Cassazione Penale, Sentenza n. 3862/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere emessa dal GIP per reati di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata a plurimi furti e rapine e reati esecutivi. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) vizio della motivazione e mancanza di gravi indizi per vari addebiti (soprattutto per la presunta riconducibilità all'imputato dell'"utenza B" n. 351096946), contestando l'uso esclusivo dei tabulati e l'assenza di intercettazioni vocali e corrispondenza IMEI; (2) insufficienza degli indizi per specifici furti contestati (tra cui mancata corrispondenza temporale dei contatti, impossibilità di riconoscere il ricorrente nei filmati, e che la presenza di una sua auto non prova il compimento del fatto); (3) carenza di indizi per il reato associativo: dall'assenza di prova dei reati fine deriverebbe l'inconsistenza dell'addebito associativo e si contesta anche l'interpretazione di una intercettazione criptica ("il gioco del bambino") come riferimento a un'arma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa la consistenza dei gravi indizi, valorizzando: sequenze cronologiche e ricorrenze dei contatti telefonici (anche centinaia di chiamate tra utenze reali e fittizie), la collocazione delle utenze nella cella corrispondente ai luoghi dei reati, lo scambio di cellulari intercettato e l'uso di SIM "a citofono" per ostacolare l'identificazione. È stata confermata la sussistenza di indizi anche per l'addebito associativo, inclusa l'interpretazione della frase "il gioco del bambino" come riferimento a un'arma, non sindacabile in Cassazione in assenza di travisamento della prova. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Regola la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adequatamente motivato la sussistenza di tali indizi sulla base dei tabulati e degli elementi indiziari complessivi
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che, a fronte dei gravi indizi e della struttura associativa dedotta, sussistevano le esigenze cautelari richieste
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in Cassazione: le doglianze sulla motivazione delle misure cautelari sono esaminabili solo nei termini della manifesta illogicità o violazione di norme; la Corte ha applicato questo criterio per dichiarare infondati i motivi
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede condanna alle spese del giudizio di cassazione e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione del ricorso inammissibile, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte imponendo 3.000 euro
Giurisprudenza (Sez. Un., sent. n. 11/2000 e altre pronunce citate)
Richiamati principi secondo cui il sindacato di legittimità sulle misure cautelari deve valutare se la motivazione del giudice del riesame abbia dato conto adeguato delle ragioni della gravità indiziaria; la Corte ha seguito tale orientamento
Massime di principio
- In sede di Cassazione il controllo sulla misura cautelare è limitato: si può censurare la motivazione solo per mancanza o manifesta illogicità o per violazione di legge, non per una rivalutazione normale degli elementi di fatto
- I tabulati telefonici e la ricorrenza di contatti tra utenze (anche fittizie) possono costituire elemento indiziario rilevante se inseriti in un quadro coerente (sequenze cronologiche, agganci alle stesse celle, ripetitività dei contatti)
- L'assenza di intercettazioni vocali o la mancata corrispondenza IMEI non rende automaticamente inidonei i dati telefonici quando vi siano altri elementi indiziari convergenti (es. movimenti delle SIM, uso di ‘‘SIM a citofono’')
- L'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni è, di norma, questione di merito non sindacabile in Cassazione, salvo che sia provato un travisamento della prova decisivo e incontestabile
- Per invalidare una misura cautelare basata su elementi indiziari complessivi occorre dimostrare la manifesta illogicità della catena argomentativa del giudice del riesame, non semplicemente prospettare una diversa lettura dei fatti
- Per contestare un addebito associativo è efficace dimostrare l'assenza di un quadro dinamico di collaborazione stabile; viceversa, la ripetuta commissione di reati con medesimo modus operandi e continui contatti può comprovare l'organizzazione stabile richiesta
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