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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45206/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), contestata nella forma della partecipazione alla 'ndrangheta, in particolare alla cosca Rodà-Saraceno-Fontana operante a Gallico. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione dell'ordinanza del riesame: mancata specificazione temporale delle dichiarazioni dei collaboratori, genericità circa il ruolo concreto di Giovanni (confusione con il fratello Bruno), uso di acquisizioni probatorie ritenute sopravvenienze inutilizzabili (richiamo al procedimento 'Camaleonte' e CD prodotto dal PM), valutazione illogica delle dichiarazioni dei collaboratori (Chindemi, Cristiano, Moio, De Carlo, Liuzzo) e delle intercettazioni, e insufficiente dimostrazione della partecipazione del ricorrente ai lavori di pavimentazione del centro commerciale "La Perla dello Stretto" e, più in generale, della sua stabile inserzione nel sodalizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame, ottemperando alle indicazioni della sentenza di annullamento, avesse compiuto un'analitica e puntuale valutazione del compendio probatorio (dichiarazioni dei collaboratori e intercettazioni), collocandone temporalmente le condotte e specificando il contributo attribuito al ricorrente nell'infiltrazione nel settore edilizio (anche in rapporto alla riapertura del centro commerciale "La Perla dello Stretto"). La Corte ha ritenuto motivazione complessivamente logica e congrua; eventuali discrasie non pregiudicano il quadro indiziario nel suo complesso. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato che le risultanze indiziarie, valorizzate nel loro complesso, erano ritenute sufficienti a fondare il sospetto della partecipazione stabile del ricorrente alla consorteria 'ndrangheta e il suo apporto, in particolare nel settore edilizio.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)

    Criteri di ammissibilità e motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazioni processuali; la Corte ha ricordato il limite del sindacato di legittimità che è rivolto alla congruità e logicità della motivazione, non a una rinnovata valutazione tipica del merito.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai profili motivazionali: la Corte ricorda che il giudice del rinvio deve motivare secondo lo schema indicato dalla sentenza di annullamento, essendo vincolato alle valutazioni di dettaglio di quella decisione quando esse siano di determinante rilevanza.

  • artt. 623 e 627 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel contesto delle intercettazioni e del loro utilizzo; la Corte ha valutato le conversazioni nel loro contesto e alla luce di riscontri, ritenendole utilizzabili se adeguatamente contestualizzate e corroborate.

  • art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata fra le disposizioni relative alla procedura cautelare e ai limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha evidenziato l'obbligo di motivazione adeguata nella conferma delle misure cautelari.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità di sopravvenienze probatorie in danno del sottoposto a misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame potesse utilizzare riferimenti a procedimenti esterni come elementi di datazione e riscontro, anche se il ricorrente non era coinvolto in quei procedimenti, valorizzando la funzione di contestualizzazione temporale delle dichiarazioni.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma indicata nell'imputazione iniziale (insieme ad art. 416-bis); nella decisione non è risultata centrale come questione autonoma, bensì parte della ricostruzione contestuale dell'imputazione.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio deve attenersi allo schema motivazionale indicato dalla sentenza di annullamento ma conserva la libertà di autonomo apprezzamento delle prove; tuttavia è obbligato a giustificare in modo adeguato le proprie conclusioni rispetto alle criticità indicate dalla Corte di cassazione.
  • La valutazione della sussistenza di elementi indiziari per misure cautelari va fatta sul complesso probatorio e sul loro concreto raccordo logico-temporale: carenze marginali o discrasie non sono rilevanti se il quadro complessivo risulta comunque convincente.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni possono essere valorizzate a fini cautelari se sono contestualizzate e riscontrate da altri elementi; occorre però esplicitare come si collocano temporalmente e quale ruolo attribuiscono all'indagato.
  • L'uso di riferimenti a procedimenti esterni o a fatti emersi in altri fascicoli può servire a datare o contestualizzare dichiarazioni, anche se l'indagato non è parte di quei procedimenti; tuttavia la loro utilizzazione richiede esplicita e fondata motivazione.
  • In sede di cassazione non è possibile ottenere l'annullamento semplicemente perché si ritengono possibili valutazioni alternative: serve dimostrare che la motivazione del giudice del merito è illogica, contraddittoria o manifesta non valutazione di elementi decisivi.
  • Per ottenere l'annullamento della conferma di una misura cautelare è essenziale dimostrare che le carenze di motivazione fossero decisive e tali da rendere il convincimento del giudice insostenibile nel suo complesso.

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