Cassazione Penale, Sentenza n. 3833/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo di 1 anno, 2 mesi e 19 giorni corrispondente alla differenza tra la pena concordata (sentenza Corte d'appello Milano 28/02/2019: anni 4) e la pena poi rideterminata dal giudice dell'esecuzione (14/09/2021: anni 2 e mesi 8) in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 23/01/2019 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nella parte relativa al minimo edittale (8 anni anziché 6). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale, secondo la difesa, avrebbe considerato legittima la pena inflitta il 28/02/2019 nonostante la pronuncia costituzionale, e la Procura avrebbe dato esecuzione a una pena "illegale" il 16/10/2019; si invocano gli effetti della declaratoria di incostituzionalità (art. 30 L. n.87/1953) e il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 co.5 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che al momento della pronuncia della sentenza di appello (28/02/2019) la disciplina incriminatrice era ancora in vigore e quindi la pena concordata non era illegittima. La sentenza della Corte Costituzionale è stata depositata successivamente (deposito 8/03/2019) e gli effetti della declaratoria decorrono dalla pubblicazione, per cui non si può ritenere errore dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato e resa irrevocabile la sentenza. Non è stato allegato un rigetto illegittimo, da parte del giudice dell'esecuzione, di istanza di rideterminazione della pena prima della successiva rideterminazione dell'esecuzione del 14/09/2021; l'esecuzione effettuata dalla Procura il 16/10/2019 era quindi regolare. La Corte ribadisce il principio che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione richiede l'esistenza di un errore dell'autorità procedente e non scatta automaticamente per la mera sopravvenuta modifica della cornice edittale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che prevedeva il minimo edittale pari a 8 anni invece che 6; tuttavia la modifica della cornice edittale ha efficacia dal momento della pubblicazione della pronuncia costituzionale, per cui le decisioni adottate anteriormente alla pubblicazione si valutano secondo il previgente quadro normativo.
art. 30 L. n. 87/1953
Stabilisce che le pronunce di illegittimità costituzionale non possono avere applicazione retroattiva oltre il giorno successivo alla pubblicazione della decisione; la Corte ha ritenuto che ciò legittimi le pronunce adottate prima della pubblicazione.
art. 314 co. 5 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in caso di abrogazione o invalidazione della norma incriminatrice; la Corte ha interpretato che il diritto alla riparazione sussiste solo se è ravvisabile un errore dell'autorità procedente (rigetto illegittimo, omissione o comportamento difettoso).
art. 599-bis cod. proc. pen.
Riferito al giudizio per patteggiamento; la Corte ha rilevato che la rideterminazione della pena in sede di accordo delle parti è esercitata secondo la legge vigente al momento della sentenza e non risulta di per sé illegittima se adottata prima dell'efficacia della pronuncia costituzionale.
art. 27 co. 3 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione alla funzione rieducativa della pena e alla tutela della libertà personale; la Corte ha bilanciato il principio dell'intangibilità del giudicato con la necessità che la privazione della libertà abbia base legale e non ha ritenuto violato il diritto del ricorrente alla luce dei termini temporali e delle modalità di pubblicazione della pronuncia costituzionale.
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione richiede la prova di un errore dell'autorità procedente (rigetto illegittimo, omissione di rivalutazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione, comportamento gravemente colposo o doloso della pubblica autorità).
- La pronuncia di illegittimità costituzionale produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione: le decisioni penali adottate prima della pubblicazione si valutano secondo la disciplina anteriore e non determinano automaticamente diritto all'indennizzo.
- L'esecuzione di una pena irrevocabile da parte della Procura non costituisce di per sé errore se la sentenza è conforme alla legge all'epoca della pronuncia; l'eventuale rimedio consisteva nei gradi di impugnazione (es. ricorso in cassazione) o in una istanza al giudice dell'esecuzione successivamente alla pubblicazione.
- La mera discrepanza tra pena definitiva e successiva rideterminazione, se derivante dall'applicazione normale di poteri discrezionali o da sopravvenute modifiche normative, non basta a fondare il diritto alla riparazione senza concreta allegazione di una condotta erronea dell'autorità.
- Il soggetto che richiede la riparazione ha l'onere di allegare i fatti costitutivi dell'errore dell'autorità; in assenza di tale allegazione la domanda va rigettata.
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