Regolamento (UE) 2022/538
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/538 della Commissione del 4 aprile 2022 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati e alla nuova autorizzazione per suinetti svezzati di altri suidi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 (titolare dell’autorizzazione Taminco Finland Oy) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati e ne estende l’uso ai suinetti svezzati di altre specie di suidi nella fase fisiologica corrispondente. La Commissione si fonda sulla valutazione EFSA, che ha escluso effetti negativi per salute animale, consumatori e ambiente, pur rilevando rischi per gli utilizzatori, soprattutto per sensibilizzazione cutanea e inalazione nella formulazione in polvere. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 e introduce periodi transitori per l’immissione sul mercato e l’utilizzo delle scorte esistenti.
Rinnovo dell’autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi per suinetti svezzati e nuova autorizzazione per suinetti svezzati di altri suidi, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione n. 496/2011.
Ambito di applicazione
Si applica al benzoato di sodio, in quanto additivo per mangimi appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". Riguarda l’impiego nei mangimi destinati ai suinetti svezzati di tutti i suidi, nonché ai suinetti di altre specie di suidi nella corrispondente fase fisiologica, alle condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell’allegato. Sono incluse le premiscele, le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza, con specifici regimi transitori per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 25 aprile 2022. Si applica negli Stati membri dell’UE ed è direttamente applicabile; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Rinnovo dell’autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi
Il regolamento rinnova l’autorizzazione del benzoato di sodio quale additivo per mangimi e ne estende l’impiego ai suinetti svezzati di altre specie di suidi nella corrispondente fase fisiologica. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e ne fissa condizioni, procedura e presupposti sostanziali.
Contesto valutativo e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama la precedente autorizzazione decennale concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 e la domanda di rinnovo presentata dal titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA, nel parere del 29 settembre 2021, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il benzoato di sodio non ha effetti negativi sulla salute dei suinetti svezzati, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente; tali conclusioni sono ritenute estendibili agli altri suidi in crescita nella corrispondente fase fisiologica.
Sicurezza, efficacia e misure per gli utilizzatori
L’Autorità ha tuttavia evidenziato che l’additivo deve essere considerato un sensibilizzante della pelle e che la formulazione in polvere comporta un rischio da inalazione. Per questo motivo la Commissione richiede misure di protezione adeguate per gli utilizzatori. Sul piano dell’efficacia, l’EFSA ha confermato l’efficacia nei suinetti svezzati e ha ritenuto estendibili le conclusioni alle altre specie di suidi in crescita. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Ambito di autorizzazione e condizioni tecniche
L’allegato qualifica il benzoato di sodio come additivo zootecnico del gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". La composizione autorizzata è una formulazione granulare o in polvere con tenore minimo del 99% di benzoato di sodio. La specie destinataria è indicata come suinetti svezzati di tutti i suidi, con tenore massimo autorizzato di 4 000 mg/kg di mangime completo con umidità del 12%. Il termine finale dell’autorizzazione è fissato al 25 aprile 2032.
Prescrizioni d’uso, avvertenze e divieti
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre vietato l’uso dell’additivo insieme ad altre fonti di acido benzoico o benzoati. La dose minima raccomandata è di 4 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%.
Per i mangimi complementari contenenti benzoato di sodio, l’allegato richiede una specifica avvertenza: essi non possono essere somministrati tal quali ai suinetti svezzati di tutti i suidi, ma devono essere accuratamente mescolati con altri composti della razione giornaliera.
Tutela degli operatori del settore dei mangimi
Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire o ridurre i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.
Abrogazione del precedente regolamento e regime transitorio
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011. Tuttavia, per evitare discontinuità commerciali e consentire l’adeguamento degli operatori, l’articolo 3 prevede un regime transitorio: le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 25 ottobre 2022, in conformità alla normativa applicabile prima del 25 aprile 2022, possono restare sul mercato ed essere utilizzate fino a esaurimento delle scorte; analoga facoltà è prevista per le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti ed etichettati prima del 25 aprile 2023.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Rinnovo e nuova autorizzazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata tra gli additivi zootecnici, e rinnova l’autorizzazione all’uso come additivo per mangimi alle condizioni fissate nell’allegato. L’autorizzazione riguarda il benzoato di sodio per i suinetti svezzati di tutti i suidi e, per estensione, per i suinetti di altre specie di suidi nella corrispondente fase fisiologica.
Abrogazione del precedente regime
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione, che aveva autorizzato il benzoato di sodio per 10 anni come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati.
Disposizioni transitorie
L’articolo 3 prevede che le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 25 ottobre 2022, conformemente alle norme applicabili prima del 25 aprile 2022, possano continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 25 aprile 2023 secondo la normativa previgente, è consentita la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Condizioni d’uso e prescrizioni tecniche dell’allegato
L’allegato fissa la composizione dell’additivo (formulazione granulare o in polvere con tenore minimo di benzoato di sodio del 99%), la specie destinataria, il tenore massimo autorizzato di 4 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%, e il termine dell’autorizzazione al 25 aprile 2032. Impone inoltre che nelle istruzioni d’uso siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico, vieta l’uso con altre fonti di acido benzoico o benzoati, richiede la raccomandazione della dose minima di 4 000 mg/kg e prescrive avvertenze per i mangimi complementari, che non possono essere somministrati tal quali ma devono essere mescolati con altri componenti della razione giornaliera.
Misure di protezione per gli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; ove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per occhi, pelle e vie respiratorie.
Metodi di analisi
L’allegato indica i metodi di analisi per la determinazione del benzoato di sodio, come acido benzoico totale, negli additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi, mediante HPLC-UV secondo EN 17298. Per il sodio totale nell’additivo sono previsti AAS secondo EN ISO 6869 oppure ICP-AES secondo EN 15510.
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