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Direttiva 2009/125

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/125/CE istituisce un quadro giuridico per fissare, tramite misure di esecuzione, requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. L'obiettivo è ridurre l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti, migliorando al contempo efficienza energetica, sicurezza dell'approvvigionamento e funzionamento del mercato interno. La disciplina prevede obblighi di conformità, marcatura CE, presunzione di conformità tramite norme armonizzate o marchi ecologici, sorveglianza del mercato e possibilità di misure nazionali di recepimento entro il 20 novembre 2010 per le disposizioni sostanzialmente modificate rispetto alla direttiva 2005/32/CE.

Istituzione di un quadro armonizzato per l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia, al fine di migliorarne le prestazioni ambientali e garantirne la libera circolazione nel mercato interno.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti connessi all'energia, ossia a qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'uso e che sia immesso sul mercato e/o messo in servizio nell'Unione, comprese talune parti vendute separatamente se valutabili autonomamente. Copre anche componenti e sottounità nella misura in cui le misure di esecuzione ne richiedano informazioni tecniche al fabbricante del prodotto finale. Sono esclusi i mezzi di trasporto di passeggeri o merci. La direttiva lascia impregiudicate la normativa UE in materia di gestione dei rifiuti e di sostanze chimiche, compresi i gas fluorurati a effetto serra.

Direttiva 2009/125/CE – quadro per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

La direttiva, in rifusione della precedente direttiva 2005/32/CE, istituisce un quadro armonizzato per fissare requisiti di ecoprogettazione dei prodotti connessi all'energia. L'impostazione è di tipo "quadro": la direttiva non detta in via generale tutti i requisiti tecnici, ma abilita la Commissione ad adottare misure di esecuzione per gruppi di prodotti specifici, sulla base di criteri ambientali, economici e di mercato.

Obiettivi e ratio della disciplina

La finalità principale è ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo l'intero ciclo di vita, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla riduzione dei gas a effetto serra. La direttiva mira anche a evitare frammentazioni normative tra Stati membri, garantendo la libera circolazione dei prodotti conformi e una concorrenza leale nel mercato interno.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 si applica ai prodotti connessi all'energia, cioè ai beni che incidono sul consumo energetico durante l'utilizzo e che sono immessi sul mercato e/o messi in servizio nell'Unione. Rientrano anche alcune parti vendute separatamente, se le loro prestazioni ambientali sono valutabili autonomamente. Restano esclusi i mezzi di trasporto di passeggeri o merci. La direttiva non incide sulle norme dell'Unione in materia di rifiuti e sostanze chimiche, incluse quelle sui gas fluorurati a effetto serra.

Definizioni rilevanti

Le definizioni dell'articolo 2 sono centrali per l'applicazione della direttiva. In particolare:

  • "misure di esecuzione" sono gli atti adottati per fissare specifiche di progettazione ecocompatibile per determinati prodotti o aspetti ambientali;
  • "fabbricante", "mandatario" e "importatore" delimitano i soggetti responsabili della conformità;
  • "profilo ecologico" e "prestazione ambientale" richiamano un'analisi del prodotto basata sul ciclo di vita;
  • "specifiche generali" e "specifiche particolari" distinguono tra approccio basato su profilo ecologico complessivo e requisiti quantitativi puntuali.

Immissione sul mercato, marcatura CE e dichiarazione di conformità

Gli articoli 3, 4 e 5 introducono un sistema di compliance tipico dell'armonizzazione tecnica UE. I prodotti oggetto di misure di esecuzione possono essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se conformi e muniti di marcatura CE. Prima della commercializzazione deve essere rilasciata una dichiarazione CE di conformità, che attesta il rispetto delle pertinenti prescrizioni.

Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione e manca un mandatario, gli obblighi gravano sull'importatore, che deve garantire la conformità e conservare dichiarazione CE e documentazione tecnica. La marcatura CE deve essere apposta secondo le regole dell'allegato III; sono vietate marcature fuorvianti.

Libera circolazione e clausola di salvaguardia

L'articolo 6 vieta agli Stati membri di ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio di prodotti conformi e recanti la marcatura CE per motivi legati alle specifiche di ecoprogettazione. È inoltre consentita la sola esposizione di prodotti non conformi in fiere o dimostrazioni, purché sia chiaramente indicato che non possono essere immessi sul mercato fino alla piena conformità.

L'articolo 7 disciplina la clausola di salvaguardia: se uno Stato membro accerta una non conformità, può imporre al fabbricante o al mandatario di eliminare la violazione e, nei casi più gravi, limitare o vietare l'immissione sul mercato o disporre il ritiro del prodotto. La decisione deve essere motivata, notificata all'interessato e comunicata a Commissione e altri Stati membri. La Commissione consulta le parti interessate e può concludere che la misura nazionale sia ingiustificata; se la non conformità dipende da carenze delle norme armonizzate, si attiva la procedura di cui all'articolo 10.

Valutazione di conformità e conservazione dei documenti

L'articolo 8 richiede una verifica preventiva della conformità da parte del fabbricante o del mandatario. Le procedure ammesse sono, in via generale, il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV oppure un sistema di gestione di cui all'allegato V; le misure di esecuzione possono precisare i moduli applicabili, anche secondo la decisione n. 768/2008/CE, se ciò è giustificato e proporzionato al rischio.

La documentazione di conformità deve essere conservata per 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo prodotto e messa a disposizione dell'autorità competente entro 10 giorni dalla richiesta. I documenti devono essere redatti in una lingua ufficiale dell'Unione.

Presunzione di conformità

L'articolo 9 introduce più livelli di presunzione di conformità:

  • il prodotto recante marcatura CE è presunto conforme alle pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile;
  • il prodotto conforme a norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è presunto conforme alle specifiche cui tali norme si riferiscono;
  • il prodotto premiato con il marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 è presunto conforme, nella misura in cui il marchio copre le specifiche della misura di esecuzione;
  • la Commissione può riconoscere altri marchi ecologici equivalenti, con effetto analogo di presunzione di conformità.

Norme armonizzate e ruolo della normalizzazione

L'articolo 10 valorizza la normalizzazione armonizzata come strumento di supporto all'attuazione della direttiva. Gli Stati membri devono favorire la consultazione delle parti interessate a livello nazionale. Se una norma armonizzata non soddisfa pienamente la misura di esecuzione, lo Stato membro o la Commissione ne informano il comitato competente; la Commissione decide quindi se pubblicare, mantenere o ritirare il riferimento della norma nella GUUE e può avviare un nuovo mandato di normalizzazione.

Informazioni sui componenti, supporto alle PMI e informazione dei consumatori

L'articolo 11 consente alle misure di esecuzione di imporre ai produttori di componenti e sottounità di fornire al fabbricante del prodotto finale informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali o risorse. L'articolo 13 prevede sostegno specifico alle PMI e microimprese, tramite programmi, linee guida e materiale specializzato. Gli Stati membri devono incoraggiare tali imprese ad adottare un approccio ambientale sin dalla fase di progettazione.

L'articolo 14 impone ai fabbricanti, nei limiti previsti dalla misura di esecuzione, di fornire ai consumatori informazioni sull'uso sostenibile del prodotto, sul profilo ecologico e sui vantaggi dell'ecoprogettazione.

Criteri per l'adozione delle misure di esecuzione

L'articolo 15 costituisce il cuore operativo della direttiva. Un prodotto può essere oggetto di misura di esecuzione o di autoregolamentazione se presenta contemporaneamente:

  • un significativo volume di vendite e scambi nell'Unione, indicativamente superiore a 200.000 unità/anno;
  • un significativo impatto ambientale;
  • significative potenzialità di miglioramento senza costi eccessivi.

Nel predisporre le misure, la Commissione deve considerare il ciclo di vita del prodotto, tutti gli aspetti ambientali rilevanti, gli effetti su consumatori e imprese, la competitività, l'innovazione, l'accesso al mercato, i costi e benefici, la legislazione nazionale pertinente e le consultazioni con i soggetti interessati. Le misure devono essere tecnicamente verificabili dalle autorità di vigilanza e contenere gli elementi di cui all'allegato VII.

Specifiche generali e particolari di ecoprogettazione

La direttiva distingue tra specifiche generali e particolari.

Le specifiche generali, disciplinate dall'allegato I, mirano a migliorare le prestazioni ambientali concentrandosi sugli aspetti significativi del prodotto senza fissare valori limite. L'allegato I richiede una valutazione del ciclo di vita e considera parametri come consumo di materiali, energia e acqua, emissioni, rifiuti, riutilizzabilità, riciclabilità, durata, riparabilità e recuperabilità.

Le specifiche particolari, disciplinate dall'allegato II, introducono requisiti quantitativi e misurabili per uno specifico aspetto ambientale, come il consumo di energia o di acqua o la percentuale minima di materiale riciclato. Il livello delle specifiche deve essere scelto sulla base di analisi tecniche, ambientali ed economiche, tenendo conto delle migliori prestazioni disponibili sul mercato e delle condizioni di costo del ciclo di vita.

Piano di lavoro e priorità iniziali

L'articolo 16 impone alla Commissione di adottare, entro il 21 ottobre 2011, un piano di lavoro triennale con l'elenco indicativo dei gruppi di prodotti prioritari. In fase transitoria, il testo segnala come prioritarie alcune categorie con forte potenziale di riduzione delle emissioni e dei consumi, tra cui impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione, apparecchi domestici, apparecchi per ufficio, elettronica di consumo e sistemi HVAC. È inoltre prevista una misura specifica per la riduzione delle perdite in stand-by.

Autoregolamentazione e forum consultivo

La direttiva non si affida esclusivamente a misure vincolanti. L'articolo 17 consente che accordi volontari e altre forme di autoregolamentazione siano considerati alternative alle misure di esecuzione, purché rispettino i criteri dell'allegato VIII: apertura alla partecipazione, valore aggiunto, rappresentatività, obiettivi chiari e misurabili, trasparenza, monitoraggio credibile, costi di gestione proporzionati, sostenibilità e coerenza con il quadro normativo e di mercato.

L'articolo 18 istituisce un forum consultivo in cui sono rappresentati in modo equilibrato Stati membri e parti interessate, tra cui industria, PMI, artigiani, sindacati, distributori, importatori, consumatori e ambientalisti. Il forum contribuisce alla definizione e revisione delle misure e alla valutazione dell'efficacia dei meccanismi di sorveglianza e delle misure volontarie.

Procedura di comitato

L'articolo 19 rinvia alla decisione 1999/468/CE. Per alcune decisioni si applica la procedura di regolamentazione; per altre, la procedura di regolamentazione con controllo, in particolare quando le misure della Commissione modificano elementi non essenziali della direttiva. Il termine per il parere del comitato è fissato a tre mesi.

Sanzioni, recepimento e abrogazione della direttiva previgente

L'articolo 20 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di recepimento, tenendo conto del grado di non conformità e del numero di unità di prodotti non conformi. Le relative disposizioni dovevano essere notificate alla Commissione entro il 20 novembre 2010.

L'articolo 23 stabilisce che gli Stati membri devono recepire entro il 20 novembre 2010 gli articoli 1-9, 11, 14, 15 e 20 e gli allegati I-V, VII e VIII. La direttiva 2005/32/CE è abrogata dall'articolo 24, ma restano salvi gli obblighi di recepimento relativi alle modifiche già soggette a termini precedenti, indicati nell'allegato IX. L'articolo 25 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Aspetti operativi di interesse per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante perché:

  • sposta sul fabbricante, sul mandatario o, in mancanza, sull'importatore, la responsabilità della conformità alle specifiche di ecoprogettazione;
  • condiziona l'immissione sul mercato alla conformità tecnica e documentale, con obblighi di conservazione della documentazione per 10 anni;
  • collega la conformità alla marcatura CE e a presunzioni fondate su norme armonizzate e marchi ecologici;
  • richiede attenzione alle misure di esecuzione settoriali, che possono introdurre requisiti molto concreti su progettazione, informazione, tempi di transizione e verifiche;
  • lascia agli Stati membri un margine rilevante in tema di sorveglianza del mercato, sanzioni e organizzazione amministrativa, ma non sulla sostanza minima dell'obbligo di risultato: garantire che i prodotti coperti raggiungano il livello di prestazione ambientale richiesto dalle misure adottate a livello UE.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e campo di applicazione

L'articolo 1 definisce il quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie di ecoprogettazione, finalizzate a garantire la libera circolazione dei prodotti e a contribuire allo sviluppo sostenibile, all'efficienza energetica e alla protezione ambientale. Sono esclusi i mezzi di trasporto di passeggeri o merci e restano impregiudicate le norme UE su rifiuti e sostanze chimiche.

Definizioni essenziali

L'articolo 2 definisce, tra l'altro, prodotto connesso all'energia, componenti e sottounità, misure di esecuzione, immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, mandatario, importatore, ciclo di vita, profilo ecologico, progettazione ecocompatibile, specifiche generali e particolari, nonché norma armonizzata.

Obblighi di immissione sul mercato, marcatura CE e documentazione

Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono che i prodotti coperti dalle misure di esecuzione possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se conformi e muniti di marcatura CE. Il fabbricante o il mandatario devono rilasciare la dichiarazione CE di conformità; in assenza di fabbricante stabilito nell'Unione e di mandatario, tali obblighi gravano sull'importatore. La marcatura CE non deve essere confondibile con altre marcature.

Libera circolazione e clausola di salvaguardia

L'articolo 6 vieta agli Stati membri di ostacolare la commercializzazione di prodotti conformi recanti la marcatura CE per motivi attinenti alle specifiche di ecoprogettazione. L'articolo 7 disciplina la reazione alle non conformità: lo Stato membro può imporre il ritiro o il divieto di commercializzazione, deve motivare e notificare la decisione a Commissione e altri Stati membri, con consultazione della Commissione e pubblicità delle misure adottate.

Valutazione di conformità e conservazione della documentazione

L'articolo 8 impone al fabbricante o mandatario di verificare, prima dell'immissione sul mercato, la conformità alle misure di esecuzione. Le procedure ammesse sono il controllo interno della progettazione (allegato IV) o un sistema di gestione ambientale/progettuale (allegato V), con possibile richiamo ai moduli della decisione n. 768/2008/CE se giustificato dal rischio. I documenti di conformità devono essere conservati per 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo prodotto e resi disponibili entro 10 giorni dalla richiesta dell'autorità competente.

Presunzione di conformità

L'articolo 9 prevede presunzioni di conformità per i prodotti recanti la marcatura CE, per quelli conformi a norme armonizzate pubblicate nella GUUE e, in relazione alle specifiche rispettate, per i prodotti che hanno ottenuto il marchio UE di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 o altri marchi equivalenti riconosciuti dalla Commissione.

Norme armonizzate e controllo della loro adeguatezza

L'articolo 10 impone la consultazione delle parti interessate a livello nazionale e disciplina la procedura per il caso in cui le norme armonizzate non soddisfino pienamente le prescrizioni della misura di esecuzione. La Commissione, sentito il comitato competente, decide sulla pubblicazione, mantenimento o ritiro dei riferimenti delle norme nella GUUE e può chiedere la revisione del mandato di normazione.

Informazioni su componenti, PMI e consumatori

Gli articoli 11, 13 e 14 consentono alle misure di esecuzione di imporre ai produttori di componenti e sottounità la trasmissione di informazioni utili al fabbricante finale; prevedono sostegno alle PMI e microimprese mediante linee guida e materiale specializzato; impongono ai fabbricanti di fornire ai consumatori, secondo la misura applicabile, informazioni sull'uso sostenibile del prodotto, sul suo profilo ecologico e sui vantaggi dell'ecoprogettazione.

Criteri per l'adozione delle misure di esecuzione

L'articolo 15 stabilisce quando un prodotto può essere oggetto di misure di esecuzione o di autoregolamentazione: significativo volume di vendite/commercio, rilevante impatto ambientale e potenziale di miglioramento senza costi eccessivi. La Commissione deve valutare ciclo di vita, impatti ambientali, effetti su consumatori, imprese e competitività, consultare le parti interessate e fissare eventuali date di attuazione, misure graduali o transitorie. Le specifiche non devono compromettere funzionalità, sicurezza, salute, ambiente, competitività né imporre oneri amministrativi eccessivi.

Piano di lavoro e priorità iniziali

L'articolo 16 impone alla Commissione di adottare entro il 21 ottobre 2011 un piano di lavoro triennale con elenco indicativo dei gruppi di prodotti prioritari. In fase transitoria sono indicate priorità come impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione domestica e terziaria, apparecchi domestici, apparecchi per ufficio, elettronica di consumo e sistemi HVAC, nonché una misura separata per ridurre le perdite in stand-by.

Autoregolamentazione e forum consultivo

Gli articoli 17 e 18 ammettono accordi volontari e altre forme di autoregolamentazione come alternative alle misure di esecuzione, purché valutati secondo criteri di apertura, rappresentatività, obiettivi misurabili, monitoraggio, trasparenza, sostenibilità e rapporto costi/efficacia. La Commissione deve inoltre garantire un forum consultivo con partecipazione equilibrata di Stati membri e parti interessate, inclusi industria, PMI, sindacati, consumatori e ambientalisti.

Procedura di comitato e competenze della Commissione

L'articolo 19 rinvia alla decisione 1999/468/CE: per talune misure si applica la procedura di regolamentazione e per altre la procedura di regolamentazione con controllo. Il termine per il parere ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Sanzioni, recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L'articolo 20 richiede sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, da notificare alla Commissione entro il 20 novembre 2010. L'articolo 23 impone il recepimento degli articoli 1-9, 11, 14, 15 e 20 e degli allegati I-V, VII e VIII entro il 20 novembre 2010. L'articolo 24 abroga la direttiva 2005/32/CE, mantenendo gli obblighi di recepimento già scaduti per le modifiche elencate nell'allegato IX. L'articolo 25 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

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