Sentenza n. 1894/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 3111/2025, che aveva annullato la graduatoria e imposto la riformulazione della graduatoria definitiva della procedura di progressione verticale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza n. 3111/2025, con la quale era stata annullata la determinazione dirigenziale n. 655 del 28 febbraio 2025 ed era stato imposto alla Città Metropolitana di Catania di adottare una nuova graduatoria definitiva dei vincitori della procedura di progressione verticale per l'anno 2022, relativa alla copertura di cinque posti di ex categoria D, profilo di Istruttore Direttivo Tecnico. La sentenza aveva inoltre condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza il 10 novembre 2025 e la successiva diffida del 6 marzo 2026, l'amministrazione non aveva riformulato la graduatoria né provveduto alla conseguente immissione del ricorrente quale vincitore. La Città Metropolitana ha dedotto di avere trasmesso la sentenza alla Commissione esaminatrice e di averla più volte sollecitata, sostenendo che l'inadempimento fosse imputabile alla Commissione, la quale aveva poi declinato la propria competenza con verbale del 1 aprile 2026. Ha chiesto al Tribunale l'assegnazione di un termine per adempiere. Il TAR ha verificato anche il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, rilevando che tale termine era decorso al momento della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo che la Città Metropolitana, alla quale sono imputabili gli atti della procedura concorsuale e rispetto alla quale la Commissione esaminatrice opera quale organo tecnico, non avesse ancora adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3111/2025. Le comunicazioni e i solleciti indirizzati alla Commissione non escludono la responsabilità dell'amministrazione per l'esecuzione del giudicato. È stato ordinato alla Città Metropolitana di dare piena esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il Segretario Generale della Città Metropolitana, con un successivo termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. L'amministrazione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 3.600, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione era decorso prima della proposizione del ricorso, sicché l'azione di ottemperanza poteva essere esaminata.
art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L'amministrazione destinataria di un giudicato amministrativo resta responsabile della sua piena esecuzione, anche quando l'attività materiale o tecnica necessaria sia rimessa a una commissione o ad altro organo interno; l'inerzia dell'organo tecnico non è opponibile al titolare del potere e non esonera l'amministrazione dall'obbligo di adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva.
- La notificazione della sentenza contenente anche una condanna pecuniaria consente di computare il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; decorso tale termine, l'azione esecutiva può essere proposta.
- Quando il giudicato impone la riformulazione di una graduatoria concorsuale o selettiva, l'amministrazione deve adottare una nuova graduatoria nel rispetto dell'effetto conformativo della pronuncia, senza potersi limitare a trasmettere la sentenza all'organo tecnico competente.
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