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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34767/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, in una controversia relativa a un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA dell'anno 2009, aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio. L'accertamento era fondato sull'emersione di maggiori ricavi e di costi ritenuti non inerenti; la CTR aveva rideterminato in diminuzione tali componenti e aveva regolato le spese di lite. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con un motivo. Successivamente, a seguito di domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119/2018, l'Amministrazione ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della presentazione di una domanda regolare di definizione agevolata della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018 e ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione nel merito. Ha inoltre stabilito che le spese giudiziali restano definitivamente a carico di chi le ha anticipate e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • artt. 6 e 7 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119

    La presentazione di una domanda regolare di definizione agevolata della controversia comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.

  • L. 17 dicembre 2018 n. 136

    Norma di conversione del D.L. n. 119/2018 richiamata quale base della definizione agevolata.

  • art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137

    Richiamato solo per la modalità di svolgimento della camera di consiglio da remoto.

  • art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228

    Richiamato solo per la proroga delle modalità della camera di consiglio da remoto.

  • L. 25 febbraio 2022 n. 15

    Norma di conversione richiamata con riferimento alla proroga delle udienze da remoto.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia, quando regolarmente perfezionata, determina la cessazione della materia del contendere e rende superflua una pronuncia sul merito.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano definitivamente a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione applicabile.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, poiché la sua operatività è limitata ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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