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direttiva

Direttiva 2009/132

Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009 , che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata)

Normativa europea32009L0132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la disciplina unitaria delle esenzioni dall’IVA all’importazione per una serie di beni definiti e di ipotesi tipiche di importazione definitiva. Stabilisce, per ciascuna categoria, condizioni di ammissione, esclusioni, limiti quantitativi o temporali, obblighi di comunicazione e conseguenze in caso di cessione o destinazione diversa. Pur lasciando agli Stati membri margini rilevanti di applicazione pratica e prevenzione di abusi, la direttiva vincola al risultato di concedere le esenzioni previste al ricorrere dei presupposti. È inoltre previsto il coordinamento con la direttiva 2006/112/CE, l’aggiornamento annuale dei controvalori in valuta nazionale e l’abrogazione della direttiva 83/181/CEE.

Esenzione dall’IVA per talune importazioni definitive di beni, mediante definizione dell’ambito di applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE e delle relative modalità pratiche

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle importazioni definitive di beni nel territorio della Comunità/degli Stati membri in cui si applica la direttiva 2006/112/CE, quando tali beni fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista dalla tariffa doganale comune e rientrano nelle categorie espressamente elencate (beni personali, beni per matrimonio, successione, studenti, valore trascurabile, beni d’investimento trasferiti, prodotti agricoli, sostanze terapeutiche, beni per enti caritativi, relazioni internazionali, prospezione commerciale, esami e analisi, materiali accessori, carburanti, ecc.). Restano salve le esenzioni o agevolazioni specifiche mantenute dagli Stati membri sulla base di accordi internazionali o di regimi particolari previsti dagli articoli 93 e 94, nonché gli obblighi di recepimento delle direttive elencate nell’allegato II.

Esenzione dall’IVA per talune importazioni definitive di beni

La direttiva codifica la disciplina comunitaria delle franchigie IVA all’importazione per numerose categorie di beni introdotti definitivamente nella Comunità/negli Stati membri. Essa si coordina con la direttiva 2006/112/CE e conserva un impianto fortemente tipizzato: l’esenzione opera solo al ricorrere di condizioni oggettive e soggettive precise, con margini nazionali di dettaglio per prevenire abusi, fissare garanzie, limitare quantità e definire modalità applicative.

Finalità e impostazione generale

La direttiva nasce dall’esigenza di razionalizzare e codificare la precedente direttiva 83/181/CEE, senza modificarne la struttura sostanziale. Il legislatore UE sottolinea la necessità di mantenere, per l’IVA, un regime autonomo rispetto a quello doganale, pur nella massima possibile coerenza tra i due sistemi, e di concedere esenzioni solo quando non vi sia rischio di alterazione della concorrenza nel mercato interno.

Gli Stati membri devono quindi raggiungere il risultato dell’esenzione nei casi contemplati, ma possono fissare condizioni applicative finalizzate a:

  • garantire un’applicazione semplice e corretta;
  • prevenire elusioni, evasioni e abusi;
  • richiedere prove, garanzie o adempimenti amministrativi;
  • limitare quantitativamente talune esenzioni, ove espressamente previsto.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’articolo 1 delimita l’oggetto della direttiva: le esenzioni IVA all’importazione di cui all’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE e le modalità pratiche di attuazione richiamate dall’articolo 145.

L’articolo 2 fornisce definizioni fondamentali, tra cui:

  • importazioni, comprensive dell’immissione in consumo all’uscita da determinati regimi doganali o di ammissione temporanea/transito;
  • beni personali, intesi come beni destinati all’uso personale o familiare, con esclusione di beni a carattere commerciale;
  • prodotti alcolici;
  • Comunità, intesa come il territorio degli Stati membri cui si applica la direttiva 2006/112/CE.

Trasferimento di residenza normale

La disciplina più dettagliata riguarda i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la residenza normale nella Comunità. L’esenzione richiede, in sintesi:

  • possesso dei beni e, per quelli non consumabili, uso per almeno sei mesi prima della cessazione della residenza fuori della Comunità;
  • destinazione dei beni agli stessi usi nella nuova residenza;
  • residenza precedente fuori della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi, salvo deroga se era effettivamente intenzione dell’interessato soggiornarvi per almeno dodici mesi;
  • importazione, di regola, entro dodici mesi dal trasferimento di residenza, anche in più spedizioni.

Sono esclusi, tra gli altri:

  • prodotti alcolici;
  • tabacchi e prodotti del tabacco;
  • mezzi di trasporto a carattere commerciale;
  • materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni.

Per dodici mesi dalla dichiarazione di importazione definitiva, i beni non possono essere oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione senza preventiva comunicazione; in caso contrario, l’IVA diventa esigibile con l’aliquota vigente al momento dell’atto. Sono previste deroghe per importazione anticipata con impegno a stabilire la residenza entro sei mesi e garanzia, nonché per trasferimenti dovuti a impegni professionali o a circostanze politiche eccezionali.

Matrimonio e successioni

Per i beni importati in occasione del matrimonio, la direttiva esenta corredi, oggetti mobili anche nuovi e regali abituali, con regole specifiche sui valori dei regali (200 EUR, elevabili dagli Stati membri fino a 1.000 EUR per singolo regalo) e sulle finestre temporali di importazione (da due mesi prima a quattro mesi dopo il matrimonio, salvo circostanze eccezionali). Anche qui operano requisiti di residenza pregressa, prova del matrimonio e divieto di cessione nei dodici mesi successivi.

Per i beni acquisiti per successione, l’esenzione riguarda i beni personali acquisiti per successione legale o testamentaria da persona fisica residente nella Comunità, con un termine di due anni per l’importazione, prorogabile per circostanze particolari. La disciplina si estende, mutatis mutandis, alle successioni testamentarie a favore di persone giuridiche senza scopo di lucro stabilite nella Comunità.

Studenti e importazioni di modico valore

Gli alunni e studenti che soggiornano nella Comunità per studio possono importare in esenzione corredo, materiale di studio e oggetti mobili usati che arredano normalmente la camera, destinati all’uso personale per la durata degli studi. L’esenzione va concessa almeno una volta per anno scolastico.

Per le importazioni di valore trascurabile, il limite ordinario è fissato a 10 EUR di valore totale; gli Stati membri possono estendere l’esenzione fino a 22 EUR. È possibile escludere le vendite per corrispondenza. Restano esclusi alcolici, profumi, acqua da toletta, tabacchi e prodotti del tabacco.

Trasferimento di attività economica

Gli articoli 25-29 disciplinano l’esenzione per il trasferimento di beni d’investimento e altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente l’attività in un paese terzo per svolgere un’attività simile nella Comunità. Il regime richiede, tra l’altro, preesistente utilizzo dei beni per almeno dodici mesi, destinazione agli stessi usi, collegamento con un’attività non esente e coerenza con natura e dimensione dell’impresa.

Sono escluse le operazioni di trasferimento con fusione o assorbimento senza creazione di nuova attività e sono esclusi alcuni beni, come mezzi di trasporto non strumentali, provviste, combustibili, scorte e bestiame da commercio. L’importazione deve avvenire di regola entro dodici mesi dalla cessazione dell’attività nel paese terzo.

Settore agricolo e zone di frontiera

La direttiva contempla un regime agevolato per prodotti agricoli, dell’allevamento, dell’apicoltura, dell’orticoltura e della silvicoltura provenienti da fondi situati in paesi terzi o territori terzi in prossimità immediata del territorio della Comunità, coltivati da produttori agricoli con azienda in prossimità del confine. L’esenzione si estende anche a taluni cavalli di razza pura nati nel paese terzo da animali provenienti dalla Comunità.

La fruizione presuppone che i prodotti non abbiano subito trattamenti diversi da quelli post-raccolta o post-produzione e che l’importazione avvenga dal produttore agricolo o per suo conto. Regole analoghe valgono per prodotti della pesca e della piscicoltura in laghi e corsi d’acqua limitrofi, nonché per i beni destinati alla coltivazione di fondi situati nella Comunità ma coltivati da produttori con azienda nel paese terzo vicino; per questi ultimi lo Stato membro può subordinare l’esenzione alla reciprocità.

Sostanze terapeutiche, medicinali e ricerca sanitaria

Gli articoli 36-41 disciplinano le esenzioni per:

  • animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca;
  • sostanze terapeutiche di origine umana;
  • reattivi per gruppi sanguigni e tessutali;
  • sostanze di riferimento autorizzate dall’OMS per il controllo qualità dei medicinali;
  • prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria destinati ai partecipanti a manifestazioni sportive internazionali.

Per talune categorie sono richiesti certificati di conformità, etichettatura speciale e autorizzazione del destinatario da parte delle autorità competenti. L’esenzione è destinata a istituzioni o laboratori pubblici o privati autorizzati e vale solo per usi sanitari, scientifici o di controllo qualità, escludendo operazioni commerciali.

Enti caritativi, persone disabili e vittime di catastrofi

La direttiva dedica un ampio blocco agli enti caritativi o filantropici. Sono esenti i beni di prima necessità acquistati a titolo gratuito e distribuiti gratuitamente ai bisognosi, i beni gratuitamente inviati per raccolte fondi e i beni strumentali e il materiale d’ufficio destinati all’attività degli enti. Gli enti devono tenere scritture contabili idonee al controllo e fornire garanzie adeguate; sono esclusi alcolici, tabacchi, caffè, tè e veicoli a motore diversi dalle ambulanze.

Per i beni destinati alle persone disabili, l’esenzione copre beni concepiti per educazione, occupazione e promozione sociale dei non vedenti e delle altre persone fisicamente o psichicamente disabili, inclusi ricambi, accessori e utensili specifici. I beni non possono essere destinati ad altri usi; sono consentiti prestiti o locazioni senza scopo di lucro alle persone beneficiarie, mentre gli altri trasferimenti richiedono comunicazione preventiva e possono far sorgere l’IVA.

Per le vittime di catastrofi, l’esenzione riguarda i beni importati da enti autorizzati per la distribuzione gratuita o la messa a disposizione gratuita delle vittime, oltre ai beni destinati alle unità di pronto soccorso. I materiali di ricostruzione sono esclusi. La concessione richiede una decisione della Commissione adottata con procedura d’urgenza; in attesa, gli Stati membri colpiti possono autorizzare l’importazione con sospensione dell’IVA e impegno al pagamento se l’esenzione non viene concessa.

Relazioni internazionali e beni per capi di Stato

Sono esenti le decorazioni e ricompense onorifiche, i regali ricevuti o offerti nel quadro di visite ufficiali e i beni destinati all’uso di sovrani e capi di Stato durante soggiorni ufficiali nella Comunità. Le operazioni devono essere occasionali e prive di intento commerciale; per i regali ricevuti nel quadro di relazioni internazionali sono esclusi alcolici, tabacchi e prodotti del tabacco. L’esenzione per beni destinati a sovrani e capi di Stato può essere subordinata alla reciprocità.

Prospezione commerciale, esposizioni e campioni

La disciplina sui campioni e sul materiale pubblicitario esige che i campioni abbiano valore trascurabile e siano idonei solo a procurare ordinazioni, con possibilità per le autorità di imporre la loro definitiva inutilizzabilità. Gli stampati pubblicitari devono recare il nome dell’impresa, essere spediti in quantità limitata e non raggruppata; è prevista una deroga per spedizioni complessive fino a 1 kg di copie del medesimo documento. Sono inoltre esenti gli oggetti pubblicitari privi di valore commerciale inviati gratuitamente alla clientela.

Per esposizioni e manifestazioni consimili sono esenti piccoli campioni, beni per dimostrazione, materiali di scarso valore per allestimenti provvisori e stampati o oggetti pubblicitari distribuiti gratuitamente al pubblico, purché valore e quantità siano proporzionati all’evento. Sono esclusi alcolici, tabacco e carburanti per i beni espressamente indicati.

Esami, analisi e prove

I beni destinati a esami, analisi o prove tecniche o a ricerche industriali/commerciali sono esenti se, in linea di principio, sono interamente consumati o distrutti nel corso delle operazioni. Sono esclusi i beni usati per prove che costituiscono esse stesse promozione commerciale. Le quantità ammesse sono quelle strettamente necessarie e il termine per le operazioni è fissato dalle autorità competenti.

Se rimangono prodotti residui, questi possono essere distrutti, ceduti gratuitamente al fisco se consentito dal diritto nazionale o esportati fuori della Comunità; altrimenti si applica l’IVA all’importazione. È anche prevista la possibilità di ridurre i residui in cascami o rottami sotto controllo delle autorità, con tassazione corrispondente.

Documentazione, trasporto e beni di servizio

Tra le ulteriori categorie esenti figurano:

  • marchi, modelli, disegni e fascicoli per uffici di proprietà intellettuale;
  • documentazione turistica, con limite del 25 % di pubblicità commerciale privata;
  • ampia documentazione di vario genere a carattere ufficiale, giudiziario, bancario, elettorale, giornalistico, congressuale o tecnico;
  • materiali accessori per stivaggio e protezione delle merci durante il trasporto, se non normalmente riutilizzabili e con relativa contropartita inclusa nella base imponibile;
  • lettiere, foraggi e alimenti caricati a bordo per animali in viaggio;
  • carburanti nei serbatoi normali di veicoli e contenitori per usi speciali, entro limiti stabiliti o riducibili dagli Stati membri, nonché lubrificanti a bordo;
  • beni destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di cimiteri e monumenti per vittime di guerra;
  • bare, urne funerarie e ornamenti funebri, nonché fiori e corone portati da persone provenienti da paesi terzi per funerali o tombe, a condizione che l’importazione non abbia carattere commerciale.

Per i carburanti sono previste definizioni tecniche di autoveicolo commerciale, autoveicolo da turismo, serbatoi normali e contenitori per usi speciali, oltre al divieto di utilizzo su veicolo diverso, prelievo o cessione, con conseguente recupero dell’IVA in caso di violazione.

Prova, valuta, deroghe e clausole di salvaguardia

L’articolo 91 impone all’importatore l’onere di fornire prova soddisfacente del rispetto delle condizioni previste per ogni esenzione. L’articolo 92 disciplina l’adeguamento annuale in moneta nazionale dei limiti espressi in euro: il cambio da utilizzare è quello del primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal 1° gennaio successivo; gli Stati membri possono arrotondare gli importi e mantenere invariati quelli la cui variazione sia inferiore al 5 % o comporti una riduzione.

L’articolo 93 consente di mantenere privilegi e immunità derivanti da accordi di cooperazione culturale, scientifica o tecnica, esenzioni frontalieri e determinate esenzioni in materia di aviazione civile. L’articolo 94 fa salve, in attesa di disciplina UE, le esenzioni accordate ai marittimi e ai lavoratori che rientrano nel paese d’origine dopo almeno sei mesi all’estero per attività professionale.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

La direttiva è rivolta agli Stati membri e, in quanto tale, deve essere recepita nell’ordinamento nazionale nei termini previsti per le norme richiamate e secondo gli strumenti nazionali prescelti. L’articolo 95 impone agli Stati membri di informare la Commissione delle misure di attuazione adottate, anche mediante semplice rinvio alle disposizioni identiche del regolamento (CEE) n. 918/83.

L’articolo 96 abroga la direttiva 83/181/CEE, lasciando impregiudicati gli obblighi di recepimento relativi alle direttive elencate nell’allegato II, parte B. L’articolo 97 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 98 indica come destinatari gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, criterio generale e margine nazionale

L’articolo 1 definisce l’ambito delle esenzioni IVA all’importazione di cui all’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, nonché le modalità pratiche di applicazione di cui all’articolo 145. Gli Stati membri devono accordare le esenzioni secondo condizioni fissate da loro per assicurare applicazione semplice e corretta e prevenire elusioni, evasioni e abusi, in attuazione degli articoli 131 e 143 della direttiva 2006/112/CE.

Definizioni generali

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "importazioni", "beni personali", "effetti e oggetti mobili", "prodotti alcolici" e "Comunità". I beni personali non devono presentare carattere commerciale né essere destinati a un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE; sono tuttavia compresi gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio professionale.

Trasferimento di residenza normale nella Comunità

Gli articoli 3-11 disciplinano l’esenzione per i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la residenza normale nella Comunità. Occorre, salvo casi particolari, che i beni siano stati posseduti e, se non consumabili, utilizzati per almeno sei mesi prima del trasferimento (art. 4), che l’interessato abbia avuto la residenza fuori della Comunità per almeno dodici mesi consecutivi, salvo deroga per effettiva intenzione di soggiorno minimo (art. 5), e che l’importazione avvenga di regola entro dodici mesi dal trasferimento (art. 7). Sono esclusi prodotti alcolici, tabacchi, mezzi di trasporto a carattere commerciale e materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili; può essere esclusa anche parte dei veicoli ad uso misto (art. 6). Per dodici mesi dall’importazione è vietata la cessione, locazione, pegno o prestito senza comunicazione preventiva, pena IVA (art. 8). Sono previste deroghe per importazione anticipata con impegno e garanzia (art. 9), per trasferimento successivo per motivi professionali (art. 10) e per circostanze politiche eccezionali (art. 11).

Beni importati in occasione di matrimonio

Gli articoli 12-16 prevedono l’esenzione per corredi, oggetti mobili anche nuovi e regali abituali di matrimonio destinati a chi trasferisce la residenza nella Comunità in occasione del matrimonio. I regali sono esenti fino a 200 EUR, con facoltà per gli Stati membri di elevare il limite fino a 1.000 EUR per singolo regalo. Sono richiesti residenza fuori della Comunità da almeno dodici mesi e prova del matrimonio, salvo deroga per intenzione effettiva di soggiorno minimo; sono esclusi alcolici, tabacchi e prodotti del tabacco. L’esenzione vale, salvo circostanze eccezionali, per importazioni da due mesi prima a quattro mesi dopo il matrimonio e, per dodici mesi, vieta cessioni o prestiti senza comunicazione preventiva, con applicazione dell’IVA in caso di violazione.

Beni acquisiti per successione

Gli articoli 17-20 esentano i beni personali acquisiti per successione legale o testamentaria da una persona fisica residente nella Comunità. Sono esclusi alcolici, tabacchi, mezzi di trasporto a carattere commerciale, materiali professionali diversi dagli strumenti portatili, scorte di materie prime e prodotti lavorati o semilavorati, bestiame vivo e scorte agricole oltre il normale approvvigionamento familiare. L’importazione deve avvenire entro due anni dall’entrata in possesso dei beni, con possibile proroga per circostanze particolari; la disciplina si applica mutatis mutandis anche alle successioni testamentarie a favore di persone giuridiche senza scopo di lucro stabilite nella Comunità.

Corredo e oggetti per studenti

L’articolo 21 esenta corredo, necessario per gli studi e oggetti mobili usati che arredano normalmente la stanza di uno studente, purché appartenenti ad alunni o studenti che soggiornano nella Comunità per studiare e destinati al loro uso personale durante gli studi. L’articolo 22 prevede che l’esenzione sia concessa almeno una volta per anno scolastico.

Importazioni di valore trascurabile

L’articolo 23 esenta le importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 EUR; gli Stati membri possono estendere l’esenzione ai beni tra 10 e 22 EUR. Possono tuttavia escludere i beni importati nell’ambito di vendite per corrispondenza. Sono esclusi alcolici, profumi, acqua da toletta, tabacchi e prodotti del tabacco (art. 24).

Trasferimento di attività economica

Gli articoli 25-29 consentono agli Stati membri di esentare beni d’investimento e altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente l’attività in un paese terzo o territorio terzo per esercitare un’attività simile nella Comunità, previa dichiarazione anticipata di inizio attività ai sensi dell’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. L’esenzione richiede, in linea generale, uso dei beni per almeno dodici mesi prima della cessazione, destinazione agli stessi usi, collegamento con un’attività non esente e coerenza con natura e dimensione dell’impresa; gli Stati membri possono escludere beni su cui si sono avvalsi dell’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. Sono escluse le imprese trasferite per fusione o assorbimento senza nuova attività e diversi beni, tra cui mezzi di trasporto non produttivi, provviste, combustibili, scorte e bestiame da commercio. L’importazione deve avvenire, di regola, entro dodici mesi dalla cessazione dell’attività nel paese terzo.

Prodotti agricoli e prodotti per coltivazione in aree di frontiera

Gli articoli 30-35 esentano prodotti agricoli, di allevamento, apicoltura, orticoltura o silvicoltura provenienti da fondi in paese terzo o territorio terzo in prossimità del territorio della Comunità e coltivati da produttori agricoli con azienda vicina al confine. L’esenzione vale anche per cavalli di razza pura nati nel paese terzo da animale esportato temporaneamente per il parto. I prodotti di allevamento devono provenire da animali allevati, acquistati o importati secondo le condizioni generali di imposizione dello Stato membro d’importazione; i prodotti non devono aver subito trattamenti diversi da quelli post-raccolta e devono essere importati dal produttore o per suo conto. Analoga disciplina si applica, mutatis mutandis, a prodotti della pesca e della piscicoltura in laghi e corsi d’acqua limitrofi. Sono inoltre esenti sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali destinati a fondi situati nella Comunità in prossimità immediata di un paese terzo, con limite alle quantità necessarie; lo Stato membro può subordinare l’esenzione alla reciprocità.

Sostanze terapeutiche, medicinali e materiali sanitari

Gli articoli 36-41 disciplinano l’esenzione per animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca, per sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per gruppi sanguigni e tessutali, per sostanze di riferimento OMS per il controllo qualità dei medicinali e per prodotti farmaceutici per manifestazioni sportive internazionali. Sono previste destinazioni soggettive specifiche: istituti pubblici o privati di insegnamento o ricerca autorizzati dalle autorità competenti, organismi o laboratori autorizzati per scopi sanitari o scientifici, nonché destinatari autorizzati a ricevere spedizioni di riferimento OMS. Per le sostanze terapeutiche e i reattivi sono richiesti certificato di conformità ed etichettatura speciale; l’esenzione comprende anche imballaggi speciali, solventi e accessori necessari.

Beni per enti caritativi, persone disabili e vittime di catastrofi

Gli articoli 42-57 disciplinano tre sottocategorie. Per gli enti caritativi o filantropici, sono esenti i beni di prima necessità distribuiti gratuitamente ai bisognosi, i beni inviati gratuitamente per raccolte fondi e i beni strumentali e materiale d’ufficio destinati al funzionamento degli enti; sono esclusi alcolici, tabacchi, caffè, tè e veicoli a motore diversi dalle ambulanze (artt. 43-47). Per le persone disabili, sono esenti i beni appositamente concepiti per educazione, occupazione e promozione sociale dei non vedenti e di altre persone disabili, compresi ricambi, accessori e utensili; sono previsti limiti d’uso, possibilità di prestito o locazione senza fini di lucro alle persone interessate e obbligo di informare l’autorità in caso di perdita dei requisiti, con recupero dell’IVA se il bene è destinato ad altri usi (artt. 48-50). Per le vittime di catastrofi, sono esenti i beni importati da enti autorizzati per distribuzione gratuita o messa a disposizione gratuita alle vittime, nonché i beni per le unità di pronto soccorso; sono esclusi i materiali di ricostruzione delle aree sinistrate. La concessione è subordinata a decisione della Commissione adottata con procedura d’urgenza su domanda dello Stato membro o degli Stati membri interessati, ma gli Stati colpiti possono nel frattempo autorizzare l’importazione con sospensione dell’IVA e impegno al pagamento in caso di mancata esenzione. Anche qui valgono obblighi contabili, limiti ai trasferimenti e regole di recupero dell’IVA (artt. 51-57).

Relazioni internazionali e beni per capi di Stato

Gli articoli 58-62 prevedono esenzioni per decorazioni e ricompense onorifiche, regali ricevuti nel quadro di visite ufficiali e beni destinati all’uso di sovrani e capi di Stato. Le operazioni devono essere prive di carattere commerciale e accompagnate da prove ritenute sufficienti dalle autorità competenti. Sono esclusi alcolici, tabacchi e prodotti del tabacco per i regali nelle relazioni internazionali. L’esenzione per i beni di sovrani e capi di Stato può essere subordinata alla reciprocità.

Prospezione commerciale, campioni e pubblicità

Gli articoli 63-71 regolano campioni di valore trascurabile, stampati e oggetti pubblicitari, nonché beni utilizzati o consumati in esposizioni e manifestazioni simili. I campioni devono essere inutilizzabili per fini diversi dalla promozione e possono essere resi definitivamente inutilizzabili dalle autorità competenti; gli stampati pubblicitari devono indicare il nome dell’impresa, essere in esemplari limitati e non raggruppati, con deroga per spedizioni fino a 1 kg. Per fiere ed eventi simili sono ammessi piccoli campioni, beni per dimostrazione, materiali di scarso valore per allestimenti e materiale pubblicitario, purché il valore e la quantità siano proporzionati all’evento. Sono esclusi alcolici, tabacco e carburanti per alcuni di tali beni.

Esami, analisi e prove

Gli articoli 72-78 prevedono l’esenzione per beni destinati a esami, analisi o prove per determinare composizione, qualità o caratteristiche tecniche, o per ricerche industriali o commerciali. I beni devono, in linea di principio, essere interamente consumati o distrutti; in alternativa, i residui possono essere distrutti, ceduti al fisco se previsto dal diritto nazionale, oppure esportati fuori dalla Comunità. È esclusa l’esenzione per beni usati in prove che sono di per sé operazioni di promozione commerciale. Le quantità sono limitate a quelle strettamente necessarie e i termini per le operazioni sono fissati dalle autorità competenti; in caso di residui non gestiti secondo l’articolo 76, si applica l’IVA all’importazione.

Documentazione, materiali tecnici e taluni oggetti vari

Gli articoli 79-82 esentano marchi, modelli, disegni e fascicoli di deposito destinati agli uffici di tutela della proprietà intellettuale; documentazione a carattere turistico con limiti di pubblicità commerciale privata pari al 25 %; documentazione varia di carattere ufficiale, giudiziario, bancario, elettorale, di agenzia stampa, di organismi internazionali e di altri soggetti; e materiale accessorio per stivaggio e protezione delle merci durante il trasporto, purché non riutilizzabile e con contropartita inclusa nella base imponibile all’importazione.

Beni di consumo e materiali di trasporto

Gli articoli 83-88 esentano lettiere, foraggi e alimenti caricati a bordo dei mezzi di trasporto per animali durante il viaggio, carburanti nei serbatoi normali di autoveicoli, motocicli e contenitori per usi speciali, entro limiti che gli Stati membri possono ridurre, e lubrificanti a bordo per il normale funzionamento. Sono previste definizioni di autoveicolo commerciale, autoveicolo da turismo, serbatoi normali e contenitore per usi speciali. Il carburante non può essere utilizzato su veicolo diverso, prelevato o ceduto; in caso di violazione si applica l’IVA. Sono inoltre esenti beni per la costruzione e manutenzione di monumenti e cimiteri di vittime di guerra e, infine, bare, urne funerarie e ornamenti funebri, secondo gli articoli 89 e 90.

Disposizioni generali: prova, conversione, deroghe e rapporti con altri atti

L’articolo 91 impone all’interessato di fornire prova soddisfacente del rispetto delle condizioni previste per l’esenzione. L’articolo 92 stabilisce che il controvalore in moneta nazionale dell’euro sia fissato annualmente in base ai tassi del primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal 1° gennaio successivo; gli Stati membri possono arrotondare gli importi e mantenere invariati quelli la cui variazione sia inferiore al 5 % o comporti una riduzione. L’articolo 93 consente il mantenimento di privilegi e immunità derivanti da accordi di cooperazione culturale, scientifica o tecnica, di esenzioni frontalieri e di esenzioni derivanti da accordi in materia di aviazione civile. L’articolo 94 fa salve, fino alla disciplina UE, le esenzioni per marittimi e lavoratori che rientrano nel paese d’origine dopo almeno sei mesi all’estero per ragioni professionali.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 95 impone agli Stati membri di informare la Commissione delle disposizioni adottate per l’applicazione della direttiva, eventualmente mediante semplice rinvio alle disposizioni identiche del regolamento (CEE) n. 918/83. L’articolo 96 abroga la direttiva 83/181/CEE, con salvezza degli obblighi di recepimento relativi alle direttive elencate nell’allegato II, parte B, e prevede che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III. L’articolo 97 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 98 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

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