Direttiva 2009/127
Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/127/CE modifica la direttiva 2006/42/CE sulle macchine per integrare, per una categoria specifica di prodotti, requisiti essenziali di protezione dell’ambiente. L’intervento riguarda le macchine per l’applicazione di pesticidi fitosanitari e mira a ridurre l’esposizione non intenzionale dell’ambiente ai pesticidi, in coerenza con la direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 15 giugno 2011 e applicarla dal 15 dicembre 2011.
Modifica della direttiva 2006/42/CE per introdurre requisiti essenziali di tutela dell’ambiente applicabili alle macchine per l’applicazione di pesticidi fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alle macchine per l’applicazione di pesticidi che sono prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sia nuove sia immesse sul mercato o messe in servizio nell’Unione. Riguarda macchine semoventi, trainate, montate, semimontate, aerotrasportate, fisse, portatili e tenute a mano, motorizzate o manuali, purché specificamente utilizzate per l’applicazione di prodotti fitosanitari. Restano fermi i requisiti generali della direttiva 2006/42/CE per la salute e la sicurezza; i nuovi requisiti ambientali si applicano solo alle macchine di cui al punto 2.4 dell’allegato I. La direttiva segnala inoltre che l’eventuale estensione ai biocidi dovrà essere esaminata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2012.
Direttiva 2009/127/CE: macchine per l’applicazione di pesticidi
La direttiva 2009/127/CE modifica la direttiva 2006/42/CE sulle macchine per introdurre requisiti essenziali di protezione dell’ambiente per una categoria specifica di attrezzature: le macchine per l’applicazione di pesticidi fitosanitari. L’intervento si colloca nel quadro della strategia dell’Unione per l’uso sostenibile dei pesticidi e si coordina con la direttiva 2009/128/CE, che disciplina l’azione comunitaria in materia di uso sostenibile e controlli delle attrezzature.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La finalità è ridurre i rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti dall’uso dei pesticidi, agendo in particolare sulla progettazione, costruzione e manutenzione delle macchine di applicazione. Il legislatore dell’Unione chiarisce che la direttiva 2006/42/CE già tutela salute e sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni; la modifica serve quindi ad aggiungere, per le sole macchine interessate, requisiti ambientali coerenti con gli obblighi di ispezione e manutenzione previsti dalla direttiva quadro 2009/128/CE.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le macchine specificamente utilizzate per l’applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il testo contempla espressamente macchine semoventi, trainate, montate sui veicoli, semimontate, aerotrasportate, fisse, portatili e tenute a mano, sia professionali sia non professionali, motorizzate o manuali, purché munite di camera di pressione. I nuovi requisiti ambientali dell’allegato I si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.4.
Modifiche alla direttiva 2006/42/CE
L’articolo 1 della direttiva inserisce nell’articolo 2 della direttiva 2006/42/CE una definizione che include, nei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, anche la protezione dell’ambiente quando applicabile. Modifica inoltre l’articolo 4, paragrafo 1, per subordinare l’immissione sul mercato e la messa in servizio delle macchine alla conformità non solo alla sicurezza e alla salute, ma anche, se del caso, all’ambiente. Interviene poi sugli articoli 9 e 11, ampliando i profili che la Commissione e gli Stati membri devono considerare in caso di misure restrittive o di protezione.
Requisiti essenziali per le macchine per l’applicazione di pesticidi
L’allegato I è integrato con il punto 2.4, dedicato alle macchine per l’applicazione di pesticidi. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve garantire una valutazione del rischio di esposizione non intenzionale dell’ambiente ai pesticidi. La progettazione e la costruzione devono tenere conto di tale valutazione per consentire l’uso, la regolazione e la manutenzione senza contaminazioni ambientali; le fuoriuscite devono essere sempre evitate.
Requisiti tecnici e funzionali
Le macchine devono consentire con facilità e precisione il comando, il controllo e l’arresto immediato dell’applicazione. Devono essere progettate per agevolare il riempimento preciso, lo svuotamento completo e la prevenzione di dispersioni accidentali o contaminazioni delle fonti idriche. Devono inoltre garantire un tasso di applicazione regolabile in modo facile, preciso e affidabile, e una distribuzione del pesticida nelle zone bersaglio con riduzione delle perdite e della dispersione nell’ambiente. È richiesta anche la prevenzione della dispersione nella fase di disattivazione della funzione di applicazione.
Manutenzione, ispezioni e identificazione
La disciplina impone che le macchine siano costruite in modo da consentire un lavaggio agevole e completo senza contaminare l’ambiente e da facilitare la sostituzione delle parti usurate senza contaminazione. Deve essere possibile collegare facilmente gli strumenti di misura necessari per verificare il corretto funzionamento. Ugelli, filtri a cestello e altri filtri devono essere marcati in modo tale da consentire l’identificazione chiara del tipo e della dimensione.
Informazioni da fornire all’utilizzatore
Le istruzioni per l’uso devono essere particolarmente dettagliate e coprire l’intero ciclo di impiego della macchina. Devono includere le precauzioni per miscelazione, carico, applicazione, svuotamento, lavaggio, riparazione e trasporto; le condizioni d’uso nei diversi ambienti operativi e le regolazioni necessarie; la gamma di ugelli e filtri compatibili; la frequenza dei controlli e i criteri di sostituzione delle parti usurabili; le specifiche di taratura, manutenzione giornaliera e preparazione invernale; i pesticidi che possono causare anomalie; l’aggiornamento del nome del pesticida nel supporto dedicato; l’uso di accessori speciali; l’eventuale assoggettamento ai controlli regolari nazionali previsti dalla direttiva 2009/128/CE; le caratteristiche da controllare e le istruzioni per il collegamento degli strumenti di misurazione.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 15 giugno 2011 e applicarle dal 15 dicembre 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento espresso alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Profili di discrezionalità e principi applicabili
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, purché sia raggiunto il risultato imposto entro i termini fissati. Nel testo è anche richiamato il principio di precauzione per il caso in cui i dati scientifici disponibili non consentano una valutazione accurata dei rischi, fermo restando il rispetto degli altri principi della direttiva 2006/42/CE, tra cui la libera circolazione delle merci e la presunzione di conformità.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica e collegamento con la direttiva 2006/42/CE
La direttiva interviene sulla direttiva 2006/42/CE inserendo, tra l’altro, il richiamo alla tutela dell’ambiente nella definizione di requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (art. 2) e precisando che i requisiti ambientali valgono solo per le macchine per l’applicazione di pesticidi di cui al punto 2.4 dell’allegato I. Viene inoltre esteso l’obiettivo di protezione anche all’ambiente negli articoli 4, 9 e 11 della direttiva 2006/42/CE, limitatamente ai casi applicabili.
Definizione di macchine per l’applicazione di pesticidi
L’allegato I, punto 2.4.1, definisce tali macchine come quelle specificamente utilizzate per l’applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Obbligo di valutazione del rischio ambientale e principi generali di progettazione
Il fabbricante, o il suo mandatario, deve garantire una valutazione del rischio di esposizione non intenzionale dell’ambiente ai pesticidi secondo la procedura generale di valutazione e riduzione dei rischi. Le macchine devono essere progettate e costruite tenendo conto di tale valutazione, in modo da poter essere usate, regolate e manutenute senza causare esposizione non intenzionale; le fuoriuscite devono sempre essere evitate.
Requisiti funzionali di comando, riempimento, applicazione e disattivazione
Sono previsti requisiti specifici per il comando, il controllo e l’arresto immediato dell’applicazione dalle postazioni operative; per il riempimento e lo svuotamento in modo da facilitare il dosaggio preciso, prevenire dispersioni accidentali ed evitare contaminazioni delle fonti idriche; per la regolazione del tasso di applicazione; per la distribuzione nei bersagli e la minimizzazione delle perdite e della dispersione ambientale; per la prevenzione di dispersioni nella fase di disattivazione.
Manutenzione, ispezioni e identificazione dei componenti
Le macchine devono consentire un lavaggio agevole e completo senza contaminare l’ambiente e facilitare la sostituzione delle parti usurate senza contaminazione. Devono inoltre permettere il collegamento agevole degli strumenti di misura necessari per le ispezioni. Ugelli, filtri a cestello e altri filtri devono essere marcati in modo da identificarne chiaramente tipo e dimensione.
Informazioni e istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso devono includere precauzioni per miscelazione, carico, applicazione, svuotamento, lavaggio, riparazione e trasporto; condizioni di uso per i diversi ambienti operativi e regolazioni necessarie; gamma di ugelli e filtri utilizzabili; frequenza dei controlli e criteri di sostituzione delle parti soggette a usura; specifiche su taratura, manutenzione giornaliera e preparazione invernale; tipi di pesticida che possono causare anomalie; indicazione sul mantenimento aggiornato del nome del pesticida nel supporto dedicato; uso di attrezzature e accessori speciali; eventuale assoggettamento ai controlli regolari nazionali previsti dalla direttiva 2009/128/CE; caratteristiche da controllare e istruzioni per il collegamento degli strumenti di misurazione.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 15 giugno 2011 e applicarle dal 15 dicembre 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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