Sentenza n. 9520/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di irricevibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva emesso dalla Questura di Roma il 10 marzo 2026 e notificato il 12 marzo 2026, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irricevibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, motivato dalla mancanza di uno specifico visto d'ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Roma ha dichiarato irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, presentata dopo l'ingresso in Italia in esenzione da visto per un soggiorno di breve durata. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 394/1999 e del d.m. 11 maggio 2011, allegato A, punto 13, nonché eccesso di potere, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la normativa non imporrebbe il possesso di uno specifico visto per residenza elettiva e che, comunque, risultavano comprovati i requisiti sostanziali richiesti, consistenti nella disponibilità di un'idonea abitazione e di ampie risorse economiche autonome, stabili e continuative. La ricorrente ha documentato la titolarità di un contratto di locazione abitativa nel Comune di Roma e la percezione di entrate mensili pari a 4.000 dollari derivanti dalla gestione di immobili all'estero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, rinviando all'Amministrazione le rinnovate determinazioni. Richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 11, comma 1, lett. c-quater, del d.P.R. n. 394/1999 non richiede espressamente né la titolarità di un visto in corso di validità né uno specifico visto d'ingresso per residenza elettiva, il Collegio ha ritenuto che, in presenza dei requisiti sostanziali, la mancanza dello specifico visto costituisca un elemento recessivo. Alla posizione del titolare di pensione può essere equiparata quella di chi disponga di ampie risorse economiche e di un'idonea disponibilità abitativa. Poiché la ricorrente aveva prodotto documentazione relativa a tali requisiti, la Questura non avrebbe potuto limitarsi a dichiarare l'irricevibilità per la tipologia del visto d'ingresso, ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la sussistenza delle condizioni sostanziali per il rilascio del titolo. L'annullamento è stato disposto per difetto di istruttoria e di motivazione, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. n. 394/1999
non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità né un visto di ingresso per residenza elettiva per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto
La disposizione non impone espressamente il possesso di uno specifico visto per residenza elettiva; in presenza dei requisiti sostanziali, la mancanza del visto specifico non giustifica da sola l'irricevibilità della domanda.
d.m. 11 maggio 2011, allegato A, punto 13
Alla posizione del titolare di pensione va equiparata quella di colui che è possessore di ampie risorse economiche e di disponibilità abitativa
I requisiti sostanziali della residenza elettiva possono essere integrati dalla disponibilità di ampie risorse economiche e di un'idonea soluzione abitativa, anche al di fuori della titolarità di una pensione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, l'art. 11, comma 1, lett. c-quater, del d.P.R. n. 394/1999 non richiede espressamente il possesso di un visto in corso di validità né di uno specifico visto d'ingresso per residenza elettiva.
- Quando il richiedente dimostri la disponibilità di ampie risorse economiche autonome, stabili e continuative e di un'idonea sistemazione abitativa, la mancanza dello specifico visto per residenza elettiva non può costituire, da sola, causa di irricevibilità della domanda.
- L'Amministrazione, a fronte della documentazione relativa alle risorse economiche e alla disponibilità abitativa, deve esaminare concretamente la sussistenza dei requisiti sostanziali per il rilascio del permesso di soggiorno; il rigetto o l'irricevibilità fondati esclusivamente sulla tipologia del visto sono viziati per difetto di istruttoria e di motivazione.
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