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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01476/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un appartamento con riserva di proprietà, nel cui prezzo era stata pattuita e versata anche una somma non dichiarata nell'atto pubblico, consegnata materialmente a un fratello del venditore. Dopo la risoluzione per inadempimento della compravendita, gli acquirenti hanno agito per ottenere la restituzione delle rate di prezzo verso il venditore e, separatamente, la restituzione della somma non dichiarata verso il fratello che l'aveva incassata, oltre al rimborso di asserite migliorie sull'immobile. Il tribunale ha qualificato la seconda domanda come azione di indebito oggettivo e ha condannato il fratello alla restituzione; la corte d'appello ha confermato. In cassazione il soccombente ha dedotto: 1) difetto di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in appello del venditore originario; 2) carenza di legittimazione passiva del fratello, sostenendo che la domanda di restituzione era in realtà fondata sulla risoluzione del contratto e doveva essere proposta contro il venditore, unico destinatario giuridico del prezzo; inoltre ha contestato il giudicato, la duplicazione dei pagamenti e la compensazione parziale. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, chiarendo che, quando la somma è stata versata a un incaricato del venditore quale parte del prezzo, la ripetizione ex art. 2033 c.c. spetta contro il soggetto cui il pagamento è giuridicamente imputabile, non contro chi abbia solo materialmente ricevuto la somma in qualità di rappresentante o incaricato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo motivo, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il punto decisivo è stato il difetto di legittimazione passiva del soggetto che aveva incassato materialmente la somma quale incaricato del venditore: la condanna alla restituzione non poteva essere pronunciata nei suoi confronti in proprio, dovendo invece essere riferita al venditore/rappresentato, al quale il pagamento è giuridicamente imputato.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Richiamato come base della domanda restitutoria conseguente alla risoluzione della vendita con riserva di proprietà; la Corte precisa però che la domanda contro l'incaricato non si fonda realmente su tale norma, ma sulla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., perché il pagamento era causalmente riferibile al prezzo della compravendita.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione di indebito oggettivo è azione personale di natura restitutoria, esperibile tra solvens e destinatario giuridico del pagamento; è esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante o incaricato che abbia solo materialmente incassato la somma per conto altrui.

  • art. 1188 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che l'adempimento può essere effettuato al creditore o alla persona da lui indicata; la Corte, pur non fondando la decisione su tale norma, valorizza l'idea che il pagamento eseguito a un incaricato è giuridicamente imputato al soggetto per conto del quale egli riceve.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per sostenere il difetto di integrità del contraddittorio in appello.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per la questione del contraddittorio e della struttura dell'impugnazione.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo a sostegno dell'assunto che l'impugnazione dovesse essere proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla legittimazione ad agire/resistere.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Quando una somma è stata versata quale parte del prezzo di una compravendita e la restituzione è domandata dopo la risoluzione del contratto, occorre individuare il soggetto cui il pagamento è giuridicamente imputabile, non il mero percettore materiale della somma.
  • L'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha natura personale e restitutoria: la legittimazione passiva appartiene al destinatario giuridico del pagamento, anche se l'incasso è avvenuto tramite rappresentante o incaricato.
  • Se il pagamento è stato eseguito a un soggetto che ha ricevuto il denaro per conto del venditore, la domanda restitutoria non può essere accolta nei confronti di tale soggetto in proprio, salvo prova di un autonomo titolo di percezione.
  • La qualificazione giuridica della domanda non dipende dalla sola formula usata dalle parti, ma dal contenuto sostanziale del petitum e della causa petendi, che il giudice deve individuare in base all'atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoCompensazioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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