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Ordinanza

Ordinanza n. 469/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 20 aprile 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 20 aprile 2026, chiedendo in via cautelare l'adozione di misure idonee e, nel merito, l'accertamento del diritto all'ostensione e la condanna del Comune alla consegna della documentazione. Nella fase cautelare, il giudice aveva già respinto la richiesta di tutela monocratica e aveva onerato la ricorrente di produrre la prova del recapito dell'istanza al Comune. La ricorrente non ha prodotto tale prova, poiché il documento depositato non conteneva la ricevuta di consegna della PEC del 20 aprile 2026. Inoltre, non ha allegato un pregiudizio concreto e attuale tale da giustificare la tutela interinale, considerato che l'opera per la quale aveva svolto le funzioni di direttore dei lavori risultava ormai ultimata.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non dimostrato, allo stato degli atti e nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il recapito dell'istanza di accesso al Comune e non ravvisando un pregiudizio sufficientemente grave da imporre la tutela interinale. Il giudice ha precisato che la cautela non poteva essere concessa neppure nei limitati termini ammessi nel giudizio sull'accesso. La decisione non definisce il merito della domanda di accesso: il ricorso è stato fissato d'ufficio per la discussione in camera di consiglio del 22 settembre 2026, ai sensi degli artt. 87 e 116 c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto l'istanza cautelare è stata respinta.

  • art. 87 c.p.a.

    Richiamato per la fissazione d'ufficio dell'udienza camerale di discussione.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato in relazione al rito applicabile al giudizio in materia di accesso.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare in materia di accesso, la concessione della tutela interinale presuppone la dimostrazione del recapito dell'istanza di accesso all'amministrazione, quando tale adempimento sia stato specificamente richiesto dal giudice.
  • La mera produzione di una copia dell'istanza o della PEC, priva della ricevuta di consegna, non è sufficiente a provare che l'istanza di accesso sia pervenuta all'amministrazione destinataria.
  • La tutela cautelare nel giudizio sull'accesso richiede l'allegazione di un pregiudizio concreto e attuale; l'ultimazione dell'opera cui si riferisce la documentazione può escludere, in assenza di ulteriori elementi, l'urgenza della tutela interinale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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