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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/547

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/547 della Commissione del 5 aprile 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea

Normativa europea32022R0547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sui SAP originari della Repubblica di Corea, ritenendo accertati dumping, pregiudizio per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione. La Commissione ha esaminato nel dettaglio le contestazioni delle parti su definizione del prodotto, calcolo del dumping, pregiudizio, fattori alternativi e offerta di impegno, respingendole in larga parte. Sono previste un’aliquota individuale per LG Chem Ltd. e una più elevata per tutte le altre società. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente negli Stati membri.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di polimeri superassorbenti (SAP) in granuli irregolari, arrotondati o agglomerati, in polvere, bianchi, insolubili in acqua, risultanti dalla polimerizzazione di monomeri acrilici con agenti di reticolazione, classificati attualmente al codice NC ex 3906 90 90 e al codice TARIC 3906909017. Il regolamento riguarda tutte le importazioni originarie della Repubblica di Corea, con aliquota individuale per LG Chem Ltd. e aliquota residuale per tutte le altre società; l’aliquota individuale richiede inoltre una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea

Il regolamento attua l’esito di un’inchiesta antidumping avviata nel 2021 sulle importazioni di SAP dalla Repubblica di Corea. La Commissione ha ritenuto provati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione, dopo aver esaminato numerose contestazioni di esportatore, utilizzatori e industria unionale.

Ambito oggettivo e prodotto interessato

Il prodotto in esame è costituito da polimeri superassorbenti in granuli o polvere, bianchi, insolubili in acqua, ottenuti per polimerizzazione di monomeri acrilici con agenti di reticolazione, classificati al codice NC ex 3906 90 90 e al codice TARIC 3906909017. Il regolamento considera prodotto simile quello fabbricato e venduto nell’Unione e quello venduto sul mercato interno coreano, avendo le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi usi.

Definizione del prodotto e richieste di esclusione

La Commissione ha respinto le richieste di escludere dal perimetro dell’inchiesta varie categorie di prodotto: SAP su specifica, co-sviluppati, per il controllo degli odori, bio-based, industriali, Generation 8 e 9, e un tipo specifico richiesto da Kimberly-Clark. Il punto centrale è che le differenze tecniche o commerciali non erano tali da escludere la concorrenza e l’intercambiabilità, mentre le eventuali particolarità potevano essere gestite con una più fine distinzione a livello di NCP.

Suddivisione per NCP e comparabilità

Per rispondere alle critiche sul confronto fra tipi di prodotto, la Commissione ha introdotto una suddivisione NCP basata su materie prime, forma, capacità di ritenzione dopo centrifugazione, controllo degli odori e usi. Sono state escluse ulteriori segmentazioni, incluse quelle basate su prodotti espansi/non espansi, antiagglomeranti, anti-scolorimento e sul criterio T20 proposto da alcuni utilizzatori. La Commissione ha ritenuto che tale struttura consentisse un confronto equilibrato senza frammentare eccessivamente il mercato.

Dumping: valore normale, prezzo all’esportazione e margini

Per LG Chem, unico esportatore coreano collaborante, il valore normale è stato determinato in base alle vendite interne rappresentative e remunerative, oppure costruito per i tipi di prodotto non venduti in Corea. Il prezzo all’esportazione è stato ricostruito sia per le vendite dirette sia per quelle tramite l’importatore collegato LG Chem Europe, con applicazione degli adeguamenti previsti dall’articolo 2 del regolamento di base. Il margine di dumping definitivo è pari al 13,4 % per LG Chem Ltd. e al 18,8 % per tutte le altre società non collaboranti.

Pregiudizio e causalità

La Commissione ha rilevato che, a consumo unionale sostanzialmente stabile, le importazioni coreane sono cresciute del 33 % nel periodo in esame, aumentando la loro quota di mercato e comprimendo i prezzi dell’industria dell’Unione. I prezzi di vendita nell’Unione sono diminuiti del 15 %, la redditività è peggiorata in modo marcato e le scorte sono aumentate. Gli altri fattori invocati dalle parti, come importazioni da paesi terzi, pandemia, investimenti, R&S, formule di prezzo o strategia export, sono stati ritenuti non idonei a spezzare il nesso causale o comunque non prevalenti rispetto all’effetto delle importazioni oggetto di dumping.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha concluso che l’adozione delle misure è nell’interesse dell’Unione. Le misure dovrebbero consentire all’industria unionale di recuperare prezzi, quote di mercato e redditività; per gli utilizzatori l’impatto è stato ritenuto non sproporzionato, pur riconoscendo un possibile aumento dei costi. Le obiezioni relative a stabilità delle forniture, capacità produttiva europea, contratti globali e possibile effetto su prezzi al consumo non sono state considerate sufficienti a rovesciare la valutazione complessiva.

Livello del dazio e misura finale

Sulla base del criterio del dazio inferiore, il dazio antidumping definitivo è stato fissato al livello del margine di dumping, non del margine di pregiudizio: 13,4 % per LG Chem Ltd. e 18,8 % per tutte le altre società. Sono previsti codici addizionali TARIC distinti e, per l’aliquota individuale, un obbligo documentale specifico mediante fattura commerciale con dichiarazione di origine e fabbricazione.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In assenza di disposizioni specifiche diverse, si applicano le regole doganali ordinarie. Il provvedimento chiude il procedimento antidumping con l’adozione di misure definitive contro le importazioni di SAP dalla Repubblica di Corea.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta e base giuridica

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 18 febbraio 2021 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di denuncia dell’European Superabsorbent Polymer Coalition presentata per conto di produttori dell’Unione rappresentanti il 65 % della produzione totale unionale. La Commissione ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova relativi a dumping, pregiudizio e nesso di causalità.

Prodotto in esame e prodotto simile

Il prodotto in esame è costituito da polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea, classificati al codice NC ex 3906 90 90 (TARIC 3906909017). La Commissione ha accertato che il prodotto coreano, quello venduto sul mercato interno coreano e quello prodotto e venduto nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi di base, qualificandoli come prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Definizione del prodotto e richieste di esclusione

Sono state respinte le richieste di esclusione per prodotti su specifica e co-sviluppati, SAP per il controllo degli odori, Bio SAP, SAP industriali, SAP Generation 8 e 9 e un tipo specifico richiesto da Kimberly-Clark. La Commissione ha ritenuto che le differenze tecniche o commerciali non impedissero l’intercambiabilità e che le eventuali peculiarità fossero da considerare, al più, a livello di NCP, non come motivo di esclusione dal perimetro dell’inchiesta.

Suddivisione per NCP e confronto dei tipi di prodotto

Dopo le osservazioni delle parti, la Commissione ha introdotto una suddivisione per NCP basata su materie prime impiegate, forma, capacità di ritenzione dopo centrifugazione, controllo degli odori e usi. Sono state invece escluse ulteriori distinzioni proposte su prodotti espansi/non espansi, antiagglomeranti e anti-scolorimento, nonché il criterio T20 invocato da taluni utilizzatori. La Commissione ha ritenuto sufficiente il livello di dettaglio prescelto per un confronto equo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

Calcolo del valore normale

Per LG Chem, unico produttore esportatore collaborante, la Commissione ha verificato la rappresentatività delle vendite interne e dei singoli tipi di prodotto. Per i tipi venduti in quantità rappresentative e in misura remunerativa, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno nel periodo dell’inchiesta. Per quattro tipi non venduti sul mercato interno, il valore normale è stato costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, aggiungendo SGAV e profitto alle vendite interne normali.

Determinazione del prezzo all’esportazione

Per le vendite dirette nell’Unione il prezzo all’esportazione è stato ricavato dal prezzo realmente pagato o pagabile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8. Per le vendite tramite l’importatore collegato LG Chem Europe, il prezzo è stato costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, partendo dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, con detrazione di spese, SGAV e profitto. La Commissione ha respinto le contestazioni relative al tasso di interesse, allo stadio commerciale e al margine di profitto da applicare all’importatore collegato.

Margini di dumping

Il margine di dumping definitivo per LG Chem Ltd. è stato fissato al 13,4 % del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Per tutte le altre società della Repubblica di Corea, per effetto della scarsa collaborazione, il margine di dumping è stato fissato al 18,8 % sulla base dei dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha individuato un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5. Tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta, il consumo dell’Unione è rimasto stabile, mentre le importazioni dalla Corea sono aumentate del 33 % e la quota di mercato coreana è passata dal [12 %-14 %] al [16 %-18 %]. Nello stesso periodo la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal [56 %-58 %] al [49 %-51 %], i prezzi medi di vendita nell’Unione sono diminuiti del 15 %, la redditività è peggiorata fino a [-15 % / -20 %] e le scorte finali sono aumentate del 42 %.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla Corea hanno causato il pregiudizio notevole, in termini sia di volume sia di prezzi. Sono stati esaminati e respinti come fattori idonei a interrompere il nesso causale, o comunque non determinanti, le importazioni da Giappone, Turchia e Stati Uniti, i contratti per prodotti su specifica, la formula di indicizzazione dei prezzi delle materie prime, la pandemia di COVID-19, gli investimenti in capacità produttiva, i costi di ricerca e sviluppo e le negoziazioni di prezzo globali.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che l’istituzione delle misure fosse nell’interesse dell’Unione. Ha riconosciuto un vantaggio per l’industria unionale, che potrebbe recuperare quota di mercato e redditività, e ha ritenuto che l’impatto sugli utilizzatori, pur esistente, non fosse tale da prevalere sull’esigenza di protezione contro il dumping. Le osservazioni su possibili effetti su prezzi finali, stabilità delle forniture, concorrenza e prodotti specifici sono state in larga parte respinte.

Offerta di impegno e sua reiezione

LG Chem e LG Chem Europe hanno presentato un’offerta di impegno sui prezzi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base, con due prezzi medi minimi all’importazione indicizzati. La Commissione l’ha respinta per difficoltà di applicazione e controllo, volatilità dei prezzi, rischio di compensazione incrociata, difficoltà di distinzione dei tipi di prodotto e struttura commerciale internazionale del gruppo. Di conseguenza non è stato necessario accettare l’impegno per eliminare il pregiudizio.

Livello delle misure e margine di pregiudizio

La Commissione ha calcolato il prezzo non pregiudizievole applicando un profitto di riferimento del 6 % al costo di produzione dell’industria unionale, in applicazione dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies. Il margine di pregiudizio è stato fissato al 34,4 % per LG Chem Ltd. e al 101,2 % per tutte le altre società. Poiché il dazio applicato corrisponde al più basso tra margine di dumping e margine di pregiudizio, il dazio definitivo coincide con il margine di dumping.

Misura antidumping definitiva e aliquote

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei SAP originari della Repubblica di Corea. L’aliquota è del 13,4 % per LG Chem Ltd. (codice addizionale TARIC C766) e del 18,8 % per tutte le altre società (codice TARIC C999), calcolata sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Condizioni documentali per l’aliquota individuale

Per beneficiare dell’aliquota individuale, le autorità doganali degli Stati membri devono ricevere una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità emittente, con l’attestazione dell’esatta origine e fabbricazione da parte della società indicata. In mancanza di tale fattura si applica il dazio residuale per tutte le altre società.

Entrata in vigore, applicazione e rapporti con il diritto doganale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionaledifesa commercialeantidumpingdoganemercato interno

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