Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2009/123

Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/123/CE modifica la direttiva 2005/35/CE per colmare il vuoto normativo seguito all’annullamento, da parte della Corte di giustizia, della decisione quadro 2005/667/GAI. Essa impone agli Stati membri di qualificare come reati taluni scarichi illeciti di sostanze inquinanti dalle navi e di prevedere sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nei confronti delle persone giuridiche. La disciplina distingue i casi di minore entità, esclude gli scarichi conformi alla convenzione MARPOL 73/78 e fissa un termine di recepimento al 16 novembre 2010.

Modifica della direttiva 2005/35/CE per imporre agli Stati membri l’introduzione di sanzioni penali e la responsabilità delle persone giuridiche per l’inquinamento provocato dalle navi.

Ambito di applicazione

Si applica agli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi nelle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE, quando tali scarichi siano commessi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Riguarda persone fisiche e giuridiche, inclusi i soggetti espressamente richiamati dal quadro della direttiva 2005/35/CE, come proprietario, comandante, equipaggio e, in generale, le persone giuridiche che traggano vantaggio dalla violazione; sono incluse anche le ipotesi di istigazione, favoreggiamento e concorso. Restano ferme le eccezioni per gli scarichi conformi alle norme MARPOL 73/78 indicate dall’articolo 5, e non sono considerati reati i casi di minore entità che non provocano un deterioramento della qualità dell’acqua, salvo i casi ripetuti che, considerati nel loro insieme, producano tale deterioramento.

Direttiva 2009/123/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento

La direttiva 2009/123/CE interviene sulla direttiva 2005/35/CE dopo l’annullamento della decisione quadro 2005/667/GAI da parte della Corte di giustizia, con l’obiettivo di rafforzare la repressione dell’inquinamento marittimo e di armonizzare, a livello dell’Unione, la qualificazione delle condotte, la responsabilità dei soggetti coinvolti e la risposta sanzionatoria. Il legislatore unionale richiama l’esigenza di un elevato livello di protezione dell’ambiente marino e di misure dissuasive idonee a colpire anche i vantaggi conseguiti dalle persone giuridiche.

Obiettivi e contesto normativo

La direttiva persegue due finalità principali:

  • recepire nel diritto dell’Unione le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi;
  • garantire che ai responsabili degli scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, incluse sanzioni penali.

I considerando evidenziano che le sanzioni penali sono ritenute più incisive delle sole sanzioni amministrative e che un quadro comune facilita indagini e cooperazione tra Stati membri. La direttiva precisa inoltre che non incide sugli altri sistemi di responsabilità per danno da inquinamento previsti dal diritto comunitario, nazionale o internazionale.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica agli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi nelle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE. Le condotte rilevanti sono quelle poste in essere:

  • intenzionalmente;
  • temerariamente;
  • per negligenza grave.

Sono coinvolte sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. La nozione di persona giuridica è espressamente definita e non comprende gli Stati, le istituzioni pubbliche nell’esercizio dei poteri pubblici e le organizzazioni internazionali pubbliche.

Violazioni ed eccezioni

Gli Stati membri devono considerare violazioni gli scarichi illeciti di sostanze inquinanti, compresi i casi di minore entità. Tuttavia, la direttiva distingue tra:

  • casi di minore entità che non provocano un deterioramento della qualità dell’acqua, i quali non devono essere necessariamente qualificati come reati;
  • casi di minore entità ripetuti che, considerati nel loro insieme, determinano un deterioramento della qualità dell’acqua, i quali devono essere considerati reati se commessi con dolo, temerarietà o negligenza grave.

Sono previste eccezioni quando lo scarico è conforme alle condizioni indicate nelle norme MARPOL 73/78 richiamate dall’articolo 5, comprese quelle applicabili al proprietario, al comandante o all’equipaggio nelle aree indicate dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) ed e).

Reati, partecipazione e responsabilità delle persone giuridiche

Gli Stati membri devono provvedere affinché le violazioni rilevanti siano considerate reati. Devono inoltre punire:

  • l’istigazione a commettere gli atti intenzionali previsti;
  • il favoreggiamento;
  • il concorso.

Per le persone giuridiche, la responsabilità deve sussistere quando il reato è commesso a loro vantaggio da soggetti apicali dotati di poteri di rappresentanza, decisione o controllo. La responsabilità può anche derivare da un difetto di sorveglianza o controllo che abbia reso possibile il reato commesso da un soggetto sottoposto alla loro autorità. La responsabilità dell’ente non esclude l’azione penale contro le persone fisiche coinvolte.

Sistema sanzionatorio

La direttiva distingue tra due livelli di risposta sanzionatoria:

  • per le violazioni di cui agli articoli 4 e 5, gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;
  • per i reati di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter, le persone fisiche devono essere punite con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell’articolo 8 ter devono a loro volta essere punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. La direttiva non specifica la tipologia concreta delle pene, lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità sulla forma degli strumenti sanzionatori, purché il risultato imposto sia raggiunto.

Attuazione e termine di recepimento

Gli Stati membri devono mettere in vigore, entro il 16 novembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento.

Le disposizioni nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano liberi di scegliere forma e mezzi del recepimento, nel rispetto dell’obbligo di risultato fissato dal testo unionale.

Disposizioni principali

Finalità e modifica della direttiva 2005/35/CE

La direttiva modifica la direttiva 2005/35/CE per recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e garantire sanzioni adeguate, anche penali, ai responsabili degli scarichi, al fine di aumentare la sicurezza marittima e la protezione dell’ambiente marino.

Definizione di persona giuridica

È introdotta una definizione autonoma di "persona giuridica": qualsiasi soggetto di diritto che possieda tale status, con esclusione degli Stati, delle istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Violazioni e responsabilità

Gli Stati membri devono considerare violazioni gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, compresi i casi di minore entità, quando commessi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave; devono inoltre adottare misure per assicurare la responsabilità delle persone fisiche o giuridiche che abbiano commesso tali violazioni.

Eccezioni agli illeciti

Non costituiscono violazione gli scarichi che soddisfano le condizioni delle norme MARPOL 73/78 richiamate (allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3; allegato II, norme 13, 3.1.1 o 3.1.3). Per le aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), non è violazione, per proprietario, comandante o equipaggio, lo scarico conforme alle norme MARPOL 73/78 ulteriormente richiamate.

Reati, casi di minore entità e concorso

Gli Stati membri devono qualificare come reati le violazioni di cui agli articoli 4 e 5. I casi di minore entità non sono reato se non provocano deterioramento della qualità dell’acqua; se si ripetono e, complessivamente, determinano tale deterioramento, sono reato se commessi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Devono essere punibili anche l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nei reati intenzionali previsti.

Sanzioni per persone fisiche e giuridiche

Le violazioni devono essere punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. I reati di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter devono essere punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive per le persone fisiche; le persone giuridiche ritenute responsabili devono essere anch’esse punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Responsabilità delle persone giuridiche

Le persone giuridiche devono poter essere ritenute responsabili quando i reati siano commessi a loro vantaggio da soggetti apicali con poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, oppure quando la carenza di sorveglianza o controllo abbia reso possibile il reato commesso da una persona soggetta alla loro autorità. La responsabilità della persona giuridica non esclude l’azione penale contro le persone fisiche autrici, istigatrici o concorrenti.

Recepimento

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 16 novembre 2010 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiambientediritto penaleresponsabilità delle persone giuridichesicurezza marittima

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.