Cassazione Civile, Sentenza n. 18958/2020 del 11/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente chiedeva che il proprio inquadramento fosse riconosciuto nel settore industria anziché nel settore commercio assegnatole dal 1993; il Tribunale aveva già accertato il diritto alla riclassificazione e la Corte d'appello di Milano confermò tale diritto ma fissò la decorrenza della riclassificazione dal 16/10/2003 (data della domanda di riclassificazione), negando la retroattività sin dall'inizio dell'attività nel 1993. Textilross proponeva ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello, impugnando la mancata retroattività e sostenendo la decorrenza dall'inizio dell'attività
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 4 ottobre 2013, mentre il ricorso di cassazione è stato notificato dopo il termine di un anno previsto dall'art. 327, I comma, c.p.c. nel testo anteriore alla modifica del 2009 (norma applicabile ratione temporis). Ha inoltre confermato che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, per cui il termine per proporre il ricorso non è stato sospeso. Perciò il ricorso è inammissibile; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'INPS e ha disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto dall'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, essendo sussistenti i presupposti
Norme richiamate
art. 3, VII comma, legge 8 agosto 1995 n. 335
i provvedimenti di variazione della classificazione possono produrre effetto solo dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento dell'Istituto o dalla richiesta dell'interessato
la Corte d'appello ha interpretato la norma come avente valenza generale, limitando la decorrenza della riclassificazione al periodo di paga in corso alla data della richiesta o della notifica e quindi precludendo una retroattività dalla data di inizio attività del 1993
art. 327, I comma, c.p.c. (testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69)
termine di un anno previsto dall'art. 327, I comma, c.p.c.
la Corte di Cassazione ha applicato il termine annuale previsto dalla versione anteriore alla modifica del 2009 (perché il giudizio era iniziato nel 2008) e ha ritenuto il ricorso tardivo e quindi inammissibile
L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
la Corte ha affermato che la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, pertanto il termine per proporre il ricorso non è stato sospeso per ferie
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228)
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte ha rilevato che, in caso di soccombenza dell'appellante in sede di legittimità, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma
Massime di principio
- Le richieste di riclassificazione della posizione aziendale (es. commercio vs industria) sono normalmente efficaci dalla data della richiesta o dal periodo di paga in corso alla notifica del provvedimento dell'ente previdenziale; la retroattività oltre tale limite è eccezionale e richiede specifici elementi
- Il termine per proporre il ricorso in Cassazione va valutato con la normativa temporaneamente applicabile (rata temporis); per cause iniziate prima delle modifiche normative si applicano le regole antecedenti
- La sospensione dei termini processuali per il periodo feriale non si applica alle controversie previdenziali e di lavoro: chi intende impugnare una decisione deve calcolare i termini senza considerare la pausa estiva
- Un ricorso dichiarato tardivo è inammissibile e comporta condanna alle spese e possibili oneri aggiuntivi (es. contributo unificato supplementare) a carico del ricorrente
- La mancata contestazione per lungo tempo di una classe di inquadramento da parte dell'azienda può essere considerata elemento a favore della decorrenza non retroattiva della riclassificazione
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