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Direttiva 2009/128

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro comune per ridurre i rischi e gli impatti dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente, promuovendo al contempo la difesa integrata e le alternative non chimiche. Il nucleo dell’atto è affidato a piani d’azione nazionali, formazione e certificazione degli operatori, controlli sulle attrezzature, limiti all’irrorazione aerea e regole per aree e usi specifici. Gli Stati membri dispongono di margini di attuazione significativi, ma devono raggiungere risultati minimi vincolanti e rispettare scadenze puntuali di recepimento e applicazione.

Quadro comune per l’azione dell’Unione ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, con riduzione dei rischi per salute umana e ambiente e promozione della difesa integrata e di tecniche alternative.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 3, punto 10, lettera a), e lascia impregiudicata ogni altra normativa comunitaria pertinente. Le disposizioni non impediscono agli Stati membri di applicare il principio di precauzione per limitare o vietare l’uso di pesticidi in circostanze o aree specifiche. Le misure riguardano in particolare utilizzatori professionali, distributori, consulenti, autorità competenti e, per alcuni profili, anche utilizzatori non professionali; la direttiva richiama inoltre specifiche aree sensibili, attrezzature di applicazione, irrorazione aerea, tutela delle acque e difesa integrata.

Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi

La direttiva istituisce un quadro comune di azione dell’Unione volto a ridurre i rischi e gli impatti dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente, promuovendo la difesa integrata e le tecniche alternative non chimiche. Il testo si colloca nel più ampio contesto della strategia ambientale dell’Unione e si coordina con la disciplina su acque, habitat, uccelli, residui, prodotti fitosanitari, rifiuti e sicurezza sul lavoro.

Obiettivi e logica dell’intervento

L’atto persegue un obiettivo di risultato: realizzare un uso sostenibile dei pesticidi attraverso la diminuzione dell’esposizione e dei rischi, senza sostituirsi integralmente alle discipline settoriali già esistenti. La direttiva privilegia strumenti di programmazione nazionale, formazione degli operatori, controllo tecnico delle attrezzature, restrizioni per gli usi più critici e monitoraggio basato su indicatori.

I considerando chiariscono che:

  • i piani d’azione nazionali sono lo strumento centrale di attuazione;
  • gli strumenti economici possono essere utilizzati dagli Stati membri, ma la scelta resta nazionale e soggetta alle regole sugli aiuti di Stato;
  • la direttiva è complementare ad altra normativa UE e non la pregiudica;
  • la difesa integrata è obbligatoria quanto ai principi, mentre le modalità di attuazione sono rimesse alla sussidiarietà;
  • gli indicatori armonizzati servono a misurare i progressi a livello nazionale e UE.

Ambito di applicazione e definizioni rilevanti

L’articolo 2 circoscrive l’ambito ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari ai sensi della definizione rinviata all’articolo 3, punto 10, lettera a). La direttiva non ostacola l’applicazione del principio di precauzione da parte degli Stati membri per limitare o vietare pesticidi in contesti specifici.

L’articolo 3 è essenziale per gli operatori:

  • "utilizzatore professionale" include operatori, tecnici, imprenditori e lavoratori autonomi;
  • "distributore" comprende rivenditori all’ingrosso e al dettaglio, venditori e fornitori;
  • "consulente" è il soggetto che fornisce consulenza professionale sulla difesa fitosanitaria e sull’uso sicuro;
  • "attrezzatura per l’applicazione" comprende anche gli accessori essenziali;
  • "difesa integrata" è definita in termini sostanziali come combinazione di metodi per mantenere l’uso dei prodotti fitosanitari a livelli giustificati economicamente ed ecologicamente;
  • "indicatori di rischio" sono gli strumenti di misurazione dei rischi per salute e ambiente;
  • "metodi non chimici" includono tecniche agronomiche, fisiche, meccaniche e biologiche;
  • il termine "pesticida" comprende i prodotti fitosanitari e, nella definizione della direttiva, anche i biocidi.

Piani d’azione nazionali

L’articolo 4 impone a ciascuno Stato membro di adottare piani d’azione nazionali con obiettivi quantitativi, misure, tempi e indicatori per ridurre rischi e impatti e per favorire la diffusione della difesa integrata e delle tecniche alternative. I piani possono riguardare, tra l’altro, protezione dei lavoratori, tutela dell’ambiente, residui, tecniche specifiche e colture specifiche.

I piani devono inoltre:

  • contenere indicatori per controllare l’uso di prodotti con sostanze attive di particolare preoccupazione;
  • prevedere tempi e obiettivi di riduzione dell’uso, anche intermedi o definitivi, quando la riduzione dell’impiego sia il mezzo adeguato per ridurre il rischio;
  • illustrare come saranno attuate le misure degli articoli da 5 a 15;
  • tener conto di altri piani o misure UE, ad esempio quelli previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

Scadenze principali:

  • entro il 14 dicembre 2012 i piani devono essere trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri;
  • i piani devono essere riesaminati almeno ogni cinque anni;
  • le modifiche sostanziali devono essere comunicate tempestivamente;
  • entro il 14 dicembre 2014 la Commissione deve presentare una relazione sui piani nazionali;
  • entro il 14 dicembre 2018 deve presentare una seconda relazione sull’esperienza acquisita, eventualmente accompagnata da proposte legislative.

Il pubblico deve poter accedere alle informazioni trasmesse, e si applicano le regole di partecipazione del pubblico della direttiva 2003/35/CE.

Formazione, certificazione e vendita

L’articolo 5 obbliga gli Stati membri a garantire che utilizzatori professionali, distributori e consulenti abbiano accesso a formazione adeguata, sia di base sia di aggiornamento, tramite organismi designati dalle autorità competenti. La formazione deve coprire le materie dell’allegato I, calibrate sul ruolo di ciascun soggetto.

Entro il 14 dicembre 2013 gli Stati membri devono istituire sistemi di certificazione e designare le autorità responsabili. I certificati attestano almeno una conoscenza sufficiente delle materie di formazione e devono prevedere procedure di rilascio, rinnovo e revoca.

L’articolo 6 disciplina la vendita:

  • i distributori devono avere personale sufficiente certificato, disponibile al momento della vendita per fornire informazioni su rischi e sicurezza;
  • la vendita di pesticidi autorizzati per uso professionale deve essere limitata ai soggetti in possesso del certificato;
  • per gli utilizzatori non professionali devono essere fornite informazioni generali su rischi, manipolazione, stoccaggio e smaltimento, con attenzione alle alternative a basso rischio;
  • i microdistributori di soli prodotti per uso non professionale possono essere esentati se non vendono prodotti particolarmente pericolosi.

Le misure centrali di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, devono essere istituite entro il 14 dicembre 2015.

Informazione e sensibilizzazione del pubblico

L’articolo 7 richiede misure volte a informare la popolazione e a sostenere programmi di sensibilizzazione, con diffusione di informazioni accurate ed equilibrate sui pesticidi, sui loro effetti acuti e cronici e sulle alternative non chimiche. Gli Stati membri devono anche istituire sistemi di raccolta di informazioni sui casi di avvelenamento acuto e, ove disponibili, sugli sviluppi di avvelenamento cronico nei gruppi esposti in modo regolare.

Entro il 14 dicembre 2012 la Commissione, insieme agli Stati membri, deve elaborare un documento di orientamento strategico sul controllo e sulla sorveglianza dell’impatto dei pesticidi su salute e ambiente.

Ispezione delle attrezzature per l’applicazione

L’articolo 8 impone che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi usate professionalmente siano sottoposte a ispezioni periodiche. L’intervallo non può superare cinque anni fino al 2020 e tre anni successivamente. Entro il 14 dicembre 2016 tutte le attrezzature devono essere state ispezionate almeno una volta; dopo tale data, l’uso professionale è consentito solo per attrezzature con ispezione positiva.

Sono previste deroghe per:

  • attrezzature non impiegate per l’irrorazione;
  • attrezzature portatili o irroratori a spalla;
  • ulteriori attrezzature di utilizzo molto limitato, individuate nel piano nazionale.

Non sono mai considerate di utilizzo molto limitato:

  • attrezzature montate su treni o aeromobili;
  • irroratori a barra superiori a 3 m, compresi quelli montati su attrezzature per la semina.

Le attrezzature conformi a norme armonizzate sono presumibilmente conformi ai requisiti essenziali. Gli utilizzatori professionali devono eseguire tarature e controlli tecnici periodici secondo la formazione ricevuta.

Irrorazione aerea

L’articolo 9 stabilisce il divieto generale di irrorazione aerea, consentendola soltanto in casi speciali e se ricorrono condizioni cumulative stringenti. In particolare:

  • non devono esistere alternative praticabili, oppure l’irrorazione aerea deve offrire un evidente vantaggio in termini di minore impatto;
  • i pesticidi devono essere specificamente approvati per tale uso;
  • l’operatore deve essere certificato;
  • l’impresa responsabile deve essere certificata dall’autorità competente;
  • devono essere adottate misure di gestione del rischio nelle aree vicine a zone aperte al pubblico;
  • dal 2013 gli aeromobili devono essere equipaggiati con accessori che rappresentino la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione.

Gli Stati membri devono designare le autorità competenti, rendere pubbliche colture, aree, circostanze e prescrizioni particolari e verificare, tramite monitoraggio, la sussistenza delle condizioni autorizzative. Le domande di applicazione devono essere presentate con congruo anticipo e possono essere previste procedure accelerate o approvazioni tacite, se il diritto nazionale lo consente.

Tutela dell’ambiente acquatico e delle aree sensibili

L’articolo 11 obbliga ad adottare misure appropriate per proteggere l’ambiente acquatico e le fonti di acqua potabile dagli impatti dei pesticidi, in coerenza con la direttiva 2000/60/CE e con il regolamento (CE) n. 1107/2009. Le misure comprendono, in particolare:

  • preferenza per pesticidi meno pericolosi per l’ambiente acquatico;
  • preferenza per tecniche di applicazione efficienti, come attrezzature a bassa dispersione;
  • misure di mitigazione, incluse fasce di rispetto e aree di salvaguardia;
  • riduzione o eliminazione dell’uso su strade, ferrovie, superfici molto permeabili o impermeabilizzate in prossimità delle acque.

L’articolo 12 richiede che l’uso dei pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in aree specifiche, tenendo conto di igiene e incolumità pubblica, biodiversità e analisi del rischio. Le aree menzionate sono:

  • parchi, giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili scolastici e parchi gioco, nonché zone vicine a strutture sanitarie;
  • aree protette ai sensi della direttiva 2000/60/CE e aree designate per la conservazione ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
  • aree recentemente trattate frequentate o accessibili ai lavoratori agricoli.

Manipolazione, stoccaggio e rimanenze

L’articolo 13 impone misure per evitare pericoli per persone e ambiente nelle fasi di stoccaggio, manipolazione, diluizione, miscela, trattamento degli imballaggi, gestione delle miscele residue, pulizia delle attrezzature e smaltimento delle rimanenze. Per gli utilizzatori non professionali vanno adottate misure specifiche, che possono includere formulazioni pronte all’uso, bassa tossicità e limitazione dei volumi dei contenitori.

Gli spazi di stoccaggio per uso professionale devono essere progettati per prevenire fuoriuscite, con particolare attenzione a ubicazione, dimensioni e materiali.

Difesa integrata e principi generali

L’articolo 14 è uno dei nuclei sostanziali della direttiva. Gli Stati membri devono incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogni volta che sia possibile i metodi non chimici. Tale approccio comprende la difesa integrata e l’agricoltura biologica.

Devono inoltre definire o favorire le condizioni per l’attuazione della difesa integrata, garantendo agli utilizzatori professionali:

  • informazioni e strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e per il processo decisionale;
  • servizi di consulenza specifici.

Entro il 30 giugno 2013 gli Stati membri devono riferire alla Commissione sull’attuazione dei paragrafi 1 e 2 e sull’esistenza delle condizioni necessarie. Nei piani nazionali devono descrivere come assicurano che tutti gli utilizzatori professionali applichino i principi generali dell’allegato III entro il 1º gennaio 2014.

L’allegato III dettaglia tali principi, fondati su prevenzione, monitoraggio, soglie di intervento, preferenza per metodi biologici, selettività dei pesticidi, contenimento dell’uso al minimo necessario, strategie antiresistenza e verifica dell’efficacia dei trattamenti.

Indicatori, relazioni e trasparenza

L’articolo 15 introduce gli indicatori di rischio armonizzati dell’allegato IV. Gli Stati membri possono mantenere o adottare anche indicatori nazionali. Devono calcolare gli indicatori armonizzati utilizzando dati statistici e altri dati pertinenti, rilevare le tendenze nell’uso di determinate sostanze attive e identificare gli elementi prioritari che richiedono particolare attenzione o che costituiscono buone pratiche.

I risultati devono essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri e resi pubblici. La Commissione calcola gli indicatori a livello dell’Unione e utilizza i dati per valutare anche i progressi delle altre politiche UE dirette a ridurre l’impatto dei pesticidi.

L’articolo 16 prevede che la Commissione presenti periodicamente relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva, con eventuali proposte di modifica.

Sanzioni, recepimento e disposizioni finali

L’articolo 17 lascia agli Stati membri la definizione delle sanzioni per le violazioni delle misure nazionali di attuazione, imponendo che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Le disposizioni sanzionatorie devono essere comunicate alla Commissione entro il 14 dicembre 2012.

L’articolo 23 fissa il termine di recepimento al 14 dicembre 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Profili di discrezionalità per gli Stati membri

Pur vincolando al risultato, la direttiva lascia agli Stati membri un rilevante margine di scelta su strumenti e modalità attuative. In particolare, essi possono:

  • usare o meno strumenti economici;
  • definire obiettivi quantitativi e indicatori nei piani nazionali in funzione delle condizioni locali;
  • prevedere deroghe o regimi differenziati per talune attrezzature a uso limitato;
  • stabilire il regime autorizzatorio dell’irrorazione aerea nei limiti delle condizioni minime fissate dalla direttiva;
  • adottare indicatori nazionali aggiuntivi;
  • definire sanzioni e, ove previsto, tariffe o oneri per recuperare i costi di attuazione.

Resta fermo che tali margini non possono svuotare gli obblighi minimi di risultato, le scadenze di recepimento e gli standard sostanziali imposti dal testo europeo.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi, riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo la difesa integrata e approcci o tecniche alternativi, comprese le alternative non chimiche.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 2 limita l’ambito ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari, fatta salva ogni altra normativa UE pertinente, e non preclude l’applicazione del principio di precauzione da parte degli Stati membri. L’articolo 3 definisce, tra gli altri, utilizzatore professionale, distributore, consulente, attrezzatura per l’applicazione, irrorazione aerea, difesa integrata, indicatore di rischio, metodi non chimici e pesticida, includendo anche i biocidi nella definizione di pesticida ai fini della direttiva, pur essendo l’ambito attuale centrato sui prodotti fitosanitari.

Piani d’azione nazionali

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare piani d’azione nazionali con obiettivi quantitativi, misure, tempi e indicatori per ridurre rischi e impatti dei pesticidi e per favorire difesa integrata e tecniche alternative. I piani devono anche contenere indicatori per monitorare i prodotti contenenti sostanze attive di particolare preoccupazione e, se del caso, tempi e obiettivi di riduzione dell’uso. I piani vanno trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 14 dicembre 2012, riesaminati almeno ogni cinque anni e comunicati in caso di modifiche sostanziali; la Commissione riferisce entro il 14 dicembre 2014 e il 14 dicembre 2018. La partecipazione del pubblico si applica ai sensi della direttiva 2003/35/CE.

Formazione, certificazione e vendita

L’articolo 5 richiede accesso a formazione di base e di aggiornamento per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, con certificazione entro il 14 dicembre 2013 e definizione delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca dei certificati. L’articolo 6 obbliga a disporre di personale certificato nei punti vendita, limita la vendita di pesticidi per uso professionale ai soggetti certificati e impone informazioni ai non professionisti; microdistributori di prodotti non professionali possono essere esentati in casi limitati. Le misure centrali di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, devono essere istituite entro il 14 dicembre 2015.

Informazione e sensibilizzazione del pubblico

L’articolo 7 impone misure di informazione e sensibilizzazione sui rischi, sugli effetti acuti e cronici e sulle alternative non chimiche, nonché sistemi di raccolta dati sui casi di avvelenamento acuto e, ove disponibili, cronico. Entro il 14 dicembre 2012 la Commissione deve elaborare, con gli Stati membri, un documento di orientamento strategico per il controllo e la sorveglianza dell’impatto dei pesticidi.

Ispezione delle attrezzature

L’articolo 8 impone ispezioni periodiche delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi a uso professionale, con intervalli non superiori a cinque anni fino al 2020 e a tre anni successivamente. Entro il 14 dicembre 2016 tutte le attrezzature devono essere state ispezionate almeno una volta; da tale data possono essere usate solo attrezzature con esito positivo dell’ispezione. Sono previste deroghe per attrezzature a uso molto limitato o portatili, con obblighi informativi e formativi alternativi. Le attrezzature conformi alle norme armonizzate sono presunte conformi ai requisiti essenziali.

Irrorazione aerea

L’articolo 9 vieta l’irrorazione aerea, ammettendola solo in casi speciali e a condizioni stringenti: assenza di alternative praticabili o vantaggi evidenti in termini di riduzione dell’impatto; approvazione specifica dei pesticidi; certificazione dell’operatore e dell’impresa; misure per i residenti e per l’ambiente; uso, dal 2013, della migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione. Sono previste autorizzazioni, monitoraggio, pubblicità delle condizioni di applicazione e conservazione delle richieste e approvazioni.

Tutela delle acque e delle aree sensibili

L’articolo 11 impone misure per proteggere l’ambiente acquatico e le fonti di acqua potabile, in coerenza con la direttiva 2000/60/CE e il regolamento (CE) n. 1107/2009, privilegiando pesticidi meno pericolosi, tecniche a bassa dispersione, fasce di rispetto e riduzione o eliminazione dell’uso su strade, ferrovie, superfici permeabili o impermeabilizzate vicine alle acque. L’articolo 12 richiede che l’uso sia ridotto al minimo o vietato in aree utilizzate dal pubblico o da gruppi vulnerabili, in aree protette e in aree recentemente trattate frequentate dai lavoratori agricoli.

Manipolazione, stoccaggio e rifiuti

L’articolo 13 richiede misure per rendere sicure le operazioni di stoccaggio, manipolazione, diluizione, miscela, pulizia delle attrezzature, trattamento delle rimanenze e degli imballaggi, con particolare attenzione agli utilizzatori non professionali. Lo stoccaggio professionale deve evitare fuoriuscite e tener conto di ubicazione, dimensioni e materiali di costruzione.

Difesa integrata

L’articolo 14 impone di incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando metodi non chimici, e di creare o favorire le condizioni per l’attuazione della difesa integrata, incluse informazioni, strumenti di monitoraggio e consulenza. Gli Stati membri devono riferire entro il 30 giugno 2013 sull’attuazione dei paragrafi 1 e 2 e descrivere nei piani nazionali come assicurano l’applicazione dei principi generali dell’allegato III da parte di tutti gli utilizzatori professionali entro il 1º gennaio 2014.

Indicatori di rischio e monitoraggio dei progressi

L’articolo 15 introduce indicatori di rischio armonizzati e consente di mantenere o adottare indicatori nazionali. Gli Stati membri devono calcolare gli indicatori con i dati statistici UE sui pesticidi, individuare tendenze, elementi prioritari e buone pratiche, e comunicare i risultati alla Commissione e agli altri Stati membri, rendendoli pubblici. La Commissione calcola gli indicatori a livello UE e li pubblica sul sito web di cui all’articolo 4, paragrafo 4.

Sanzioni e recepimento

L’articolo 17 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione e la loro comunicazione alla Commissione entro il 14 dicembre 2012. L’articolo 23 impone il recepimento entro il 14 dicembre 2011 e richiede un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di trasposizione. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteagricolturasalute e sicurezzatutela delle acquerifiuti

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