Cassazione Civile, Sentenza n. 18957/2020 del 11/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva accolto la domanda di Manoli e riconosciuto la pensione di anzianità previa totalizzazione dei contributi versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la Gestione separata (L. n.335/1995) e il Fondo pensioni spedizionieri doganali (soppresso dalla L. n.230/1997). L'INPS sosteneva che i contributi del Fondo spedizionieri doganali non fossero cumulabili in totalizzazione e che la norma che li include (D.P.R. n.157/2013, art.2, comma 2) sarebbe applicabile solo alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore, mentre la domanda amministrativa del ricorrente risale al 31/03/2004 con decorrenza dal 31/01/2006.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la possibilità di totalizzare i contributi accreditati al Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali anche per domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n.157/2013. La Corte ha ritenuto che la L. n.230/1997 non abbia annullato le posizioni contributive né disposto la restituzione dei contributi, e che la disciplina del D.Lgs. n.42/2006 già consente la totalizzazione; l'intervento del D.P.R. 157/2013 ha natura esplicativa/confermatoria. Il ricorso è stato pertanto rigettato e l'INPS condannata alle spese.
Norme richiamate
Legge 16 luglio 1997, n.230
soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, decorrenza dal 1 gennaio 1998 (art.1)
La legge ha soppresso il Fondo ma non ha previsto l'annullamento delle posizioni contributive né la restituzione dei contributi; pertanto i periodi assicurativi accreditati restano utilizzabili ai fini della totalizzazione
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n.42
"agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria ... è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione" (art.1)
Disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi tra diverse gestioni e costituisce la norma di riferimento per il cumulo dei periodi, comprensiva delle ipotesi che coinvolgono anche fondi soppressi in cui persistono posizioni contributive
D.P.R. n.157 del 2013, art.2, comma 2
inclusione espressa del Fondo degli spedizionieri doganali tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo
Opera come norma esplicativa/confermativa della possibilità di totalizzazione già ricavabile dal D.Lgs. n.42/2006; non limita retroattivamente il diritto di totalizzare ai soli fatti posteriori alla sua entrata in vigore
Legge delega 30 dicembre 2004, n.243
delega al Governo per rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività
Ha dato impulso normativo al D.Lgs. n.42/2006 e ai principi che giustificano la disciplina della totalizzazione per evitare l'ingiusta perdita di tutela previdenziale
Sentenza Corte Costituzionale n.61/1999
rilevata incostituzionalità di norme che rendevano eccessivamente onerosa la ricongiunzione dei periodi e indicazione della totalizzazione come sistema alternativo
Fornisce il fondamento costituzionale alla necessità di prevedere strumenti come la totalizzazione per garantire equità e tutela previdenziale
Legge n.1612/1960
istituzione del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali
Norma istitutiva del Fondo; storicizza l'esistenza di posizioni contributive riconducibili a tale gestione
D.P.R. n.115/2002, art.13
disciplinante il contributo unificato (richiamato in ordine alle spese processuali)
Norma di rito applicata per determinare l'obbligo di versamento aggiuntivo relativo al contributo unificato a carico della parte soccombente
Massime di principio
- La soppressione di un Fondo previdenziale non comporta automaticamente l'annullamento delle posizioni contributive: se le posizioni permangono, i contributi possono concorrere alla totalizzazione
- La disciplina della totalizzazione (D.Lgs. n.42/2006) va interpretata in senso estensivo quando la finalità sia garantire la tutela previdenziale e impedire risultati incoerenti in ragione della data di presentazione della domanda
- Interventi successivi (es. D.P.R. n.157/2013) che esprimono in modo più esplicito l'inclusione di una gestione nella totalizzazione possono avere valore interpretativo/confermativo e non necessariamente limitativo/restringente della retroattività
- In caso di diniego amministrativo, va verificata la persistenza della posizione contributiva e la coerenza del rigetto con la normativa di totalizzazione: la data di presentazione della domanda amministrativa può essere rilevante ma non può essere usata per creare disparità ingiustificate
- Nel dubbio ermeneutico, l'interpretazione deve privilegiare la conformità ai principi costituzionali (uguaglianza e ragionevolezza) e alla finalità di tutela previdenziale; eventuali dubbi devono risolversi in favore dell'assicurato
- Per azioni pratiche: accertare documentalmente l'esistenza della posizione contributiva nel Fondo soppresso, segnalare l'eventuale diniego amministrativo motivato e valutare il ricorso giurisdizionale impugnando il rifiuto dell'INPS basandosi su D.Lgs. n.42/2006 e interpretazioni consolidate
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