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Sentenza

Sentenza del 31/01/2020 n. 1463 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n. 117/2020 TRIBUTI LOCALI - Tares - Accertamento - Notificazione - Decorrenza termine iniziale - Dichiarazione del contribuente - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento n. 40455 del 5.11.2018, notificato il 10.1.2019, relativo a omesso/ritardato pagamento TARES per l'annualità 2013 (euro 4.400,39). Il ricorrente deduceva difetto di motivazione e, soprattutto, decadenza del Comune per tardiva iscrizione a ruolo e prescrizione, contestando che l'azione di accertamento fosse stata esercitata entro il termine decadenziale previsto dalla legge.

La decisione

Il Collegio ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per le occupazioni soggette a TARES il dies a quo per la denuncia è differenziato a seconda se l'occupazione sia iniziata prima o dopo il 20 gennaio (cd. "doppio binario"): se l'occupazione è iniziata tra il 1 e il 19 gennaio la dichiarazione è dovuta entro il 20 gennaio dello stesso anno; se iniziata dopo il 20 gennaio la dichiarazione è dovuta entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Per l'annualità 2013 il termine decadenziale era quindi il 31.12.2018; l'avviso è stato notificato il 10.1.2019 e non risulta comprovato che il Comune si fosse attivato entro la scadenza, per cui è stata dichiarata la decadenza dell'ente dall'esercizio dell'accertamento. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 161

    «Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati»

    Stabilisce il termine quinquennale di decadenza per gli accertamenti locali; il dies a quo è la data della dichiarazione o del versamento (ovvero la data in cui avrebbero dovuto essere effettuati).

  • Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 171

    applicazione alle annualità precedenti al 1° gennaio 2007

    Le nuove disposizioni e i termini quinquennali si applicano anche ai rapporti d'imposta anteriori all'entrata in vigore della legge.

  • D.lgs. 15.11.1993, n. 507, art. 70, comma 1

    «I soggetti di cui all'articolo 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili situati nel territorio del Comune»

    Fissa il termine di presentazione della denuncia (20 gennaio) e, insieme alla interpretazione giurisprudenziale, determina il "doppio binario": la scadenza opera diversamente se l'occupazione è iniziata prima o dopo il 20 gennaio.

  • Codice Civile, art. 2935

    Indica il decorso della prescrizione; applicato in combinato con la normativa tributaria per individuare il termine ultimo di prescrizione del credito tributario (decorre dal 1° gennaio successivo al periodo d'imposta).

  • Codice Civile, art. 2948, n. 4

    Richiamato nella sentenza come riferimento ai termini di decadenza/prescrizione in combinazione con la giurisprudenza; usato per confermare principi sul decorso dei termini.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 2224/2016; Cass. n. 4962/2018)

    La Corte ha chiarito il "dies a quo": per occupazioni in corso prima del 20 gennaio il termine decorre dall'anno corrente; per occupazioni iniziate dopo il 20 gennaio il termine decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo. Ha altresì affermato che il termine prescrizionale del credito tributario decorre dal 1° gennaio successivo al periodo d'imposta e si estingue il 31 dicembre del quinto anno.

Massime di principio

  • Per la TARES/TARSU/TIA gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; il dies a quo è la data della dichiarazione/versamento.
  • Per le occupazioni soggette a denuncia unica vale il "doppio binario": se l'occupazione è iniziata tra il 1° e il 19 gennaio la denuncia è dovuta entro il 20 gennaio dello stesso anno; se iniziata dopo il 20 gennaio la denuncia è dovuta entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Questo influisce sul calcolo della decadenza dell'ente impositore.
  • Se il Comune notifica l'avviso dopo la scadenza decadenziale (es. oltre il 31.12 del quinto anno) spetta all'amministrazione dimostrare di essersi attivata entro il termine decadenziale; in mancanza l'accertamento è incensurabile per decadenza.
  • Distinguere sempre decadenza (termine per esercitare il potere di accertamento) e prescrizione (estinzione del credito): la prescrizione del credito tributario decorre dal 1° gennaio successivo al periodo d'imposta e si estingue al 31 dicembre del quinto anno in base all'interpretazione consolidata.
  • In caso di contenzioso, verificare data di inizio occupazione e data della dichiarazione/versamento per calcolare correttamente il dies a quo e valutare la possibile decadenza dell'ente.
  • Quando si riceve un avviso tardivo, il contribuente può eccepire la decadenza e ottenere l'annullamento dell'accertamento; le spese possono essere compensate se non contestato il presupposto dell'imposta.

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