Cassazione Penale, Sentenza n. 44931/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 26/01/2023 che aveva confermato il provvedimento del Questore del 7/12/2022 (notificato il 12/12/2022) che impose al ricorrente il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per la durata di 10 anni. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e lacune: sostiene di non essere direttamente responsabile degli scontri tra tifosi (avrebbe aggredito una singola persona non identificata; gli scontri si sarebbero poi risolti e la partita è ripresa), contesta che i disordini successivi lo riguardassero, evidenzia che la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha parzialmente accolto il reclamo della sua società riducendo la sanzione sportiva, e contesta l'uso di precedenti penali/amministrativi risalenti a oltre dieci anni senza valutazione della loro attualità. Chiede l'annullamento o, in subordine, la riduzione della durata della misura.
La decisione
Il ricorso/cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che l'appello proposto non conteneva motivi di legittimità idonei: il ricorrente ha tentato di ottenere la modifica del provvedimento amministrativo (obblighi imposti dal Questore) sulla base della sola valutazione amministrativa della FIGC, ma la norma richiede un provvedimento dell'autorità giudiziaria per revoca o modifica (art. 6, comma 5, L. 401/1989, richiamato anche art. 11 D.lgs. 159/2011). Non essendovi elementi giudiziari nuovi né impugnata la convalida del GIP, non sono stati prospettati elementi di novità tali da mutare le condizioni che giustificarono la misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 6, quinto comma, L. 401/1989
gli obblighi sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità f giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che hanno giustificato l'emissione
La Corte interpreta la norma nel senso che la revoca o modifica degli obblighi imposti dal Questore richiede l'intervento di un'autorità giudiziaria o un provvedimento giudiziario che faccia venir meno le condizioni che giustificarono la misura; un provvedimento di giustizia sportiva (amministrativo) non è idoneo da solo a determinare la revoca/modifica
art. 11, D.lgs. 159/2011
Richiamato dalla Corte insieme all'art. 6 L. 401/1989 per richiamare il principio secondo cui la modifica/revoca delle misure cautelari o degli obblighi richiede fatti o provvedimenti di natura giudiziaria che modifichino le condizioni originarie
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo sportivo (es. decisione della FIGC) di per sé non è sufficiente a ottenere la revoca o modifica di misure di sicurezza pubblica disposte dal Questore; occorre un provvedimento o elementi provenienti dall'autorità giudiziaria
- Per ottenere la revoca o la modifica di misure accessorie (divieto di accesso, obbligo di presentazione) è necessario dimostrare fatti nuovi o un provvedimento giudiziario che abbia eliminato o mutato le condizioni che giustificarono l'emissione
- Non si può utilizzare l'impugnazione in sede di legittimità (Cassazione) per rimettere totalmente in discussione il percorso motivazionale di una convalida del GIP che non sia stata impugnata nei modi e nei termini previsti: l'azione deve essere tempestiva e fondata su motivi di diritto o novità rilevanti
- Precedenti penali o amministrativi datati vanno valutati in termini di attualità e concretezza del pericolo per l'ordine pubblico; tuttavia, la sola anzianità non garantisce automaticamente la revoca della misura senza elementi giudiziali sopravvenuti
- Chi contesta una misura adottata dal Questore dovrebbe valutare di impugnare tempestivamente la convalida davanti all'autorità giudiziaria competente e/o produrre nuovi elementi probatori giudiziari per sostenere la richiesta di revoca/modifica
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