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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/615

Regolamento (UE, Euratom) 2022/615 del Consiglio del 5 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 al fine di migliorare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL

Normativa europea32022R0615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro della messa a disposizione delle risorse proprie dell’Unione per renderlo più prevedibile e funzionale, soprattutto sotto il profilo dei tempi di pagamento, della gestione di tesoreria e del trattamento degli interessi di mora. Introduce un possibile conto centralizzato per le risorse proprie, consente versamenti anticipati in casi eccezionali, sposta al mese di marzo il pagamento di talune rettifiche IVA/RNL e riduce a 14 punti percentuali il massimale della maggiorazione degli interessi. Vengono inoltre disciplinati un periodo di tolleranza di cinque anni per l’insorgenza degli interessi, una soglia di irrilevanza per interessi inferiori a 1 000 EUR e una procedura di pagamento con riserva e di riesame per le controversie tra Stati membri e Commissione.

Modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 sulla messa a disposizione delle risorse proprie dell’Unione, per rendere più prevedibili i flussi di tesoreria, chiarire il trattamento degli interessi e disciplinare una procedura di riesame e di pagamento con riserva nelle controversie.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e alla Commissione europea nell’ambito della messa a disposizione, riscossione, contabilizzazione e versamento delle risorse proprie tradizionali, nonché delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, incluse le operazioni di tesoreria connesse. Rileva in particolare per i rapporti finanziari tra Stati membri e bilancio dell’Unione, per la gestione dei conti destinati alle risorse proprie e per le controversie su importi dovuti o su importi dichiarati irrecuperabili. Sono richiamati specificamente gli effetti delle riduzioni lorde concesse a Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia; la disciplina entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento sulle modalità di messa a disposizione delle risorse proprie

Il regolamento (UE, Euratom) 2022/615 modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 con l’obiettivo dichiarato di aumentare la prevedibilità per gli Stati membri e chiarire le procedure di risoluzione delle controversie relative alla messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e di quelle basate su IVA e RNL. Il legislatore sottolinea, nei considerando, l’esigenza di rendere più efficiente la gestione della liquidità, ridurre la frammentazione dei conti, migliorare il trattamento degli interessi e rafforzare la trasparenza nei casi di inesigibilità e di disaccordo tra Commissione e Stati membri.

Ambito materiale e soggetti coinvolti

La disciplina riguarda i rapporti finanziari tra Stati membri e Commissione europea in relazione alle risorse proprie dell’Unione: risorse proprie tradizionali, risorse proprie basate sull’IVA e risorse proprie basate sull’RNL. Incide sulle modalità di accredito delle somme, sulla contabilità separata, sul recupero degli importi dovuti, sulle rettifiche degli esercizi precedenti e sulle controversie in materia di messa a disposizione. Sono richiamate, in più punti, le riduzioni lorde concesse a Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia.

Gestione dei conti e tesoreria

L’articolo 9 viene riscritto per consentire agli Stati membri di scegliere tra tre opzioni di conto per l’accredito delle risorse proprie: conto aperto a nome della Commissione presso il Tesoro dello Stato membro, conto presso la banca centrale nazionale oppure conto centrale aperto dalla Commissione presso un istituto finanziario pubblico. La Commissione deve poter svolgere su tali conti le operazioni di gestione della liquidità e deve produrre, senza ritardo ingiustificato, un’analisi costi/benefici sul conto centrale, riferendo al Consiglio entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento. È inoltre introdotto un flusso informativo mensile: la Commissione trasmette agli Stati membri, per via elettronica, una previsione dei fabbisogni di tesoreria per i quattro mesi successivi.

Messa a disposizione mensile delle risorse IVA e RNL

L’articolo 10 bis conferma il meccanismo del dodicesimo mensile, ma lo accompagna con una disciplina più flessibile per le esigenze di cassa dell’Unione. La Commissione può chiedere anticipi agli Stati membri, nel primo trimestre per le spese del FEAGA e nel primo semestre per quelle dei fondi strutturali e di investimento europei, entro limiti quantitativi prestabiliti. Gli Stati membri, a loro volta, possono chiedere di anticipare la messa a disposizione in casi eccezionali e debitamente giustificati, con preavviso di almeno sette giorni lavorativi e previa autorizzazione della Commissione; gli eventuali costi aggiuntivi restano a carico del richiedente.

Rettifiche annuali e calendario di pagamento

Per le rettifiche delle risorse IVA e RNL relative agli esercizi precedenti, la Commissione deve comunicare gli importi entro il 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati forniti i dati e gli Stati membri devono iscrivere il saldo netto il primo giorno feriale del mese di marzo. La norma espressamente estende tale scadenza anche agli importi per i quali la Commissione aveva già fornito informazioni prima del 3 maggio 2022.

Interessi di mora e proporzionalità del sistema

Il nuovo assetto dell’articolo 12 mira a garantire la tempestività della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali, ma introduce correttivi di proporzionalità. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’importo avrebbe dovuto essere messo a disposizione fino al versamento effettivo; tuttavia, se ricorrono certe condizioni contabili e di accertamento, non sono dovuti per cinque anni dalla data di accertamento. In caso di contenzioso o di pagamenti parziali, il dies a quo del quinquennio è spostato alla decisione definitiva o all’ultimo pagamento non satisfattivo. Inoltre, non si procede al recupero di interessi inferiori a 1 000 EUR. La maggiorazione rispetto al tasso base non può superare 14 punti percentuali; tale limite si applica agli importi non comunicati allo Stato membro prima del 3 maggio 2022.

Esenzione per errori non incidenti sull’irrecuperabilità

L’articolo 13 chiarisce che lo Stato membro può essere dispensato dall’obbligo di versare alla Commissione importi corrispondenti a diritti accertati quando dimostri che un proprio errore successivo all’accertamento non ha inciso sull’irrecuperabilità del credito. Il considerando richiama, a titolo esemplificativo, iscrizioni tardive nella contabilità separata o carenze della procedura di recupero. Contestualmente vengono precisati i termini per le osservazioni della Commissione e per le richieste di informazioni supplementari.

Pagamento con riserva e interruzione degli interessi

Il nuovo articolo 13 bis formalizza la prassi del pagamento con riserva. In caso di disaccordo su somme dovute a titolo di risorse proprie tradizionali o su determinati importi IVA, lo Stato membro può pagare contestando la posizione della Commissione; la riserva va segnalata insieme agli estratti periodici e la sua revoca deve essere notificata tempestivamente. Se il dissenso è risolto a favore dello Stato membro, questi può compensare l’importo nei versamenti successivi. L’iscrizione del pagamento con riserva interrompe il decorso degli interessi, e la Commissione deve pubblicare entro fine settembre una nota annuale riepilogativa degli importi pagati con riserva e delle riserve revocate.

Procedura di riesame delle controversie sulle risorse tradizionali

L’articolo 13 ter introduce una procedura formale di riesame, riservata ai casi di disaccordo sulle risorse proprie tradizionali. Lo Stato membro può chiedere il riesame entro sei mesi dalla ricezione della valutazione della Commissione, motivando l’istanza e allegando prove e documenti. La Commissione deve pronunciarsi entro tre mesi, prorogabili una sola volta di altri tre mesi, con regole analoghe per eventuali richieste istruttorie; la procedura si chiude comunque entro due anni dalla richiesta. Su domanda dello Stato membro è prevista una riunione annuale ad alto livello per riesaminare i casi pendenti e cercare un accordo, anche in chiave preventiva rispetto a possibili procedimenti di infrazione. La Commissione dovrà inoltre valutare il funzionamento della procedura entro la fine del 2026 o nell’ambito di una revisione del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Gestione dei conti per le risorse proprie

L’articolo 9, paragrafo 1, consente agli Stati membri di scegliere tra tre modalità di accredito delle risorse proprie: conto aperto a nome della Commissione presso il Tesoro dello Stato membro, conto presso la banca centrale nazionale oppure conto centrale aperto dalla Commissione presso un istituto finanziario pubblico di sua scelta. La Commissione effettua le operazioni di gestione della liquidità su tali conti e deve presentare senza indebito ritardo un’analisi costi/benefici sul conto centrale, riferendo al Consiglio entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento. È inoltre previsto che la Commissione trasmetta mensilmente agli Stati membri, per via elettronica, una previsione dei fabbisogni di tesoreria dei quattro mesi successivi.

Messa a disposizione mensile delle risorse IVA e RNL

L’articolo 10 bis stabilisce che le risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL sono iscritte il primo giorno feriale di ogni mese in ragione di un dodicesimo degli importi di bilancio, convertiti nelle monete nazionali ai tassi di cambio di fine anno precedente. La Commissione può anticipare, per esigenze specifiche di cassa, fino a due mesi nel primo trimestre per il FEAGA e fino a una metà supplementare di un dodicesimo nel primo semestre per i fondi strutturali e di investimento europei, con limiti massimi complessivi di due dodicesimi supplementari nello stesso mese. Gli Stati membri possono chiedere, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di anticipare versamenti, con preavviso di almeno sette giorni lavorativi e previa autorizzazione della Commissione; gli eventuali costi supplementari restano a carico dello Stato richiedente.

Rettifiche IVA/RNL e calendario di pagamento

L’articolo 10 ter, paragrafo 5, è modificato per prevedere che la Commissione comunichi gli importi delle rettifiche entro il 1° febbraio dell’anno successivo e che ciascuno Stato membro iscriva l’importo netto il primo giorno feriale del mese di marzo successivo. La nuova scadenza si applica anche agli importi per i quali la Commissione aveva già fornito informazioni prima del 3 maggio 2022.

Interessi: periodo di tolleranza, soglia minima e tetto alla maggiorazione

L’articolo 12 introduce, per le risorse proprie tradizionali, il principio per cui gli interessi decorrono dal momento in cui l’importo avrebbe dovuto essere messo a disposizione fino all’effettivo versamento. Tuttavia, se l’importo è stato accertato, iscritto tempestivamente nella contabilità separata e mantenuto correttamente in tale contabilità, non sono dovuti interessi per i primi cinque anni dalla data di accertamento; in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, il termine di cinque anni decorre dalla decisione definitiva, dalla notifica o pubblicazione, e nei pagamenti parziali al più tardi dall’ultimo pagamento non satisfattivo. È inoltre escluso il recupero di interessi inferiori a 1 000 EUR. La maggiorazione rispetto al tasso base non può superare 14 punti percentuali; il nuovo limite si applica a tutti i casi in cui gli interessi non siano stati comunicati allo Stato membro prima del 3 maggio 2022.

Esclusione dell’obbligo di versamento in caso di errore non rilevante per l’irrecuperabilità

L’articolo 13, paragrafo 2, viene integrato per consentire agli Stati membri di essere dispensati dal mettere a disposizione gli importi corrispondenti ai diritti accertati quando dimostrino che un errore commesso dopo l’accertamento, ad esempio una tardiva iscrizione nella contabilità separata, non ha inciso sull’irrecuperabilità del credito. Vengono inoltre adeguati i termini procedurali per la Commissione: osservazioni entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, con possibile proroga una sola volta di altri tre mesi, e con regole specifiche in caso di richiesta di informazioni supplementari.

Pagamento con riserva

Il nuovo articolo 13 bis consente allo Stato membro, in caso di disaccordo con la Commissione su importi di risorse proprie tradizionali dovuti al bilancio dell’Unione o su importi IVA oggetto di misure di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), di pagare formulando riserve sulla posizione della Commissione. Le riserve vanno comunicate insieme agli estratti mensili pertinenti e la loro revoca deve essere notificata tempestivamente. Se il disaccordo si risolve a favore dello Stato membro, quest’ultimo può detrarre l’importo versato dai pagamenti successivi a titolo di risorse proprie. Il pagamento con riserva interrompe il decorso degli interessi. Entro fine settembre la Commissione deve fornire una nota informativa annuale con il totale dei pagamenti con riserva e delle riserve revocate.

Procedura di riesame nelle controversie sulle risorse proprie tradizionali

Il nuovo articolo 13 ter disciplina una procedura formale di riesame quando lo Stato membro contesta la valutazione della Commissione sugli importi di risorse proprie tradizionali dovuti al bilancio dell’Unione. La richiesta deve essere presentata entro sei mesi, essere motivata e corredata di prove e documenti; la Commissione risponde in tre mesi, prorogabili una sola volta di altri tre mesi, con regole analoghe in caso di richieste di informazioni supplementari. La procedura deve concludersi al più tardi entro due anni dalla richiesta. Su richiesta dello Stato membro, è possibile una riunione annuale ad alto livello per riesaminare lo stato dei casi e cercare un accordo. La Commissione deve valutare il funzionamento della procedura, nell’ambito di un’eventuale revisione del regolamento o comunque entro la fine del 2026, e può formulare proposte di miglioramento.

Adeguamento delle disposizioni sulle correzioni forfettarie

Sono aggiornati l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 10 bis per eliminare il riferimento alla correzione accordata al Regno Unito e per includere la Germania tra i beneficiari delle correzioni forfettarie, in coerenza con la decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

Come è indicizzato

Materiebilancio dell’unionerisorse proprie dell’unionetesoreria e finanza pubblicaprocedimenti di recupero creditidiritto istituzionale dell’ue

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