Regolamento (UE) 2022/535
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/535 del Consiglio del 4 aprile 2022 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/535 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo alla Siria. A seguito di una valutazione delle circostanze pertinenti, il Consiglio dispone la soppressione di due voci dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, organismi o entità contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive nei confronti della Siria, con soppressione di due nominativi dall’elenco delle persone sanzionate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea adottate in considerazione della situazione in Siria. Incide sull’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sezione A ("Persone"), con effetto per tutti gli Stati membri dell’UE in quanto atto direttamente applicabile. La modifica riguarda esclusivamente la cancellazione di due voci dall’elenco delle persone fisiche e non introduce altri obblighi o divieti generali.
Modifica del regime sanzionatorio UE relativo alla Siria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/535 del Consiglio interviene sul regime di misure restrittive adottato dall’Unione in considerazione della situazione in Siria, istituito dal regolamento (UE) n. 36/2012. Il provvedimento recepisce l’esito di una valutazione delle circostanze pertinenti e aggiorna l’elenco delle persone soggette a restrizioni.
Base giuridica e contesto
Il regolamento è adottato dal Consiglio il 4 aprile 2022, sulla base dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 36/2012 e su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. I considerando chiariscono che il Consiglio, dopo aver esaminato la situazione, ha ritenuto opportuno rimuovere due nominativi dall’elenco contenuto nell’allegato II.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste esclusivamente nella soppressione di due voci dalla sezione A ("Persone") dell’allegato II:
- voce n. 270: Bashar Mohammad ASSI;
- voce n. 286: Khaldoun AL-ZOUBI.
Effetti giuridici
Il regolamento non introduce nuove categorie di misure né modifica in senso generale il sistema sanzionatorio, ma si limita ad aggiornare la lista dei soggetti interessati. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come espressamente previsto dall’articolo 2, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Implicazioni operative
Per gli operatori che assistono soggetti potenzialmente coinvolti nelle misure restrittive UE, il dato rilevante è la cancellazione dei due nominativi dall’elenco sanzionatorio dell’allegato II. Resta ferma, per il resto, la disciplina generale del regolamento (UE) n. 36/2012, che continua a costituire il quadro normativo di riferimento per le restrizioni relative alla Siria.
Disposizioni principali
Soppressione di due voci dall’allegato II
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono soppresse dalla sezione A ("Persone") dell’allegato II le voci n. 270, Bashar Mohammad ASSI, e n. 286, Khaldoun AL-ZOUBI.
Base giuridica e finalità dell’intervento
Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 36/2012, dopo valutazione delle circostanze pertinenti. La finalità è l’aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive con riferimento alla situazione in Siria.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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