Cassazione Penale, Sentenza n. 40461/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura il sequestro probatorio di una somma di denaro e di un telefono cellulare emesso dal P.M., denunciando: violazione e erronea applicazione di norme del procedimento penale; travisamento delle note difensive; mancata opponibilità del segreto professionale in quanto giornalista indagato; eccessiva e indiscriminata acquisizione di materiale informatico e telematico senza adeguata delimitazione di pertinenzialità e necessità, con omissione di indicare ragioni probatorie specifiche, criteri di selezione, perimetrazione temporale e misure a tutela delle fonti e del segreto professionale. Si contesta inoltre che non sia stata rispettata la procedura che permetta al giornalista di consegnare solo gli atti ricercati per opporre il segreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto che molte censure riguardino questioni di merito e di congruità della motivazione non rilevanti in cassazione se non come violazione di legge, e che l'illogicità manifesta non sia riconducibile automaticamente alla violazione di legge. Quanto al segreto professionale, la Corte ha affermato che l'art. 200 c.p.p. tutela il segreto in funzione testimoniale e che il giornalista indagato non può opporre il segreto in generale, se non nei limiti espressi dal comma 3 (le generalità delle fonti). Sul merito della misura distrettuale, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale: il telefono è stato ritenuto strumento utilizzato per l'estorsione e il decreto del P.M. ha individuato il materiale pertinente (contatti e conversazioni con la persona offesa, nel perimetro temporale indicato), ha disposto l'estrazione tecnica in contraddittorio ex art. 360 c.p.p. e ha previsto la copia-fine delle tracce utili escludendo dati relativi a fonti fiduciarie. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 200 cod. proc. pen.
Il segreto professionale è normato in funzione testimoniale: possono opporlo i soggetti espressamente indicati per astenersi dalla deposizione; il giornalista professionista può opporre il segreto solo in relazione alle generalità delle fonti (comma 3) e non può in generale opporlo in qualità di indagato/imputato
art. 256 cod. proc. pen.
Disciplina i rapporti tra dovere di esibizione e segreto solo nelle ipotesi in cui il segreto sia effettivamente opponibile; non giustifica un'estensione del segreto al soggetto indagato oltre i limiti previsti dall'art. 200
art. 360 cod. proc. pen.
Consente il conferimento di incarico tecnico per l'estrazione delle informazioni di rilievo dal dispositivo sequestrato; la Corte ha rilevato positivamente l'uso di tale procedura in contraddittorio per delimitare l'acquisizione dei dati
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione: la Corte osserva che l'illogicità manifesta non è automaticamente assimilabile a violazione di legge e che la cassazione è preclusa per censure attinenti solo alla congruità della motivazione
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede la trattazione con contraddittorio cartolare (richiamata in apertura); pertinente al processo decisionale in sede di impugnazione delle misure cautelari/di sequestro
art. 629 cod. pen.
Norma sul reato di estorsione, quale titolo dell'accusa che giustifica la rilevanza del telefono come strumento utilizzato per la consumazione del reato
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Regola l'ammissione di motivi nuovi in cassazione; la Corte ha esteso l'inammissibilità anche ai motivi nuovi
Massime di principio
- Il segreto professionale del giornalista è tutelato in ambito testimoniale: un giornalista indagato non può opporre il segreto in senso ampio; può rivendicare la riservatezza solo sui nomi delle fonti nei limiti dell'art. 200 c.p.p.
- Il sequestro probatorio di dispositivi informatici deve rispettare il principio di proporzionalità: il decreto del P.M. deve indicare l'oggetto della ricerca, la pertinenzialità rispetto al reato, i criteri di selezione dei dati, il perimetro temporale e le modalità/termine della selezione con la restituzione dei dati non rilevanti
- Quando il materiale sequestrato può contenere fonti o dati coperti da segreto professionale, l'autorità inquirente dovrebbe delimitare l'acquisizione, prevedere procedure tecniche in contraddittorio (esperto/CTU) e misure specifiche di tutela per le fonti
- La Cassazione è rimessa a censure per violazione di legge o per vizi motivazionali così radicali da rendere incomprensibile l'iter logico: critiche di congruità o valutazioni di fatto, se non inquadrate come violazione di legge, rischiano l'inammissibilità
- In fase esecutiva di sequestro informatico è opportuno nominare subito un tecnico in contraddittorio e predisporre copie differenziate (copia-fine) per evitare il trattenimento indiscriminato di dati non pertinenti
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