Cassazione Penale, Sentenza n. 34277/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano del 4/12/2023. Michele Di Martino e Cira Esposito censurano l'applicazione del genere di pena per il reato qualificato dalla Corte come minaccia semplice (capo E): la Corte territoriale ha incrementato la pena detentiva a titolo di continuazione con quel reato, mentre la normativa (e la giurisprudenza di legittimità) prevedono per tale fattispecie la sola pena pecuniaria e, quindi, l'aumento in continuazione avrebbe dovuto essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art.135 c.p. Giovanni Di Martino deduce (i) errata qualificazione della condotta come resistenza violenta e non come resistenza passiva (art.337 c.p.), (ii) errori nella determinazione della pena complessiva: sovraccarico della pena base con aumenti a titolo di continuazione (cumulo/continuazione), eccessività degli aumenti, mancata motivazione degli aumenti e violazione del limite dell'art.81 c.p. (triplo della pena base); inoltre denuncia applicazione non uniforme delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Per Michele Di Martino e Cira Esposito la sentenza di merito è stata annullata con rinvio limitatamente all'aumento a titolo di continuazione relativo al reato indicato nel capo E) (minaccia semplice), disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su quel punto. Quanto a Michele, pur essendo il suo ricorso di cassazione inammissibile per difetto di mandato specifico, la Corte ha rilevato d'ufficio l'illegittimità della pena applicata (pena di specie diversa da quella prevista) e ha disposto l'annullamento parziale. Per Giovanni Di Martino la Cassazione ha dichiarato inammissibili parte dei motivi, ha respinto il motivo relativo alla qualificazione come resistenza passiva, ma ha accolto il motivo relativo alla determinazione della pena: la pena complessiva inflitta supera il triplo della pena base in violazione dell'art.81 c.p. Pertanto la sentenza è annullata limitatamente alla determinazione della pena e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. In sintesi: annullamento parziale con rinvio per le questioni afferenti alla conversione dell'aumento di pena per reato punito solo con multa e per la riformulazione della pena complessiva di Giovanni.
Norme richiamate
art. 612, comma primo, c.p.
La Corte d'appello ha qualificato il fatto di cui al capo E) come minaccia semplice ai sensi di questa norma; la Cassazione osserva però che per quella fattispecie è prevista la sola pena pecuniaria e quindi l'aumento in continuazione non può tradursi in pena detentiva.
art. 61 n. 10, c.p.
Richiamato in relazione alla qualificazione del fatto come minaccia semplice; incide sulla valutazione della responsabilità e del concreto inquadramento normativo della condotta.
art. 337, c.p.
Riferito alla resistenza a pubblico ufficiale: la Cassazione conferma che nel caso di strattonamenti, calci e pugni la condotta integra la resistenza violenta e non una mera resistenza passiva, e che la valutazione probatoria spetta al giudice di merito.
art. 135, c.p.
Norma chiave per la conversione dell'aumento di pena: quando il reato 'satellite' prevede solo pene pecuniarie, l'aumento di pena per continuazione va ragguagliato a pena pecuniaria (pena unica progressiva per 'moltiplicazione' rispettando il genere di pena del reato satellite), come richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 52 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (indicato come n. 74 nel testo)
Stabilisce che per i reati di competenza del giudice di pace, per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti; la Cassazione richiama questa disposizione per sottolineare l'illegittimità dell'applicazione di pena detentiva in luogo della multa.
art. 81, primo comma, c.p.
Limita l'aumento in continuazione fino al triplo della pena base; la Cassazione ha annullato la determinazione della pena per Giovanni Di Martino perché la pena complessiva eccede il triplo della pena base.
Cost., artt. 3, 13, 25 e 27
Richiamate per giustificare il potere della Corte di cassazione di rilevare d'ufficio illegalità di pena (tutela del principio di legalità e del favor rei), anche quando il ricorso sia inammissibile.
Massime di principio
- Quando in un cumulo/continuazione uno dei reati 'satellite' è punito solo con pena pecuniaria (multa/ammenda), l'aumento di pena deve rispettare il genere della sanzione: l'incremento va ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art.135 c.p., evitando di trasformare l'incremento in pena detentiva.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti in sostituzione del giudice del merito: questioni di valutazione della prova (es. qualificazione della condotta come resistenza passiva o violenta) sono precluse salvo vizio logico-manifestamente illogico nella motivazione.
- Se la pena complessiva supera il limite posto dall'art.81 c.p. (fino al triplo della pena base), la determinazione della pena è illegittima e può comportare annullamento con rinvio per ricalcolo conforme ai limiti normativi.
- La Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena (pena di genere o specie diversa da quella prevista dalla legge) anche quando il ricorso del condannato sia inammissibile per vizi di mandato, al fine di garantire il principio di legalità della pena e la tutela del favor rei.
- In presenza di sanzioni eterogenee per reati concorrenti, occorre applicare il principio della pena unica progressiva per 'moltiplicazione' rispettando il genere di pena del reato satellite, come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
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