Sentenza del 17/06/2016 n. 12553 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato il trasferimento alla società C. di un credito IRPEG originariamente appartenente alla T. S.p.A. e già ceduto alla C.L. S.p.A. Secondo l'Amministrazione, la successiva cessione del ramo d'azienda, comprensivo del credito fiscale, costituiva una nuova cessione del credito vietata dalla L. n. 602 del 1973, art. 43-bis, che stabilisce che il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. L'Agenzia ha inoltre dedotto che non fosse stata adeguatamente provata l'inerenza del credito al ramo d'azienda trasferito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il divieto dell'art. 43-bis riguarda la cessione tipica del credito tributario, nella quale il trasferimento del credito costituisce lo scopo e l'effetto principale del negozio, e non si estende alla cessione d'azienda, quando il trasferimento del credito fiscale rappresenta un effetto legale ulteriore e connesso alla cessione dell'azienda ai sensi dell'art. 2559 c.c. Estendere il divieto a quest'ultima ipotesi costituirebbe un'applicazione analogica di una norma eccezionale, non consentita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la doglianza riguardava la valutazione delle prove e non un'effettiva omissione di motivazione. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
Legge n. 602 del 1973, art. 43-bis
Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione
Il divieto riguarda la cessione negoziale tipica del credito tributario e non ogni atto che produca, come effetto ulteriore, il trasferimento del credito. Trattandosi di una norma eccezionale rispetto al principio della libera cedibilità dei crediti, non può essere applicata analogicamente alla cessione d'azienda.
Codice civile, art. 2559
La cessione d'azienda comporta il trasferimento dei crediti inerenti all'azienda ceduta. In tale ipotesi, il trasferimento del credito deriva direttamente dalla legge come effetto della cessione d'azienda, e non da una nuova cessione tipica del credito.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 58
È richiamato quale fondamento della continuità fiscale tra cedente e cessionario dell'azienda, rilevante per il trasferimento dei crediti fiscali già maturati e non ancora utilizzati.
Legge n. 449 del 1997, art. 4
Richiamato quale esempio di credito d'imposta trasferibile con l'azienda quando il cessionario prosegua la medesima attività, in presenza di continuità anche fiscale tra le aziende.
Massime di principio
- Il divieto di doppia cessione dei crediti tributari si applica normalmente quando il credito è oggetto diretto e principale di un nuovo contratto di cessione.
- Se il credito fiscale passa al nuovo titolare come effetto legale della cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda, il trasferimento non equivale necessariamente a una nuova cessione vietata.
- Per il trasferimento con l'azienda è essenziale dimostrare che il credito sia effettivamente inerente al ramo aziendale ceduto; la prova può risultare dagli atti contrattuali e dalla documentazione contabile e fiscale.
- Le norme eccezionali che limitano la circolazione dei crediti non possono essere estese per analogia a operazioni aventi una causa e una funzione diversa dalla cessione del credito.
- La cessione d'azienda può determinare continuità fiscale tra cedente e cessionario, distinguendosi dalla cessione autonoma del credito tra soggetti fiscalmente separati.
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