Regolamento (UE) 2022/555
Regolamento (UE) 2022/555 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo sostanziale il quadro normativo dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, senza mutarne obiettivo e compiti essenziali. Amplia l’ambito materiale dell’attività alle materie di cooperazione di polizia e giudiziaria penale, escludendo invece la PESC, e riforma in profondità governance, programmazione annuale e pluriennale, composizione e funzionamento degli organi interni. Introduce inoltre nuove regole su indipendenza, conflitti di interesse, deleghe in materia di personale, strategie antifrode e sicurezza, nonché su valutazione periodica dell’Agenzia e rapporti con Consiglio d’Europa e paesi terzi partecipanti.
Modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 sull’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, con revisione di missione, governance, programmazione, personale, cooperazione e valutazione.
Ambito di applicazione
Si applica all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione e agli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione in materia di diritti fondamentali. L’ambito dell’attività dell’Agenzia comprende anche la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale, ma esclude gli atti e le attività rientranti nella politica estera e di sicurezza comune o a essa connessi. Restano inoltre rilevanti i rapporti con il Consiglio d’Europa, con i paesi partecipanti e con il personale dell’Agenzia; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 sull’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
Il regolamento interviene sul testo istitutivo dell’Agenzia per adeguarne l’assetto alle esigenze emerse dopo il Trattato di Lisbona e all’orientamento comune sulle agenzie decentrate. Il legislatore chiarisce che l’obiettivo resta quello di fornire assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali, ma riforma in modo rilevante governance, programmazione, cooperazione interistituzionale e controlli interni.
Ambito di applicazione e finalità
L’Agenzia opera nell’ambito delle competenze dell’Unione e tratta questioni inerenti ai diritti fondamentali nell’Unione e negli Stati membri quando questi attuano il diritto dell’Unione. Il nuovo articolo 3 estende espressamente il perimetro alle materie di cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale, considerate particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti fondamentali, ma esclude gli atti e le attività rientranti nella politica estera e di sicurezza comune o a essa connessi.
L’obiettivo, riscritto all’articolo 2, è formulato in termini funzionali: l’Agenzia deve aiutare istituzioni, organi e organismi dell’Unione e Stati membri a rispettare pienamente i diritti fondamentali quando adottano misure o definiscono iniziative nei rispettivi settori di competenza.
Compiti dell’Agenzia e limiti delle attività
L’articolo 4 mantiene la struttura dei compiti classici dell’Agenzia: raccolta, registrazione, analisi e diffusione di informazioni e dati obiettivi, attendibili e comparabili; ricerche e studi preparatori; formulazione e pubblicazione di conclusioni, pareri e relazioni su specifici aspetti tematici. Le fonti informative includono Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell’Unione, centri di ricerca, enti nazionali, ONG, paesi terzi e organizzazioni internazionali, con menzione specifica degli organi competenti del Consiglio d’Europa.
Le conclusioni, i pareri e le relazioni possono riguardare proposte della Commissione ex articolo 293 TFUE o posizioni nel procedimento legislativo solo se l’istituzione interessata presenta una richiesta. Resta escluso ogni giudizio sulla legittimità degli atti ex articolo 263 TFUE e sull’eventuale inadempimento degli Stati membri ex articolo 258 TFUE. Il comitato scientifico deve essere consultato prima dell’adozione della relazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e le relazioni di cui alle lettere e) e g) devono essere trasmesse entro il 15 giugno di ogni anno ai principali destinatari istituzionali dell’Unione.
Programmazione annuale e pluriennale
Uno degli snodi principali della riforma è l’articolo 5 bis, che sostituisce il precedente sistema del quadro tematico pluriennale con un’unica programmazione annuale e pluriennale contenuta in un documento di programmazione. Il direttore redige ogni anno il progetto, il quale viene presentato al consiglio di amministrazione e, dopo approvazione, trasmesso entro il 31 gennaio a Parlamento europeo, Consiglio e Commissione; in Consiglio il progetto può essere discusso dall’organo preparatorio competente, che può invitare l’Agenzia a presentarlo.
Il progetto è inoltre inviato ai funzionari nazionali di collegamento e al comitato scientifico entro il 31 gennaio, così da consentire osservazioni e pareri. Alla luce della discussione nel Consiglio e dei pareri ricevuti, il direttore sottopone il testo al consiglio di amministrazione per l’adozione finale. Il nuovo sistema mira a rendere l’orientamento tematico più flessibile e aggiornabile annualmente, in funzione delle priorità politiche e dei bisogni emergenti.
Cooperazione con Stati membri, Consiglio d’Europa e altre strutture
Il regolamento rafforza la cooperazione dell’Agenzia con gli Stati membri attraverso la figura del funzionario nazionale di collegamento, nominato da ciascuno Stato membro quale punto di contatto principale. L’Agenzia e tali funzionari devono collaborare in uno spirito di stretta e reciproca cooperazione, senza incidere sull’indipendenza dell’Agenzia, e l’Agenzia deve trasmettere loro tutti i documenti elaborati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.
Viene inoltre confermata e precisata la cooperazione con gli organi e organismi competenti dell’Unione, da organizzare, se necessario, mediante protocolli d’intesa. Con il Consiglio d’Europa, invece, l’Agenzia deve coordinare le attività per evitare duplicazioni e garantire complementarietà e valore aggiunto, soprattutto con riferimento alla programmazione e ai rapporti con la società civile; l’Unione deve concludere un accordo ex articolo 218 TFUE per definire una stretta collaborazione, anche prevedendo la nomina di una personalità indipendente del Consiglio d’Europa nel consiglio di amministrazione e nell’ufficio di presidenza.
Governance: consiglio di amministrazione e ufficio di presidenza
La riforma incide in profondità sul consiglio di amministrazione. I membri devono avere una solida conoscenza dei diritti fondamentali e un’adeguata esperienza gestionale, amministrativa e di bilancio. Gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio d’Europa devono adoperarsi per una pari rappresentanza di donne e uomini. Il mandato è di cinque anni; non è rinnovabile consecutivamente, ma può essere conferito nuovamente per un mandato non consecutivo.
Sono disciplinate con maggiore precisione le ipotesi di cessazione anticipata del mandato, inclusi dimissioni, decesso e perdita dei requisiti di indipendenza. In questi casi subentra un nuovo membro per la durata residua, con possibilità di nuovo mandato completo se la parte restante è inferiore a due anni. L’elezione del presidente, del vicepresidente e degli altri membri dell’ufficio di presidenza avviene con maggioranze qualificate.
Il consiglio di amministrazione riceve nuovi compiti: adozione dei programmi di lavoro annuale e pluriennale, approvazione delle relazioni annuali, adozione di strategia di sicurezza, regole sullo scambio di informazioni classificate UE, strategia di comunicazione e norme sui conflitti di interesse. Viene inoltre attribuita la facoltà di delegare al direttore i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina, con possibilità di sospensione temporanea in casi eccezionali.
L’ufficio di presidenza assume un ruolo più marcato di controllo preparatorio e di supporto. Esamina le questioni relative a risorse di bilancio e umane, riesamina il documento di programmazione, il progetto di bilancio e la relazione annuale, adotta la strategia antifrode e segue l’esito di audit e indagini OLAF/EPPO. In caso di urgenza può assumere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, anche in materia di delega dei poteri di nomina e di bilancio.
Comitato scientifico
Il comitato scientifico è ristrutturato come organo composto da undici personalità indipendenti, particolarmente qualificate nei diritti fondamentali e nelle metodologie di qualità della ricerca scientifica. La nomina avviene dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della competente commissione del Parlamento europeo, con procedura di selezione trasparente e lista di riserva ordinata per merito. Il regolamento impone anche un’equa rappresentanza geografica e l’obiettivo della parità di genere.
I membri possono essere sostituiti solo su loro richiesta o in caso di impossibilità permanente; in caso di perdita dell’indipendenza devono dimettersi immediatamente o possono essere revocati dal consiglio di amministrazione. La prima persona disponibile nella lista di riserva subentra per il residuo del mandato, con eventuale nuovo mandato completo se il residuo è inferiore a due anni. Il comitato scientifico ha anche il compito di consigliare il direttore e l’Agenzia sulla metodologia della ricerca scientifica applicata al lavoro dell’Agenzia.
Direttore: nomina, proroga e responsabilità
Il mandato del direttore dura cinque anni ed è prorogabile una sola volta per non più di cinque anni. Nei dodici mesi precedenti la scadenza, la Commissione deve effettuare una valutazione delle prestazioni del direttore e delle esigenze future dell’Agenzia; sulla base di tale valutazione, il consiglio di amministrazione può proporre la proroga. È prevista anche una forma di contraddittorio istituzionale con il Parlamento europeo, che può ascoltare il direttore prima della decisione finale di proroga.
La revoca anticipata richiede una proposta sostenuta da due terzi dei membri del consiglio di amministrazione o dalla Commissione e può essere adottata per condotta scorretta, prestazioni insufficienti o irregolarità gravi o ripetute. Le responsabilità del direttore sono dettagliate: gestione corrente, attuazione delle decisioni del consiglio, esecuzione del bilancio, monitoraggio e valutazione delle prestazioni, follow-up di audit e indagini OLAF, strategia antifrode, cooperazione con i funzionari nazionali di collegamento e con la società civile.
Trasparenza, controllo giurisdizionale e controllo del Mediatore
Le modifiche coordinano il regime dell’Agenzia con le norme dell’Unione in materia di accesso ai documenti e tutela giurisdizionale. Le decisioni dell’Agenzia adottate sulla base dell’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001 possono essere oggetto di denuncia al Mediatore oppure di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi degli articoli 228 e 263 TFUE. L’operato dell’Agenzia è inoltre sottoposto al controllo del Mediatore.
Sul piano giurisdizionale, la Corte di giustizia è competente sui ricorsi contro l’Agenzia alle condizioni previste dagli articoli 263 e 265 TFUE.
Bilancio, personale e immunità
Le entrate dell’Agenzia comprendono un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione, sezione Commissione. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio la stima necessaria per la tabella dell’organico e per la quota di sovvenzione da sottoporre all’autorità di bilancio.
Al personale e al direttore si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile; il consiglio di amministrazione può anche prevedere l’assunzione di esperti nazionali distaccati. Il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea si applica all’Agenzia.
Partecipazione di paesi terzi e paesi associati
Il regolamento disciplina la partecipazione di paesi associati o partner, facendo rinvio alla decisione del pertinente consiglio di associazione, che stabilisce natura, portata e modalità di partecipazione, inclusi contributi finanziari e personale. La decisione deve essere conforme al regolamento e allo statuto dei funzionari e può consentire a tali paesi di nominare un osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione. In presenza di specifici accordi di stabilizzazione e associazione, il Consiglio può invitare all’unanimità un paese a partecipare come osservatore.
Valutazioni periodiche e riesame
Dal 28 aprile 2027 e poi ogni cinque anni la Commissione deve far eseguire una valutazione dell’impatto, dell’efficacia e dell’efficienza dell’Agenzia e delle sue prassi di lavoro. Ogni due cicli la valutazione deve includere anche un esame dei risultati ottenuti rispetto a obiettivi, mandato e compiti, potendo arrivare a valutare l’opportunità di modificare il mandato e le conseguenze finanziarie di tale scelta.
Le conclusioni sono trasmesse al consiglio di amministrazione, che formula raccomandazioni alla Commissione sulle modifiche da apportare all’Agenzia, alle prassi di lavoro e alla missione. La Commissione riferisce poi al Parlamento europeo e al Consiglio e rende pubblici risultati e raccomandazioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivo e ambito materiale dell’Agenzia
L’Agenzia assiste e consiglia istituzioni, organi e organismi dell’Unione e Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione, per aiutarli a rispettare pienamente i diritti fondamentali. L’attività si svolge nell’ambito delle competenze dell’Unione e fa riferimento ai diritti fondamentali di cui all’articolo 6 TUE; sono esclusi gli atti e le attività dell’Unione o degli Stati membri rientranti nella PESC o a essa connessi.
Compiti di analisi, ricerca e relazioni
Sono confermati e precisati i compiti di raccolta, registrazione, analisi e diffusione di informazioni e dati; di ricerca, studi preparatori e di fattibilità; e di formulazione di conclusioni, pareri e relazioni. Tali attività possono riguardare proposte della Commissione ex articolo 293 TFUE o posizioni nell’ambito delle procedure legislative solo se richieste dall’istituzione interessata, e non possono riguardare la legittimità degli atti ex articolo 263 TFUE né l’eventuale inadempimento ex articolo 258 TFUE. Il comitato scientifico è consultato prima della relazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e le relazioni di cui alle lettere e) e g) devono essere trasmesse entro il 15 giugno di ogni anno a Parlamento, Consiglio, Commissione, Corte dei conti, CESE e Comitato delle regioni.
Programmi di lavoro e programmazione annuale/pluriennale
L’Agenzia svolge i propri compiti sulla base dei programmi di lavoro annuale e pluriennale, conformi alle risorse finanziarie e umane disponibili. È introdotto l’articolo 5 bis, che impone al direttore di redigere ogni anno un progetto di documento di programmazione, da presentare al consiglio di amministrazione e poi, entro il 31 gennaio, a Parlamento, Consiglio, Commissione, funzionari nazionali di collegamento e comitato scientifico; il documento è adottato dal consiglio di amministrazione tenendo conto dei pareri e della discussione nel Consiglio.
Cooperazione con Stati membri, Consiglio d’Europa e altri organi UE
Gli Stati membri nominano un funzionario nazionale di collegamento quale punto di contatto principale con l’Agenzia; l’Agenzia comunica a tali funzionari tutti i documenti elaborati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1. Sono rafforzati il coordinamento con gli organi e organismi competenti dell’Unione, la cooperazione con il Consiglio d’Europa mediante accordo ex articolo 218 TFUE e la partecipazione, in talune condizioni, di una personalità indipendente del Consiglio d’Europa al consiglio di amministrazione e all’ufficio di presidenza.
Consiglio di amministrazione: composizione, indipendenza e voto
Il consiglio di amministrazione è composto da persone con solida conoscenza dei diritti fondamentali e adeguata esperienza gestionale, amministrativa e di bilancio; si richiede di perseguire una pari rappresentanza di donne e uomini. Il mandato è di cinque anni, non rinnovabile consecutivamente ma rinnovabile in modo non consecutivo; sono disciplinate le cause di cessazione, la sostituzione per il periodo residuo e la possibilità di un nuovo mandato quinquennale se il residuo è inferiore a due anni. Le decisioni ordinarie sono adottate a maggioranza dei membri, mentre quelle su programmi di lavoro, relazioni annuali, poteri sul personale e altre materie indicate richiedono la maggioranza dei due terzi; il presidente ha voto decisivo.
Poteri sul personale e delega dei poteri di nomina
Il consiglio di amministrazione esercita i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina soltanto in circostanze eccezionali; in via ordinaria tali poteri sono delegati al direttore, con possibilità di subdelega, e possono essere temporaneamente sospesi dal consiglio in casi eccezionali. Si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile al personale dell’Agenzia e al direttore.
Ufficio di presidenza
L’ufficio di presidenza sovrintende ai lavori preparatori del consiglio di amministrazione, esamina in particolare risorse di bilancio e umane, riesamina il documento di programmazione, il bilancio annuale e la relazione annuale, adotta la strategia antifrode, segue audit e indagini OLAF/EPPO e assiste il direttore nell’attuazione delle decisioni del consiglio. Può adottare decisioni provvisorie per ragioni di urgenza, anche in materia di sospensione della delega dei poteri di nomina e di bilancio.
Comitato scientifico
Il comitato scientifico è composto da undici personalità indipendenti, particolarmente qualificate in materia di diritti fondamentali e metodologie di qualità e ricerca scientifica, nominate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della competente commissione del Parlamento europeo e sulla base di una lista di riserva. Sono previsti requisiti di indipendenza, sostituzione tramite lista di riserva, pubblicazione dell’elenco sul sito web dell’Agenzia e un ruolo consultivo specifico sulla metodologia della ricerca scientifica.
Direttore: mandato, proroga, revoca e responsabilità
Il direttore è nominato per cinque anni, con possibilità di una sola proroga fino a un massimo di ulteriori cinque anni, previa valutazione della Commissione nei dodici mesi precedenti la scadenza e proposta del consiglio di amministrazione. La revoca è possibile su proposta di due terzi dei membri del consiglio o della Commissione per condotta scorretta, prestazioni insufficienti o irregolarità gravi o ripetute. Il direttore è responsabile della gestione ordinaria, dell’attuazione del documento di programmazione, del bilancio, del monitoraggio delle prestazioni, della strategia antifrode, dei piani di follow-up degli audit e delle indagini, della cooperazione con i funzionari nazionali di collegamento e con la società civile.
Trasparenza, accesso ai documenti e controllo esterno
Le decisioni dell’Agenzia sulle domande di accesso ai documenti possono essere oggetto di denuncia al Mediatore o di ricorso alla Corte di giustizia. L’operato dell’Agenzia è sottoposto al controllo del Mediatore ai sensi dell’articolo 228 TFUE; la Corte di giustizia è competente sui ricorsi contro l’Agenzia alle condizioni degli articoli 263 e 265 TFUE.
Bilancio, entrate e personale
Le entrate dell’Agenzia comprendono, tra l’altro, un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale; sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio la stima necessaria per la tabella dell’organico e per la sovvenzione. Al personale e al direttore si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile; il consiglio di amministrazione può inoltre adottare disposizioni per l’assunzione di esperti nazionali distaccati.
Partecipazione di paesi terzi e paesi associati
La partecipazione di paesi terzi o associati e le relative modalità sono determinate dal pertinente consiglio di associazione, tenendo conto dello status specifico di ciascun paese e nel quadro degli articoli 4 e 5. La decisione disciplina natura, portata e modalità della partecipazione, inclusi contributi finanziari e personale, e può consentire la nomina di un osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione; in certi casi il Consiglio può invitare, all’unanimità e su proposta della Commissione, un paese con accordo di stabilizzazione e associazione a partecipare come osservatore.
Valutazioni periodiche e riesame
Entro il 28 aprile 2027 e poi ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione dell’impatto, dell’efficacia e dell’efficienza dell’Agenzia e delle sue prassi di lavoro, tenendo conto dei pareri del consiglio di amministrazione e delle parti interessate. Una valutazione su due deve includere anche i risultati ottenuti rispetto a obiettivi, mandato e compiti, potendo esaminare la necessità di modifiche del mandato e le relative implicazioni finanziarie. Le conclusioni sono trasmesse al consiglio di amministrazione, che formula raccomandazioni; la Commissione ne riferisce a Parlamento e Consiglio e rende pubblici risultati e raccomandazioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 5 apr 2022Regolamento (UE) 2022/547
- Regolamento · 5 apr 2022Regolamento (UE) 2022/615
- Regolamento · 4 apr 2022Regolamento (UE) 2022/535
- Regolamento · 4 apr 2022Regolamento (UE) 2022/537
- Regolamento · 4 apr 2022Regolamento (UE) 2022/538
- Regolamento · 6 apr 2022Regolamento (UE) 2022/1504
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →