e vice-Presidenti delle Sottocommissioni costituite presso la Corte di Appello di Roma, con il quale sono stati recepiti i criteri definiti dalla Commissione Centrale, alla stregua dei quali “la valutazione relativa agli elaborati scritti deve essere espressa attraverso il punteggio numerico, senza alcun obbligo di motivazione come corroborato da granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato” (All.8). CON CONSEQUENZIALE RICHIESTA Ove e per quanto necessario, di trasmissione dell'elaborato redatto in Diritto Penale dalla Dott.ssa -OMISSIS-, odierna ricorrente, dalla Commissione per l'abilitazione alla professione di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Roma, in forma anonima, senza alcuna indicazione di voto e senza alcun riferimento agli atti e ai provvedimenti eventualmente emessi nell'ambito del presente contenzioso, ad una diversa Commissione/Sottocommissione d'esame, istituita presso altra Corte di Appello, affinché venga rivalutato entro un congruo termine, sì da consentire all'odierna parte ricorrente, previa eventuale ammissione all'esito della nuova valutazione, di poter accedere alle prove orali dell'esame di Stato per la Sessione 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di indizione della sessione 2025 dell'esame di abilitazione forense, valutazione di inidoneità dell'elaborato di diritto penale con voto 15/30, verbale della sottocommissione e mancata ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Ministero della Giustizia che ha indetto la sessione 2025 dell'esame di abilitazione forense, il verbale della sottocommissione presso la Corte d'Appello di Roma che ha valutato 15/30 il suo elaborato di diritto penale e l'elenco degli ammessi alle prove orali presso la Corte d'Appello di Napoli, nella parte in cui non comprendeva il suo nominativo. Ha contestato, in particolare, la legittimità della disciplina applicata e dei criteri di valutazione, sostenendo l'illegittimità dell'attribuzione del solo voto numerico senza motivazione discorsiva. Ha inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con principi eurounitari, assumendo una violazione della parità di trattamento tra candidati, del diritto di difesa e del giusto processo. Ha dedotto altresì che la prova avrebbe dovuto svolgere una funzione formativa, correttiva o migliorativa, e ha chiesto la rivalutazione anonima dell'elaborato da parte di una diversa commissione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, che mantiene per i primi tredici anni l'applicazione della disciplina previgente, escludendo l'operatività dell'art. 46 della stessa legge. Ne consegue, secondo il Collegio, la legittimità dell'espressione del giudizio mediante il solo voto numerico. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, dell'Adunanza plenaria e della Corte costituzionale, ha affermato che il punteggio numerico, se riferito a criteri di valutazione previamente determinati, sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale e contiene in sé la motivazione, salvo il caso di manifesta contraddizione tra elementi obiettivi, criteri prestabiliti e voto attribuito. Sono state ritenute manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale e quelle riferite ai principi eurounitari, poiché la sufficienza sostanziale del voto numerico assicura anche la pienezza della tutela giurisdizionale, nei limiti ordinari del sindacato sulle valutazioni tecniche. È stata respinta anche la censura relativa alla funzione formativa della prova: l'esame ha funzione idoneativa e accerta in via finale il livello di preparazione del candidato, mentre eventuali effetti correttivi o migliorativi sono soltanto mediati ed eventuali. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese della fase cautelare in favore del Ministero, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
«Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti»
La norma individua la disciplina applicabile ratione temporis all'esame, mantenendo l'applicazione delle norme previgenti e rendendo non applicabile l'art. 46 della medesima legge.
art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247
La disposizione, in quanto non operativa nel periodo considerato per effetto dell'art. 49, non impone nella fattispecie una motivazione discorsiva ulteriore rispetto al voto numerico.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione può essere soddisfatto, nelle valutazioni delle prove d'esame, dall'attribuzione di un voto numerico adeguatamente riferito a criteri di valutazione predeterminati.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'uso del voto numerico, che consente standardizzazione e immediata percepibilità della valutazione.
art. 24 Cost.
Non risulta violato il diritto di difesa, poiché il voto numerico consente il sindacato giurisdizionale nei limiti propri delle valutazioni tecnico-discrezionali.
art. 111 Cost.
Non risulta violato il principio del giusto processo, in quanto la valutazione numerica non preclude una tutela giurisdizionale piena nei limiti ordinari.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel regime transitorio previsto dall'art. 49 della legge n. 247/2012, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense continua a essere disciplinato dalle norme previgenti, con conseguente non applicazione dell'obbligo di motivazione discorsiva previsto dall'art. 46 della stessa legge, quando tale regime transitorio sia ancora temporalmente vigente.
- Nelle prove concorsuali o di abilitazione, il voto numerico è sufficiente a esprimere la motivazione della valutazione quando sia riferito a criteri di massima chiari e previamente determinati; il giudizio può essere sindacato in presenza di una manifesta contraddizione tra elementi obiettivi, criteri prestabiliti e punteggio attribuito.
- Il voto numerico, quale sintesi standardizzata della valutazione tecnico-discrezionale, è compatibile con i principi di imparzialità e buon andamento e non comporta, di per sé, una lesione del diritto di difesa o del giusto processo.
- L'esame di abilitazione forense ha funzione principalmente idoneativa e finale, diretta ad accertare un livello sufficiente di preparazione del candidato; non sussiste un obbligo dell'amministrazione di attribuirgli una funzione primaria formativa, correttiva o migliorativa.
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