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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-530/18

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019. — EP contro FO. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunalul Ilfov. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 15 – Trasferimento della causa a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro più adatta a trattare il caso – Eccezione alla regola della competenza generale dell’autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del minore – Legame particolare con un altro Stato membro – Elementi che consentono di determinare l’autorità giurisdizionale più adatta – Esistenza di norme giuridiche differenti – Interesse superiore del minore. — Causa C-530/18

Giurisprudenza europea62018CO0530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, interpreta l’articolo 15 del regolamento Bruxelles II bis in materia di responsabilità genitoriale. Conferma che si tratta di una deroga eccezionale alla competenza del giudice del luogo di residenza abituale del minore e chiarisce che i criteri del legame particolare sono tassativi. Inoltre, precisa che differenze procedurali tra ordinamenti possono rilevare solo se apportano un valore aggiunto concreto per la decisione nell’interesse del minore.

Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento Bruxelles II bis: trasferimento della causa a un giudice di altro Stato membro più adatto in materia di responsabilità genitoriale.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003: 1) costituisca un’eccezione alla competenza del giudice del luogo di residenza abituale del minore; 2) indichi criteri tassativi per accertare un legame particolare con un altro Stato membro e, in caso affermativo, se tali elementi impongano il trasferimento al giudice di tale Stato; 3) consenta di valorizzare differenze tra le norme giuridiche e processuali dei due Stati membri, come celebrazione a porte chiuse e giudici specializzati, ai fini della valutazione dell’interesse superiore del minore.

Principio di diritto

L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 configura una deroga eccezionale alla competenza generale del giudice della residenza abituale del minore: il trasferimento a un giudice di un altro Stato membro è possibile solo se ricorre almeno uno dei cinque criteri tassativi del legame particolare, se il giudice competente ritiene l’altro giudice più adatto e se il trasferimento risponde all’interesse superiore del minore. Le differenze tra norme di procedura dei due Stati possono essere prese in considerazione solo se producono un vantaggio reale e concreto nella decisione sul minore; non basta richiamarle in astratto, come la trattazione a porte chiuse o la specializzazione dei giudici.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Considerando 13 del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte

Trasferimento della causa in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Ilfov (Romania) in una controversia tra EP e FO relativa all’affidamento del figlio minore, alla determinazione della sua residenza abituale e al mantenimento. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo che la risposta alle questioni fosse già desumibile dalla propria giurisprudenza.

Contesto normativo

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 2201/2003, in particolare:

  • il considerando 13, che ammette eccezionalmente il trasferimento del caso a un giudice di un altro Stato membro più indicato;
  • l’articolo 8, che stabilisce la competenza generale del giudice del luogo di residenza abituale del minore;
  • l’articolo 15, che disciplina il trasferimento della causa a un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso. È richiamato anche l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

Fatti e procedimento principale

EP, cittadina rumena, ha sposato FO, cittadino francese; il figlio è nato in Francia nel 2006. I coniugi si sono separati di fatto nel 2013 e il minore viveva in Romania con la madre quando EP ha adito il giudice rumeno per il divorzio, l’affidamento e il mantenimento.

In primo grado la Judecătoria Buftea ha respinto le eccezioni di incompetenza sollevate da FO, ha pronunciato il divorzio consensuale, ha disposto l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ha fissato la residenza del minore presso la madre e ha posto a carico del padre il mantenimento. In appello FO ha contestato la competenza del giudice rumeno sostenendo che i giudici francesi sarebbero stati più adatti a conoscere della responsabilità genitoriale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede in sostanza:

  • se l’articolo 15 configuri una deroga alla competenza del giudice della residenza abituale del minore;
  • se i criteri del "legame particolare" siano tassativi e quali elementi possano valere per dimostrarli;
  • se differenze tra le norme dei due Stati membri, in particolare processuali, possano incidere sulla valutazione dell’autorità "più adatta" e dell’interesse superiore del minore.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte afferma che l’articolo 15 è espressamente eccezionale e costituisce una regola di competenza speciale e derogatoria rispetto all’articolo 8. Il trasferimento della causa può quindi avvenire solo in casi eccezionali, quando ricorrano le condizioni previste dal regolamento.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte precisa che l’articolo 15, paragrafo 3, elenca cinque criteri alternativi che definiscono in modo tassativo il "legame particolare" del minore con un altro Stato membro. Elementi quali il luogo di nascita, i legami familiari più o meno estesi o la lingua parlata possono essere, al più, indizi solo se coincidono con uno dei criteri normativi; non sono criteri autonomi.

La Corte ricorda inoltre che la possibilità di trasferire la causa non è automatica neppure quando il legame particolare sussiste: il giudice competente deve verificare se l’altro giudice sia effettivamente "più adatto" e se il trasferimento corrisponda all’interesse superiore del minore. In tal senso, deve confrontare l’intensità del legame del minore con lo Stato della residenza abituale e quella con l’altro Stato membro. Se conclude che i legami con lo Stato della residenza abituale sono più forti, l’articolo 15 non si applica.

Nel caso concreto, la Corte osserva che alcuni elementi evocati dal padre potrebbero eventualmente ricondursi alla cittadinanza francese del minore o alla residenza abituale del titolare della responsabilità genitoriale in Francia, ma ciò non comporta automaticamente il trasferimento.

Ragionamento della Corte sulla terza questione

La Corte distingue tra norme procedurali e norme sostanziali. Il giudice competente può tenere conto di norme procedurali dell’altro Stato membro solo se esse producono concretamente un valore aggiunto reale e concreto, ad esempio agevolando la raccolta delle prove o delle testimonianze. Al contrario, non è sufficiente invocare in modo generico e astratto differenze come il processo a porte chiuse o la presenza di giudici specializzati.

Secondo la Corte, una considerazione astratta del diritto sostanziale o delle caratteristiche generali dell’ordinamento dell’altro Stato membro sarebbe incompatibile con la fiducia reciproca e con il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, principi su cui si fonda il regolamento.

Dispositivo e principi affermati

La Corte risponde che:

  • l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 è un’eccezione alla competenza generale del giudice della residenza abituale del minore;
  • i criteri del legame particolare sono tassativi, ma il trasferimento resta facoltativo e subordinato alla valutazione del giudice competente sull’adeguatezza dell’altro giudice e sull’interesse superiore del minore;
  • le differenze tra norme giuridiche e processuali dei due Stati membri rilevano solo se apportano un vantaggio concreto nella decisione sul minore.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori italiani, la pronuncia ribadisce che nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale la competenza del giudice della residenza abituale del minore resta la regola. Il ricorso all’articolo 15 richiede un accertamento rigoroso e non può fondarsi su preferenze generiche per il foro straniero o su caratteristiche astratte del suo sistema processuale. Il trasferimento della causa è una misura eccezionale, da motivare in modo puntuale e sempre alla luce dell’interesse superiore del minore.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità genitorialecompetenza giurisdizionale civileminoritrasferimento della causa tra giudici di Stati membriinteresse superiore del minore

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