Ordinanza n. 86/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n°72 del 30 dicembre 2025, con la quale il Sindaco del Comune di Assemini ha ordinato alla Fluorsid s.p.a., di provvedere "con la massima urgenza e, comunque, non oltre il termine di 180 giorni dalla notifica della presente ad un intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati e allo smaltimento e/o recupero degli stessi nei modi di Legge, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale del sito", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e, segnatamente: - della nota del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale prot. n°5481 del 9 febbraio 2023; - della relazione di sopralluogo della Città Metropolitana di Cagliari n°23 del 5 settembre 2023 e, per quanto occorrer possa, della nota della medesima Città Metropolitana prot. n°42141 del 21 dicembre 2023; - della nota del Responsabile dell'Area Servizi Manutentivi, Ambiente ed Igiene urbana del Comune di Assemini del 10 giugno 2025, prot. n°19489/2025, di comunicazione di avvio del procedimento di adozione dell'ordinanza ex art. 192 del d.lgs. n°152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria dell'ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ordinanza del Sindaco del Comune di Assemini che le imponeva di rimuovere, smaltire o recuperare rifiuti abbandonati entro 180 giorni, nonché gli atti presupposti, tra cui gli accertamenti e le relazioni degli organi ambientali e la comunicazione di avvio del procedimento. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il TAR ha ritenuto decisivo il profilo del periculum in mora, senza pregiudicare l'esame del merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza impugnata nella parte relativa all'obbligo della società di rimuovere i rifiuti abbandonati, nonché agli atti consequenziali indicati. La decisione è fondata sulla ritenuta oggettiva gravità del pregiudizio che la società subirebbe dall'esecuzione del provvedimento e dal conseguente recupero delle somme eventualmente anticipate dalla pubblica amministrazione. Il giudice ha ritenuto salvaguardato l'interesse pubblico mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito al 24 giugno 2026. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio e autorizzato la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notificazione entro i 15 giorni successivi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
provvedimento di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dello stato dei luoghi
La norma costituisce la base legale dell'ordinanza comunale impugnata; il merito della sua corretta applicazione non è stato esaminato nella fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto l'istanza sulla base della prevalenza del periculum in mora.
art. 52, comma 2, c.p.a.
notifica per pubblici proclami
Consente, tenuto conto del numero dei destinatari, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, con le modalità indicate dal giudice.
art. 151 c.p.c.
notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, compresi quelli per via telematica
Richiamato dall'art. 52, comma 2, c.p.a. quale fondamento delle modalità di notificazione individuate per l'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'esecuzione di un'ordinanza amministrativa può arrecare al destinatario un pregiudizio oggettivamente grave, anche per il possibile recupero delle somme anticipate dall'amministrazione, il giudice può riconoscere la prevalenza del periculum in mora e sospendere l'efficacia dell'atto senza anticipare la decisione sul merito.
- L'interesse pubblico all'esecuzione dell'ordinanza può ritenersi adeguatamente salvaguardato, nella fase cautelare, dalla fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica per la trattazione del merito.
- Quando il numero dei controinteressati rende non agevole la notificazione individuale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, individuando modalità, contenuti dell'avviso, termine perentorio per l'adempimento e termine per il deposito della relativa prova.
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