Cassazione Penale, Sentenza n. 21915/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il difensore ha dedotto violazione dell'art. 275, comma 2‑bis c.p.p., sostenendo che la norma impone l'applicazione di una misura meno afflittiva quando il giudice presume che la pena da infliggere non sarà superiore a tre anni; era stata richiesta la sostituzione con domicilio e braccialetto elettronico, con disponibilità della madre ad accogliere il ricorrente e richiamata la precedente buona osservanza dei presidi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse motivato adeguatamente il rigetto, evidenziando il rafforzamento del quadro indiziario a seguito della condanna in primo grado (4 anni, 5 mesi e 10 giorni) e la presenza di un precedente per evasione irreversibile, efficace nel quinquennio, che ostacola la concessione degli arresti domiciliari. Inoltre la Corte ha rilevato che l'art. 275, comma 2‑bis c.p.p. non opera nel caso del delitto di cui all'art. 624‑bis c.p. Sono state condannate le spese processuali e disposto il pagamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende; non è stata disposta alcuna rimessione in libertà e copia dell'ordinanza è stata inviata al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, comma 2‑bis, codice di procedura penale
"non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni"
La disposizione limita l'uso della custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene probabile una pena definitiva non superiore a tre anni; tuttavia la sua applicazione è circoscritta e può essere esclusa per specifici reati o da altre norme che pongono divieti assoluti.
art. 624‑bis codice penale
furto in luogo di privata dimora
Il reato per cui è stato condannato il ricorrente. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 275, comma 2‑bis non si applica quando si procede per il delitto di cui all'art. 624‑bis.
art. 284, comma 5, codice di procedura penale
divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione
Prevede un divieto assoluto di concedere gli arresti domiciliari al condannato per evasione; la Corte ha ritenuto tale divieto prevalente rispetto all'istituto della sostituzione della custodia quando ricorrono i presupposti del comma citato.
art. 616 codice di procedura penale
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente alle spese.
art. 94, comma 1‑ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario
Obbliga all'invio della copia del provvedimento al direttore dell'istituto di detenzione per gli adempimenti conseguenti; applicata perché la decisione non comporta remissione in libertà.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 14111/2015)
orientamento secondo cui il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione previsto dall'art. 284, comma quinto, ha carattere assoluto e prevale sull'art. 275, comma 2‑bis
La Corte richiama precedenti che confermano la prevalenza del divieto di art. 284(5) rispetto alla riduzione cautelare prevista dall'art. 275(2‑bis).
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 4483/2022)
richiamo al principio che l'art. 275, comma 2‑bis non si applica quando la condanna supera il limite di tre anni
Conferma che il limite dei tre anni è rilevante e che, se la pena inflitta in primo grado supera quel limite, l'operatività della norma è esclusa.
Massime di principio
- L'art. 275, comma 2‑bis c.p.p. limita l'uso della custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene probabile una pena non superiore a tre anni, ma la norma ha limiti applicativi e non opera per taluni reati o se sussistono norme che pongono divieti assoluti.
- La presenza di una condanna per evasione irrevocabile e anteriore al quinquennio rilevante costituisce un ostativo forte alla concessione degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284, comma 5, e prevale rispetto alla disciplina di favore prevista dall'art. 275, comma 2‑bis.
- Una condanna in primo grado superiore al limite dei tre anni rende inapplicabile l'argomento volto a invocare l'operatività dell'art. 275, comma 2‑bis; occorre verificare il contenuto effettivo della sentenza e la natura del reato.
- Nelle impugnazioni è essenziale confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice di merito: censure che non rispondono alle ragioni addotte dal provvedimento impugnato rischiano l'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpevole negligenza nel ricorso, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
- Prima di chiedere la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive è necessario documentare fattori concreti e non solo astratti (es. reale compatibilità della pena, assenza di ostativi, garanzie di contenimento del rischio di reiterazione/evitamento).
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