Ordinanza n. 469/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 20 aprile 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 20 aprile 2026, chiedendo in via cautelare l'adozione di misure idonee e, nel merito, l'accertamento del diritto all'ostensione e la condanna del Comune alla consegna della documentazione. Nella fase cautelare, il giudice aveva già respinto la richiesta di tutela monocratica e aveva onerato la ricorrente di produrre la prova del recapito dell'istanza al Comune. La ricorrente non ha prodotto tale prova, poiché il documento depositato non conteneva la ricevuta di consegna della PEC del 20 aprile 2026. Inoltre, non ha allegato un pregiudizio concreto e attuale tale da giustificare la tutela interinale, considerato che l'opera per la quale aveva svolto le funzioni di direttore dei lavori risultava ormai ultimata.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non dimostrato, allo stato degli atti e nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il recapito dell'istanza di accesso al Comune e non ravvisando un pregiudizio sufficientemente grave da imporre la tutela interinale. Il giudice ha precisato che la cautela non poteva essere concessa neppure nei limitati termini ammessi nel giudizio sull'accesso. La decisione non definisce il merito della domanda di accesso: il ricorso è stato fissato d'ufficio per la discussione in camera di consiglio del 22 settembre 2026, ai sensi degli artt. 87 e 116 c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto l'istanza cautelare è stata respinta.
art. 87 c.p.a.
Richiamato per la fissazione d'ufficio dell'udienza camerale di discussione.
art. 116 c.p.a.
Richiamato in relazione al rito applicabile al giudizio in materia di accesso.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare in materia di accesso, la concessione della tutela interinale presuppone la dimostrazione del recapito dell'istanza di accesso all'amministrazione, quando tale adempimento sia stato specificamente richiesto dal giudice.
- La mera produzione di una copia dell'istanza o della PEC, priva della ricevuta di consegna, non è sufficiente a provare che l'istanza di accesso sia pervenuta all'amministrazione destinataria.
- La tutela cautelare nel giudizio sull'accesso richiede l'allegazione di un pregiudizio concreto e attuale; l'ultimazione dell'opera cui si riferisce la documentazione può escludere, in assenza di ulteriori elementi, l'urgenza della tutela interinale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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