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Direttiva 2009/126

Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

Normativa europea32009L0126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce un quadro armonizzato minimo per ridurre le emissioni di vapori di benzina prodotte durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Impone agli Stati membri di far installare sistemi di recupero di fase II in determinate stazioni nuove, ristrutturate o ad alto flusso, fissando anche standard minimi di efficienza, controlli periodici e obblighi informativi verso i consumatori. Prevede inoltre sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive, un riesame della Commissione entro il 31 dicembre 2014 e la possibilità di mantenere o introdurre misure più rigorose.

Direttiva sulla riduzione delle emissioni di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, mediante l’installazione e il controllo di sistemi di recupero di fase II.

Ambito di applicazione

Si applica alle stazioni di servizio nell’Unione europea, distinguendo tra stazioni di servizio nuove, esistenti oggetto di ristrutturazione completa ed esistenti con elevato flusso annuo di benzina. Riguarda anche l’installazione, l’efficienza e il controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II. Sono escluse le stazioni di servizio utilizzate esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore. La direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di recepimento entro il 1o gennaio 2012; alcune prescrizioni operative si applicano dalla data in cui i sistemi diventano obbligatori ai sensi dell’articolo 3.

Direttiva 2009/126/CE sulla fase II del recupero di vapori di benzina nelle stazioni di servizio

La direttiva istituisce un livello minimo armonizzato nell’Unione per ridurre le emissioni di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore. Essa si inserisce nel quadro delle politiche europee sulla qualità dell’aria e sulla riduzione dei COV, riconoscendo la natura transfrontaliera dell’inquinamento atmosferico e la necessità di misure comuni, pur lasciando agli Stati membri margini nella scelta delle modalità attuative.

Obiettivi ambientali e ratio dell’intervento

La finalità centrale è la riduzione dei vapori di benzina immessi nell’atmosfera durante il rifornimento nelle stazioni di servizio, con benefici per salute umana e ambiente. I considerando richiamano:

  • il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente;
  • gli obiettivi di riduzione dei COV previsti dai protocolli internazionali richiamati;
  • la connessione tra COV, ozono troposferico e qualità dell’aria;
  • l’esigenza di integrare e completare la fase I del recupero dei vapori prevista dalla direttiva 94/63/CE.

La direttiva mira anche a evitare distorsioni e a favorire un livello minimo uniforme nell’Unione, considerando che molti Stati membri avevano già introdotto requisiti nazionali, ma mancava una disciplina comunitaria specifica per la fase II.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le stazioni di servizio nell’Unione europea e, in particolare, le attrezzature di recupero dei vapori di benzina di fase II installate presso tali impianti. Il meccanismo normativo distingue tra:

  • stazioni di servizio nuove;
  • stazioni di servizio esistenti oggetto di ristrutturazione completa;
  • stazioni di servizio esistenti con flusso annuo elevato.

Sono escluse le stazioni di servizio utilizzate esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore. La direttiva prevede inoltre che taluni obblighi si attivino dalla data in cui i sistemi diventano obbligatori ai sensi dell’articolo 3.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 fornisce le definizioni necessarie per l’applicazione uniforme della disciplina. Tra le più rilevanti per gli operatori:

  • "stazione di servizio esistente" e "stazione di servizio nuova" sono qualificate in base alla data del 1o gennaio 2012 e alla presenza di autorizzazioni specifiche di progettazione, licenza di costruzione o di esercizio;
  • il "sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina" è l’attrezzatura che cattura i vapori spostati dal serbatoio del veicolo durante il rifornimento e li trasferisce nella cisterna della stazione o li riconvoglia al distributore per la rivendita;
  • l’"efficienza della cattura" è espressa in percentuale rispetto ai vapori che sarebbero stati emessi in assenza del sistema;
  • il "rapporto vapori/benzina" misura il volume di vapori che passano attraverso il sistema rispetto alla benzina distribuita;
  • il "flusso" è la quantità totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili nella stazione.

Obblighi di installazione per le stazioni di servizio

L’articolo 3 contiene il nucleo operativo della direttiva. Gli Stati membri devono assicurare l’installazione di sistemi di fase II:

  • nelle stazioni nuove, se il flusso effettivo o previsto supera 500 m3/anno;
  • nelle stazioni nuove situate in edifici utilizzati permanentemente come luoghi di residenza o di lavoro, se il flusso effettivo o previsto supera 100 m3/anno;
  • nelle stazioni esistenti oggetto di ristrutturazione completa, al momento della ristrutturazione, con le stesse soglie di 500 m3/anno e 100 m3/anno;
  • in tutte le stazioni esistenti con flusso superiore a 3 000 m3/anno, entro il 31 dicembre 2018.

La direttiva quindi combina un approccio immediato per le nuove installazioni e le ristrutturazioni, con un obbligo differito per gli impianti esistenti più grandi.

Standard tecnici minimi di recupero

Dal momento in cui i sistemi diventano obbligatori, l’articolo 4 impone standard minimi uniformi:

  • efficienza di cattura pari o superiore all’85%, certificata dal costruttore secondo norme tecniche pertinenti, procedure di omologazione europee oppure, in mancanza, norme nazionali;
  • se i vapori recuperati sono trasferiti in una cisterna di stoccaggio nella stazione, il rapporto vapori/benzina deve essere compreso tra 0,95 e 1,05.

Questi requisiti operano come standard di risultato: gli Stati membri devono garantirne il rispetto, pur potendo fare ricorso a diversi strumenti tecnici e procedurali per la certificazione e il controllo.

Controlli periodici, verifiche e controllo automatico

L’articolo 5 disciplina la sorveglianza dell’effettiva funzionalità dei sistemi:

  • la verifica dell’efficienza di cattura in servizio deve avvenire almeno una volta all’anno;
  • la verifica può essere eseguita controllando il rapporto vapori/benzina in condizioni di simulazione di flusso di benzina oppure mediante altro metodo adeguato;
  • in caso di installazione di un sistema di controllo automatico, la verifica è almeno una volta ogni tre anni.

Il sistema di controllo automatico deve:

  • rilevare automaticamente i guasti nel corretto funzionamento del sistema di fase II e del sistema di controllo stesso;
  • indicare i guasti al gestore della stazione di servizio;
  • arrestare automaticamente il flusso di benzina dal distributore difettoso se il guasto non è riparato entro sette giorni.

La direttiva, nei considerando, lascia agli Stati membri la possibilità di affidare i controlli a servizi ufficiali di ispezione, all’operatore o a terzi. È inoltre richiamata, per le ispezioni ufficiali, la raccomandazione 2001/331/CE sui criteri minimi per le ispezioni ambientali.

Informazione al consumatore

Sempre ai sensi dell’articolo 5, quando una stazione di servizio è dotata di un sistema di fase II, deve essere esposto sul distributore o nelle sue vicinanze un cartello, un adesivo o altra forma di notifica idonea a informare i consumatori. Si tratta di un obbligo di trasparenza verso l’utenza, non meramente facoltativo.

Sanzioni e attuazione nazionale

L’articolo 6 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni per le violazioni delle norme nazionali di recepimento e di adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni devono essere:

  • effettive;
  • proporzionate;
  • dissuasive.

Le relative disposizioni dovevano essere comunicate alla Commissione entro il 1o gennaio 2012, con notifica tempestiva di ogni modifica successiva.

Riesame della Commissione e possibili sviluppi futuri

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione deve riesaminare l’attuazione della direttiva, concentrandosi in particolare su:

  • la soglia di 100 m3/anno;
  • la rilevazione della conformità in servizio dei sistemi di fase II;
  • la necessità di dispositivi di controllo automatico.

All’esito del riesame, la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, presentare una proposta legislativa.

Adeguamenti tecnici e ruolo della normazione

L’articolo 8 consente l’adozione di metodi e norme armonizzati per gli articoli 4 e 5. Se necessario per assicurare coerenza con le norme elaborate dal CEN, tali articoli possono essere adattati al progresso tecnico, salvo il nucleo rigido costituito:

  • dall’efficienza della cattura dei vapori;
  • dal rapporto vapori/benzina;
  • dai termini previsti all’articolo 5.

Le misure aventi carattere non essenziale sono adottate mediante procedura di regolamentazione con controllo, ai sensi della decisione 1999/468/CE.

Recepimento, decorrenza ed effetti sul diritto interno

La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono recepirla entro il 1o gennaio 2012 adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie.

Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Devono inoltre essere trasmessi alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Spazio per misure nazionali più rigorose

Poiché la direttiva è adottata sulla base dell’articolo 175 del trattato, essa non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose, purché compatibili con il trattato. Tali misure devono essere notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 176 del trattato.

Indicazioni operative per professionisti

Per avvocati e commercialisti, gli aspetti più rilevanti sono:

  • la classificazione degli impianti in funzione del flusso annuo e della natura nuova/esistente/ristrutturata;
  • la verifica delle soglie di 500 m3/anno, 100 m3/anno e 3 000 m3/anno;
  • la programmazione degli investimenti e degli adeguamenti tecnici in vista delle scadenze;
  • l’adeguamento dei processi di controllo, certificazione e documentazione;
  • la predisposizione di sistemi di compliance per sanzioni, informazione al consumatore e tracciamento degli obblighi nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Obiettivo e finalità

La direttiva mira a ridurre la quantità di vapori di benzina emessi nell’atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (articolo 1). I considerando richiamano la tutela della qualità dell’aria, la riduzione dei COV e la natura transfrontaliera dell’inquinamento atmosferico.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, benzina, vapori di benzina, stazione di servizio, stazione di servizio esistente e nuova, sistema di fase II del recupero dei vapori, efficienza della cattura, rapporto vapori/benzina e flusso annuo di benzina scaricata da cisterne mobili.

Obbligo di installazione dei sistemi di fase II

Gli Stati membri devono assicurare che le stazioni di servizio nuove siano dotate di sistema di fase II se il flusso effettivo o previsto supera 500 m3/anno oppure supera 100 m3/anno e la stazione è situata in edifici usati permanentemente come luoghi di residenza o lavoro (articolo 3, paragrafo 1). La stessa regola vale per le stazioni esistenti oggetto di ristrutturazione completa al momento della ristrutturazione (articolo 3, paragrafo 2). Tutte le stazioni di servizio esistenti con flusso superiore a 3 000 m3/anno devono essere equipaggiate entro il 31 dicembre 2018 (articolo 3, paragrafo 3).

Esclusione per le stazioni dedicate ai nuovi veicoli

I requisiti di installazione di cui all’articolo 3 non si applicano alle stazioni di servizio utilizzate esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore (articolo 3, paragrafo 4).

Standard minimi di recupero

Dal momento in cui i sistemi di fase II diventano obbligatori ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri devono assicurare un’efficienza di cattura pari o superiore all’85 %, certificata dal costruttore secondo norme tecniche pertinenti, procedure di omologazione europee o, in mancanza, norme nazionali (articolo 4, paragrafo 1). Se i vapori recuperati sono trasferiti in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio, il rapporto vapori/benzina deve essere compreso tra 0,95 e 1,05 (articolo 4, paragrafo 2).

Controlli periodici e dispositivi automatici

Gli Stati membri devono garantire la verifica almeno annuale dell’efficienza di cattura in servizio dei sistemi di fase II, mediante controllo del rapporto vapori/benzina, in simulazione di flusso o con altro metodo adeguato (articolo 5, paragrafo 1). In caso di sistema di controllo automatico, la verifica è almeno triennale; il sistema deve rilevare i guasti, segnalarli al gestore e arrestare automaticamente il flusso dal distributore difettoso se il guasto non è riparato entro sette giorni (articolo 5, paragrafo 2).

Informazione al consumatore

Quando una stazione di servizio ha installato un sistema di fase II, gli Stati membri devono assicurare che sul distributore o nelle sue vicinanze sia esposto un cartello, adesivo o altra notifica che informi i consumatori (articolo 5, paragrafo 3).

Sanzioni nazionali

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni per le violazioni delle norme nazionali di recepimento e adottare tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; le relative disposizioni dovevano essere notificate alla Commissione entro il 1o gennaio 2012, con aggiornamento tempestivo delle modifiche (articolo 6).

Riesame della Commissione

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione deve riesaminare l’attuazione della direttiva, con particolare attenzione alla soglia di 100 m3/anno, alla rilevazione della conformità in servizio dei sistemi di fase II e alla necessità di dispositivi di controllo automatico. I risultati devono essere comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio, con eventuale proposta legislativa (articolo 7).

Adeguamenti tecnici e armonizzazione

Possono essere adottati metodi e norme armonizzati per gli articoli 4 e 5; se necessario per la coerenza con le norme CEN, tali articoli, salvo l’efficienza di cattura, il rapporto vapori/benzina e i termini di cui all’articolo 5, possono essere adattati al progresso tecnico. Le misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e la decisione 1999/468/CE (articolo 8).

Recepimento e termine di trasposizione

Gli Stati membri devono adottare entro il 1o gennaio 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione (articolo 10, paragrafo 1). Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno (articolo 10, paragrafi 1 e 2).

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri (articoli 11 e 12).

Margine di discrezionalità degli Stati membri

Gli Stati membri conservano margini di scelta nella forma e nei mezzi di recepimento, nella scelta dei soggetti incaricati dei controlli (servizi ufficiali, operatore o terzo), nell’eventuale utilizzo di norme nazionali in assenza di norme tecniche o procedure europee, e nella possibilità di mantenere o introdurre misure più rigorose compatibili con il trattato, con obbligo di notifica alla Commissione (considerando 16 e articolo 4, paragrafo 1; articolo 5, paragrafo 1; articolo 8; articolo 10).

Come è indicizzato

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