Ordinanza n. 649/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore dell’Area Acquisizione Risorse Umane del Comune di Milano n. 11880 del 19.12.2025, pubblicata all’Albo pretorio On line dal 20/12/2025 al 04/01/2026 di approvazione della graduatoria della procedura comparativa, bandita con Determinazione dello stesso Direttore dell’ Area Acquisizione Risorse Umane n. 12285 del 30/12/2024 e denominata: “Procedura comparativa, per titoli ed esami, riservata al personale di ruolo del comune di Milano, per la copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato di dirigente, di cui n. 3 posti di dirigente amministrativo, n. 2 posti di dirigente tecnico e n. 1 posto di dirigente avvocato” relativamente al posto di Dirigente Avvocato, anche nella parte in cui assegna, per la prova teorico-esperenziale, alla ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettantele ed assegna alle candidate Pelucchi e Pagliosa un punteggio rispettivamente di 27 e 22, così da collocare la ricorrente in posizione non utile alla copertura del posto di avvocato dirigente; - nonché di tutti gli altri atti pregressi, connessi e consequenziali, in particolare della determinazione dirigenziale del 31.01.2025 di nomina della Commissione esaminatrice, quella di nomina della sottocommissione e gli atti relativi, i verbali della commissione esaminatrice; la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove, gli atti di convocazione e nomina della vincitrice e dei contratti eventualmente nelle more stipulati. - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non noti alla ricorrente, ivi compresi, ove occorrer possa, tutti gli atti di nomina conseguenti alla procedura comparativa in argomento nonché per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica ex art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica dei punteggi conseguiti nella prova teorico-esperenziale dalla ricorrente e dalle candidate che l’hanno preceduta in graduatoria, ovvero ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso , ovvero ancora, in subordine, da liquidare per equivalente; quanto al ricorso per motivi aggiunti - della determinazione del Direttore dell’Area Acquisizione Risorse Umane del Comune di Milano n. 957 del 16.02.2026, pubblicata all’Albo pretorio on line dal 16.02.2026 al 3.3.2026 avente ad oggetto: “Piani assunzionali 2023-2024: assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di complessivi n. 6 dirigenti, di cui n. 3 dirigenti amministrativi, n. 2 dirigenti tecnici e n. 1 un dirigente avvocato”, limitatamente all’assunzione di n. 1 dirigente avvocato; nonché per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica ex art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica dei punteggi conseguiti nella prova teorico-esperenziale dalla ricorrente e dalle candidate che l’hanno preceduta in graduatoria, ovvero ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero ancora, in subordine, da liquidare per equivalente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non noti alla ricorrente, ivi compresi, ove occorrer possa, tutti i pareri resi in merito alla procedura comparativa ed il contratto individuale di lavoro stipulato nelle more.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria della procedura comparativa per la copertura di un posto di dirigente avvocato e successivo provvedimento di assunzione della controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata dal Comune di Milano all'esito della procedura comparativa, riservata al personale di ruolo dell'ente, contestando in particolare l'attribuzione del punteggio relativo alla prova teorico-esperenziale. Ha dedotto che le fosse stato assegnato un punteggio inferiore a quello spettante e che alle candidate collocate prima di lei fossero stati attribuiti punteggi non corretti, con conseguente collocazione in posizione non utile per la copertura del posto di dirigente avvocato. Ha inoltre impugnato gli atti della procedura, inclusi quelli di nomina della commissione e della sottocommissione, i verbali, la lex specialis e gli atti conseguenti, chiedendo l'annullamento degli atti, la rettifica dei punteggi e della graduatoria e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento di assunzione della controinteressata e il relativo contratto, chiedendo nuovamente la tutela cautelare e il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto decisivo che il 20 febbraio 2026 fosse stato stipulato il contratto di lavoro tra il Comune e la controinteressata, circostanza considerata idonea a far venir meno, di per sé, l'esigenza cautelare. Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza di ulteriori esigenze cautelari con riferimento allo svolgimento di un'altra procedura concorsuale da parte del Comune, alla quale risultava che la ricorrente avesse chiesto di partecipare. La decisione non definisce il merito delle censure sulla valutazione della prova, sui punteggi, sulla graduatoria o sulla legittimità dell'assunzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda sostanziale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per l'assenza di un'esigenza cautelare attuale, tenuto conto della stipulazione del contratto con la controinteressata e dell'assenza di ulteriori esigenze cautelari ravvisabili.
art. 30 c.p.a.
È richiamato nelle domande della ricorrente quale fondamento della richiesta di risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente; l'ordinanza cautelare non decide tale domanda.
Massime di principio
- La stipulazione del contratto con il candidato risultato vincitore può far venir meno l'esigenza cautelare posta a fondamento dell'impugnazione della graduatoria e del successivo atto di assunzione, quando non siano ravvisabili ulteriori esigenze cautelari attuali.
- La mera pendenza o partecipazione richiesta a un'altra procedura concorsuale non integra, di per sé, un'ulteriore esigenza cautelare idonea a giustificare la sospensione degli atti impugnati.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di attualità dell'esigenza cautelare non comporta una decisione sul merito delle censure relative alla valutazione dei candidati, alla graduatoria o all'assunzione.
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