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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1504

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1504 della Commissione del 6 aprile 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) per combattere le frodi in materia di IVA

Normativa europea32022R1504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce le regole tecniche e organizzative per l’istituzione e la gestione del CESOP, il sistema elettronico centrale dell’UE destinato a raccogliere e trattare i dati sui pagamenti rilevanti per individuare frodi IVA transfrontaliere. Stabilisce le funzionalità del sistema, le modalità di trasmissione dei dati in formato XML standardizzato, i compiti della Commissione, le procedure di sicurezza e i ruoli in materia di protezione dei dati personali. Le disposizioni si applicano dal 1º gennaio 2024, in coerenza con l’entrata in applicazione degli obblighi informativi previsti dalla direttiva 2006/112/CE e dal regolamento (UE) n. 904/2010, come modificati.

Modalità tecniche e organizzative per l’istituzione, il funzionamento e il mantenimento del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) per la lotta alle frodi in materia di IVA.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri, alla Commissione europea, ai funzionari di collegamento di Eurofisc e, indirettamente, ai prestatori di servizi di pagamento le cui informazioni devono essere trasmesse al CESOP ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 e della direttiva 2006/112/CE, come modificata. Riguarda i dati sui pagamenti transfrontalieri raccolti dagli Stati membri e comunicati al sistema centrale; disciplina inoltre i ruoli di titolare e responsabile del trattamento dei dati personali connessi a tale sistema. Si applica dal 1º gennaio 2024; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce un regime sostanziale autonomo per l’IVA, ma attua le disposizioni già previste dal quadro sulla cooperazione amministrativa e sugli obblighi di comunicazione dei prestatori di servizi di pagamento.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1504: CESOP per la lotta alle frodi IVA

Il regolamento attua l’articolo 24 sexies del regolamento (UE) n. 904/2010 e disciplina le modalità tecniche e operative del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP). Il sistema è concepito per raccogliere, conservare, analizzare e rendere consultabili le informazioni sui pagamenti transfrontalieri trasmesse dagli Stati membri, così da supportare l’individuazione di frodi in materia di IVA. Le norme si coordinano con gli obblighi introdotti dalla direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/284, e con il rafforzamento della cooperazione amministrativa previsto dal regolamento (UE) 2020/283.

Finalità e contesto normativo

Il CESOP è uno strumento di supporto all’azione antifrode: la Commissione ne cura lo sviluppo tecnico, l’ospitalità e la gestione tecnica, mentre gli Stati membri restano responsabili della gestione sostanziale dei dati e della selezione dei funzionari di collegamento di Eurofisc autorizzati all’accesso. Il regolamento precisa inoltre che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, distinguendo tra contitolarità degli Stati membri e ruolo della Commissione quale responsabile del trattamento.

Funzionalità del CESOP

L’articolo 1 descrive le funzioni del sistema, che deve ricevere i dati dai sistemi nazionali, conservarli per massimo cinque anni dalla fine dell’anno civile di trasmissione, ripulirli da errori e duplicazioni e aggregarli per beneficiario. Il CESOP deve consentire ricerche, visualizzazioni, analisi automatiche e controlli incrociati con altri dati già detenuti o scambiati ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010. Il sistema deve anche generare relazioni sui risultati delle analisi, segnalare beneficiari sospetti, offrire strumenti di gestione degli accessi e consentire lo scambio diretto di informazioni tra i funzionari di collegamento di Eurofisc in materia di indagini e individuazione di frodi IVA transfrontaliere.

La Commissione deve inoltre garantire il mantenimento operativo del CESOP, prevedendo manutenzione fuori orario, aggiornamenti tecnici e risoluzione delle problematiche di funzionamento.

Compiti della Commissione

L’articolo 2 dettaglia i compiti tecnici della Commissione: tenere l’elenco aggiornato dei funzionari di collegamento di Eurofisc abilitati, costituire e aggiornare l’elenco dei prestatori di servizi di pagamento che hanno comunicato dati, fornire accesso automatizzato a tale elenco, prestare assistenza tecnica e impartire formazione agli utenti istituzionali del sistema. Si tratta di compiti strumentali e limitati alla gestione tecnica, coerenti con la ripartizione di ruoli indicata nei considerando.

Interoperabilità e trasmissione dei dati

L’articolo 3 impone agli Stati membri di rendere operativi i sistemi elettronici nazionali per la raccolta delle informazioni sui pagamenti e di garantire che essi possano acquisire i dati previsti dall’articolo 24 ter del regolamento (UE) n. 904/2010. Al CESOP possono essere trasmesse solo informazioni complete nei campi obbligatori dell’articolo 243 quinquies della direttiva 2006/112/CE e conformi all’allegato del regolamento. La Commissione deve assicurare l’interoperabilità tra i sistemi nazionali e il CESOP.

L’articolo 4 stabilisce che il formulario elettronico standard per la trasmissione sia in formato XML standardizzato, secondo la tabella dati contenuta nell’allegato.

Funzionamento degli accessi e ruolo dei funzionari di Eurofisc

L’articolo 5 prevede che gli Stati membri designino i funzionari di collegamento di Eurofisc autorizzati ad accedere al CESOP e comunichino alla Commissione nomi e indirizzi e-mail. Ogni variazione deve essere notificata tempestivamente e comunque entro 30 giorni di calendario. La Commissione rilascia a ciascun funzionario un identificativo personale unico, necessario per l’accesso al sistema.

Sicurezza tecnica e organizzativa

L’articolo 6 disciplina la cooperazione tra Stati membri e Commissione in materia di sicurezza. Gli Stati membri devono fornire informazioni sulle proprie misure di sicurezza nazionali e sugli aggiornamenti, incluse le misure per garantire che l’accesso sia riservato ai funzionari designati e per assicurare la cifratura dei dati trasmessi. La Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dall’anno successivo alla data di applicazione del regolamento, comunica agli Stati membri le misure adottate per la sicurezza del CESOP, gli incidenti verificatisi nell’anno precedente e le modalità di risoluzione, le modifiche introdotte e una valutazione sull’adeguatezza delle misure esistenti.

Protezione dei dati personali e riparto delle responsabilità

L’articolo 7 qualifica gli Stati membri come contitolari del trattamento del CESOP ai sensi del GDPR. Le loro responsabilità sono definite in un accordo tra contitolari che regola, tra l’altro, l’esercizio dei diritti degli interessati e le informative di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri devono definire e aggiornare le specifiche tecniche del sistema, disciplinare la selezione dei funzionari di Eurofisc e rispondere alle istanze degli interessati.

La Commissione, quale responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, tratta i dati per conto degli Stati membri e secondo le loro istruzioni, garantisce la riservatezza, fornisce l’infrastruttura tecnica necessaria, assiste negli adempimenti relativi alle violazioni di dati personali, assicura la cancellazione dei dati personali conservati nel CESOP secondo l’articolo 24 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 e coopera agli audit e alle ispezioni richiesti dagli Stati membri.

Dati richiesti nell’allegato

L’allegato definisce il tracciato XML e i campi obbligatori o condizionati da trasmettere. I dati comprendono l’identificativo del prestatore di servizi di pagamento, il nome del beneficiario, il suo numero IVA o codice fiscale, l’identificativo del conto, l’eventuale identificativo del prestatore del beneficiario, l’indirizzo del beneficiario, i riferimenti ai rimborsi, la data e ora dell’operazione, l’importo, la valuta, lo Stato membro di origine del pagamento o di destinazione del rimborso, le informazioni sulla localizzazione del pagatore, il codice identificativo dell’operazione e, ove pertinente, l’indicazione della presenza fisica del pagatore. L’allegato specifica anche i controlli di trasmissione, come verifiche di presenza e controlli sintattici su BIC, IBAN, codici paese e valuta.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Istituzione, funzionalità e mantenimento del CESOP

L’articolo 1 attribuisce alla Commissione il compito di elaborare le misure tecniche per istituire il CESOP e ne elenca le principali funzionalità: ricezione dei dati trasmessi dagli Stati membri; conservazione sicura dei dati per un massimo di cinque anni dalla fine dell’anno civile di trasmissione; pulizia dei dati da anomalie, errori e duplicazioni; aggregazione per beneficiario; ricerca e visualizzazione; analisi e controlli incrociati con i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f), e all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 904/2010; analisi automatiche e segnalazione di beneficiari sospetti; controlli non automatici da parte dei funzionari di collegamento di Eurofisc; elaborazione di relazioni; gestione degli accessi; scambio diretto di informazioni sulle indagini e sull’individuazione delle frodi IVA transfrontaliere; supporto tecnico per la gestione dei diritti di accesso. Sempre l’articolo 1 disciplina il mantenimento del sistema: operatività, manutenzione fuori orario, aggiornamenti tecnici e risoluzione dei problemi.

Compiti tecnici della Commissione

L’articolo 2 dettaglia i compiti della Commissione nella gestione tecnica del CESOP: tenuta e aggiornamento dell’elenco dei funzionari di collegamento di Eurofisc abilitati con il relativo identificativo unico; attuazione delle misure di sicurezza organizzative e tecniche; costituzione e aggiornamento dell’elenco dei prestatori di servizi di pagamento che hanno comunicato dati; accesso automatizzato a tale elenco per i funzionari di Eurofisc; assistenza tecnica e formazione sull’uso del sistema.

Interoperabilità con i sistemi nazionali e formato dei dati

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che i sistemi elettronici nazionali per la raccolta delle informazioni sui pagamenti siano operativi e capaci di raccogliere i dati richiesti dall’articolo 24 ter del regolamento (UE) n. 904/2010. Gli Stati membri trasmettono al CESOP solo informazioni complete nei campi obbligatori previsti dall’articolo 243 quinquies della direttiva 2006/112/CE e conformi all’allegato del regolamento. La Commissione assicura l’interoperabilità tra CESOP e sistemi nazionali. L’articolo 4 stabilisce che il formulario elettronico standard è presentato in formato XML standardizzato secondo la tabella dati dell’allegato.

Designazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc

L’articolo 5 disciplina le modalità pratiche di accesso al CESOP: gli Stati membri designano i funzionari di collegamento di Eurofisc e comunicano alla Commissione nomi e indirizzi e-mail; le modifiche devono essere comunicate tempestivamente e comunque entro 30 giorni di calendario; la Commissione attribuisce immediatamente a ciascun funzionario un identificativo personale unico per l’accesso al sistema.

Misure di sicurezza tecniche e organizzative

L’articolo 6 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza nazionali e sui relativi aggiornamenti, incluse le misure per limitare l’accesso ai soli funzionari designati e per garantire la cifratura dei dati trasmessi. La Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dall’anno successivo alla data di applicazione del regolamento, informa gli Stati membri sulle misure di sicurezza del CESOP, indicando almeno incidenti dell’anno precedente e relative soluzioni, misure adottate o modificate, nonché una valutazione dell’adeguatezza delle misure esistenti e dell’eventuale necessità di modificarle.

Ruoli di titolare e responsabile del trattamento

L’articolo 7 qualifica gli Stati membri come contitolari del trattamento del CESOP ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, con un accordo tra contitolari che regola l’esercizio dei diritti dell’interessato e le funzioni di informativa ex articoli 13 e 14 GDPR. Agli Stati membri spetta elaborare e, se necessario, aggiornare le specifiche tecniche del sistema, stabilire regole e procedure per la selezione dei funzionari di Eurofisc e rispondere alle richieste degli interessati. La Commissione è responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, tratta i dati per conto degli Stati membri secondo le loro istruzioni, garantisce la riservatezza, fornisce l’infrastruttura tecnica per le risposte alle richieste degli interessati, assiste gli Stati membri negli adempimenti in materia di data breach, assicura la cancellazione dei dati personali nel CESOP secondo l’articolo 24 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 e coopera agli audit e alle ispezioni.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 8 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2024. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Contenuto dell’allegato: dati da trasmettere al CESOP

L’allegato definisce la struttura del formulario elettronico XML per la trasmissione dei dati e indica, per ciascun campo, se sia obbligatorio, facoltativo o condizionato. Tra i dati richiesti figurano: identificativo del prestatore di servizi di pagamento (BIC o altro codice), nome del beneficiario, IVA/codice fiscale del beneficiario, identificativo del conto del beneficiario, identificativo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario in specifiche ipotesi, indirizzo del beneficiario, riferimenti ai rimborsi, data e ora, importo, valuta, Stato membro di origine del pagamento o di destinazione del rimborso, informazioni sulla localizzazione del pagatore, codice identificativo dell’operazione e indicazione della presenza fisica del pagatore, se rilevante. L’allegato specifica anche i controlli da effettuare al momento della trasmissione, come verifiche di presenza e controlli sintattici su BIC, IBAN, codici paese e valuta.

Come è indicizzato

Materieivacooperazione amministrativaprotezione dei datiservizi di pagamentofrode fiscale

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