Regolamento (UE) 2022/537
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/537 della Commissione del 4 aprile 2022 relativo all’autorizzazione di un preparato di estratto di limone come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello UE, un preparato di estratto di limone come additivo per mangimi per tutte le specie animali, in esito alla procedura di rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è concessa con condizioni tecniche e di etichettatura precise, incluso un tenore massimo raccomandato e misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione dei rischi irritativi e potenzialmente corrosivi individuati dall’EFSA. Sono inoltre previste regole transitorie per lo smaltimento delle scorte e per l’immissione sul mercato di prodotti già fabbricati ed etichettati secondo la disciplina previgente.
Autorizzazione, alle condizioni dell’allegato, di un preparato di estratto di limone come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al preparato di estratto di limone identificato nell’allegato, qualificato come additivo organolettico del gruppo funzionale "aromatizzanti", destinato a tutte le specie animali. Opera nell’ambito dell’alimentazione animale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono esclusi, in base al testo, gli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio, che non sono autorizzati; resta invece possibile l’impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua. Il regolamento disciplina anche la commercializzazione e l’uso di premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti l’additivo, con specifici regimi transitori per prodotti destinati ad animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare.
Autorizzazione del preparato di estratto di limone come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/537 della Commissione autorizza un preparato di estratto di limone come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La decisione segue la rivalutazione di un additivo già esistente, originariamente autorizzato dalla direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi.
Contesto normativo e base della rivalutazione
La Commissione richiama l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati in base alla normativa previgente. La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi degli articoli 7 e 10 del medesimo regolamento e il richiedente ha chiesto la classificazione del prodotto nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti. La domanda risultava corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3.
Valutazione EFSA e ragioni dell’autorizzazione
Nel parere del 29 settembre 2021, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha anche ritenuto non necessaria un’ulteriore dimostrazione dell’efficacia, poiché la funzione del preparato nei mangimi è sostanzialmente identica a quella svolta negli alimenti, dove l’estratto di limone è già riconosciuto come aroma. Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Condizioni di autorizzazione e impiego
L’allegato identifica l’additivo come preparato di estratto di limone ottenuto dai frutti di Citrus limon (L.) Osbeck, in forma liquida, con acido propionico pari o inferiore all’1 %. La sostanza attiva è descritta come estratto acquoso del materiale residuo dopo l’estrazione del succo, con specifiche caratteristiche chimiche e merceologiche, tra cui sostanza secca 51-53 %, polifenoli totali superiori all’1 %, eriocitrina almeno 4 000 mg/kg ed esperidina almeno 2 000 mg/kg.
L’additivo:
- è autorizzato per tutte le specie animali;
- deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela;
- non può essere miscelato nei mangimi con altri additivi autorizzati ottenuti da Citrus limon (L.) Osbeck.
È inoltre previsto un metodo analitico per la quantificazione del marcatore fitochimico, basato sulla spettrofotometria a 760 nm, secondo la monografia 2.8.14 della Farmacopea europea.
Etichettatura, tenore raccomandato e informazioni da riportare
Per consentire un migliore controllo, il regolamento impone specifiche indicazioni in etichetta. L’etichetta dell’additivo deve riportare il seguente tenore massimo raccomandato della sostanza attiva: 1 000 mg per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare:
- le condizioni di conservazione;
- la stabilità al trattamento termico.
Se il livello d’uso indicato in etichetta determina il superamento del tenore massimo raccomandato, l’etichetta della premiscela deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.
Tutela degli utilizzatori e misure di sicurezza
L’EFSA ha qualificato il preparato come irritante per la pelle e per gli occhi, e potenzialmente corrosivo. Per tale ragione, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative volte a evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele.
Se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle e degli occhi.
Acqua di abbeveraggio e mangimi somministrati nell’acqua
Il regolamento precisa che la mancata autorizzazione dell’uso dell’additivo come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non esclude il suo impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua. Ne deriva che il divieto riguarda l’acqua di abbeveraggio in quanto tale, non la formulazione di mangimi che vengano poi somministrati attraverso l’acqua.
Regime transitorio
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che impongano un’applicazione immediata delle nuove condizioni, l’articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi.
Sono previste tre ipotesi:
- preparato e premiscele prodotti ed etichettati prima del 25 ottobre 2022 secondo le norme previgenti: immissione sul mercato e utilizzo fino a esaurimento scorte;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 25 aprile 2023 secondo le norme previgenti: immissione sul mercato e utilizzo fino a esaurimento scorte;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 25 aprile 2024 secondo le norme previgenti: immissione sul mercato e utilizzo fino a esaurimento scorte.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti, come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.
Condizioni di impiego e limiti di utilizzo
L’allegato specifica che l’estratto di limone, in forma liquida, è autorizzato per tutte le specie animali. Deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela; non è consentita la miscelazione con altri additivi autorizzati ottenuti da Citrus limon (L.) Osbeck. L’etichetta dell’additivo deve riportare un tenore massimo raccomandato di 1 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %.
Etichettatura delle premiscele e informazioni tecniche
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Se il livello d’uso riportato in etichetta comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.
Tutela della salute degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e degli occhi.
Divieto di utilizzo nell’acqua di abbeveraggio
Il regolamento chiarisce che l’assenza di autorizzazione per l’uso dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio non impedisce il suo impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua.
Misure transitorie
L’articolo 2 prevede regimi transitori: i preparati e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 25 ottobre 2022 secondo le regole previgenti possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte; per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare il termine è il 25 aprile 2023; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 25 aprile 2024.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Base scientifica e motivazione della decisione
La Commissione fonda l’autorizzazione sul parere EFSA del 29 settembre 2021, secondo cui, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non ha effetti negativi su salute animale, salute dei consumatori o ambiente. L’EFSA segnala tuttavia che il preparato è irritante per pelle e occhi e potenzialmente corrosivo, imponendo quindi adeguate misure di protezione per gli utilizzatori. L’Autorità ritiene inoltre non necessaria una dimostrazione ulteriore di efficacia, poiché la funzione nei mangimi è sostanzialmente identica a quella negli alimenti.
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