Cassazione Civile, Ordinanza n. 20037/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per una società di recuperare, mediante detrazione dai successivi versamenti di accisa, un credito maturato per somme versate in eccedenza a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, addizionale soppressa dal 2012. La società aveva presentato il 29 dicembre 2014 una comunicazione all'ufficio doganale per detrarre il credito dalla rata di accisa dovuta dal 16 marzo 2015. L'amministrazione aveva qualificato l'atto come istanza di rimborso e l'aveva respinto per decadenza biennale. Nei gradi di merito la CTR aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale biennale sia al rimborso sia alla detrazione. In Cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità dei motivi; 2) violazione delle norme sull'accisa e sul D.M. 7 agosto 2012, sostenendo che il termine biennale valga solo per il rimborso e non per la detrazione; 3) violazione di ulteriori norme ritenute inconferenti, censurando il richiamo della CTR a disposizioni non pertinenti. L'Agenzia ha resistito chiedendo il rigetto e sostenendo la decadenza biennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia sul primo motivo, osservando che il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello era desumibile dalla decisione di merito e che la censura non era stata correttamente veicolata come violazione di legge e difetto di motivazione. Sul secondo motivo ha affermato che, in materia di credito d'imposta derivante dal meccanismo delle accise sull'energia elettrica, il termine decadenziale biennale di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 si applica sia alla richiesta di rimborso sia alla corrispondente detrazione, decorrendo dalla data di presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo; ha quindi ritenuto conforme a diritto la decisione impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva una autonoma ratio decidendi, ma solo argomentazioni svolte nella motivazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della decisione di merito favorevole all'Agenzia; la regolazione delle spese e l'eventuale contributo unificato non sono riportati nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il mancato esame di un'eccezione è omessa pronuncia solo se non risulta incompatibile con la decisione di merito; se la statuizione di merito è incompatibile con l'eccezione, il vizio va semmai dedotto come violazione di legge o difetto di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto nella interpretazione della disciplina delle accise e del termine decadenziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995
"L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento."
Il termine biennale di decadenza si applica non solo al rimborso, ma anche alla corrispondente detrazione del credito da accisa indebitamente pagata; per il credito derivante dall'energia elettrica il termine decorre dall'ultima dichiarazione annuale di consumo.
art. 56, comma 1, d.lgs. n. 504/1995
È richiamato come norma che disciplina il meccanismo di detrazione/compensazione del credito di accisa nei versamenti successivi.
art. 1 D.M. 7 agosto 2012 n. 64479
È la base regolamentare della comunicazione/detrazione delle somme versate in eccedenza per l'addizionale provinciale sull'energia elettrica dopo la soppressione dell'addizionale.
art. 6 del d.l. n. 511/1988
Costituisce la fonte dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica poi soppressa.
art. 41 Cost.
L'interpretazione che assimila rimborso e detrazione entro il medesimo termine è ritenuta coerente con la libertà di iniziativa e di scelta del contribuente.
art. 267 della Direttiva 2006/112/CE
Non citato espressamente come numero di articolo nel testo, ma richiamata la disciplina UE sull'imposta armonizzata; la Corte afferma che il termine di decadenza nazionale è compatibile se rispetta equivalenza ed effettività.
art. 167 della Direttiva 2006/112/CE
Richiamato per affermare che la normativa nazionale può prevedere un termine di decadenza per l'esercizio del diritto a detrazione se rispettosi i principi UE.
art. 168 della Direttiva 2006/112/CE
Come sopra, è richiamato nel quadro dei limiti ammissibili al termine decadenziale nazionale.
art. 178 della Direttiva 2006/112/CE
Come sopra.
art. 179, comma 1, della Direttiva 2006/112/CE
Come sopra.
art. 180 della Direttiva 2006/112/CE
Come sopra.
art. 182 della Direttiva 2006/112/CE
Come sopra.
art. 26, comma 8, d.lgs. n. 504/1995
Richiamato per spiegare il meccanismo di pagamento e chiusura annuale dell'accisa e la formazione del saldo creditorio.
art. 2968 c.c.
La ricorrente lo invoca per negare l'esistenza di un termine decadenziale applicabile; la Corte non accoglie tale impostazione.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, eccezione ritenuta comunque implicitamente rigettata.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 504/1995
Citato nel terzo motivo come norma ritenuta dalla ricorrente inconferente rispetto alla fattispecie.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Citato nel terzo motivo come disposizione inconferente rispetto alla controversia.
r.d. 16 marzo 1942 n. 262
Richiamato con riferimento agli artt. 12 e 14 delle preleggi in tema di interpretazione della legge.
art. 12 preleggi
Citato come criterio interpretativo delle norme applicabili.
art. 14 preleggi
Citato come criterio interpretativo delle norme applicabili.
Massime di principio
- In materia di accise, il termine decadenziale previsto per il rimborso dell'imposta indebitamente pagata si estende anche alla corrispondente detrazione del credito, quando il sistema normativo consente al contribuente entrambe le modalità di recupero.
- Quando una norma disciplina in modo unitario i "recuperi e rimborsi" dell'accisa, il termine di decadenza va riferito a tutte le forme di utilizzo del credito, per evitare disparità irragionevoli tra rimborso e detrazione.
- Il dies a quo del termine decadenziale, per crediti maturati in regime di accisa con dichiarazioni periodiche, decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo, che consolida il saldo creditorio esercitabile dal contribuente.
- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi non integra omessa pronuncia se la sentenza di merito è incompatibile con l'accoglimento di tale eccezione; la relativa censura va prospettata come violazione di legge e/o vizio di motivazione.
- In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che si appunti su argomentazioni della sentenza prive di autonoma forza decisoria, perché non investe una vera ratio decidendi.
- L'interpretazione del regime di recupero del credito d'imposta deve essere coerente con i principi di effettività e di equivalenza del diritto unionale, purché il termine nazionale non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19999/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20000/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20004/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20005/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20006/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20016/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →