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Sentenza

Sentenza n. 464/2026 - Latina, Sezione 1

per il risarcimento del danno da ritardo causato per la mancata percezione dei frutti percepito dall'investimento in un paniere di titoli di Stato pluriennali dell'importo ricavato dalla vendita dei villini dal 1975 con rivalutazione ed interessi.

Giustizia amministrativa201600857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Condotta omissiva e ritardata esecuzione di giudicati amministrativi concernenti la ripianificazione urbanistica dei terreni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno da ritardo derivante dalla mancata tempestiva esecuzione dei giudicati che imponevano la ripianificazione dell'area già interessata da una convenzione di lottizzazione e dalla destinazione residenziale. Dopo l'annullamento di plurimi atti di pianificazione urbanistica e l'accoglimento di un ricorso per ottemperanza con sentenza n. 2868 del 9 marzo 2016, il Comune ha adottato la deliberazione consiliare n. 22 del 9 giugno 2016. I ricorrenti sostenevano che i giudicati imponessero il ripristino integrale delle originarie previsioni edificatorie, senza margini di discrezionalità, e domandavano il risarcimento sia della perdita della possibilità di realizzare e vendere i villini sia dei frutti finanziari non percepiti. Hanno tuttavia limitato la domanda al solo danno da ritardo, quantificato in euro 867.437,81, senza rinunciare alla possibilità di ottenere la conferma delle previsioni edificatorie. I controinteressati hanno chiesto che la pronuncia fosse limitata ai beni appartenenti ai ricorrenti, evidenziando la propria titolarità su alcune particelle o quote di esse.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati dal TAR. Il Collegio ha escluso che dai giudicati derivasse l'obbligo del Comune di ripristinare integralmente le previsioni del piano di lottizzazione del 1961, ritenendo che residuasse un margine di discrezionalità nella ripianificazione, da esercitare tenendo conto della destinazione residenziale riconosciuta dai giudicati, dei vincoli paesaggistici e delle sopravvenute norme urbanistico-edilizie. Ha ritenuto, tuttavia, che il Comune avesse dato esecuzione al giudicato con notevole e non giustificato ritardo, perfezionando l'adempimento soltanto mediante la deliberazione consiliare n. 22 del 9 giugno 2016. Il danno da ritardo nell'esecuzione del giudicato è stato ritenuto risarcibile senza necessità di provare la spettanza certa o probabile dell'intero bene della vita edificatorio, poiché la spettanza dell'utilità sostanziale costituita dalla conservazione della destinazione residenziale risultava già riconosciuta dal giudicato. Ai fini della quantificazione, il TAR ha limitato il periodo imputabile al Comune a circa due anni, dalla proposizione nel 2014 del ricorso per ottemperanza all'adozione della deliberazione del 2016, valorizzando il concorso colposo dei danneggiati per la mancata tempestiva attivazione dei rimedi esecutivi negli anni precedenti. Non essendo esattamente determinabile l'ammontare del danno, lo ha liquidato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella somma di euro 12.000, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data dell'illecito, individuata nel passaggio in giudicato della sentenza n. 7250/2013. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa del danno quando la sua esistenza sia certa ma l'ammontare non possa essere provato con esattezza.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Riduce il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza; il TAR lo applica per limitare il periodo risarcibile in ragione della mancata tempestiva proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale parametro per valutare il concorso del danneggiato e la delimitazione temporale del danno risarcibile.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine decennale per l'azione di ottemperanza è qualificato, secondo il richiamo all'Adunanza plenaria, come prescrizionale e non decadenziale.

  • artt. 2946 e 2953 c.c.

    Sono richiamati in relazione alla natura prescrizionale del termine decennale per l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il ritardo nell'esecuzione di un giudicato amministrativo può integrare un danno ingiusto risarcibile quando il giudicato abbia riconosciuto al privato un'utilità sostanziale e l'amministrazione la attribuisca tardivamente mediante la riedizione del potere.
  • Quando il giudicato impone la ripianificazione urbanistica ma non predetermina integralmente il contenuto della nuova disciplina, l'amministrazione conserva margini di discrezionalità, dovendo comunque rispettare l'utilità sostanziale riconosciuta dal giudicato e tenere conto dei vincoli e delle sopravvenienze normative.
  • Nel danno da ritardo nell'esecuzione del giudicato, il periodo risarcibile può essere limitato al tempo successivo alla tempestiva attivazione dell'azione di ottemperanza, qualora la prolungata inerzia del danneggiato abbia concorso colposamente alla produzione o all'aggravamento del danno.
  • Quando l'esistenza del danno da ritardo sia certa ma il suo preciso ammontare non sia determinabile, il giudice amministrativo può procedere alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
  • La risarcibilità del ritardo nell'attribuzione di un'utilità già riconosciuta dal giudicato non richiede la prova della spettanza certa o probabile dell'intero risultato economico prospettato dal privato, ove il giudicato abbia già accertato la spettanza dell'utilità sostanziale.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiGiudizio di ottemperanzaDanno da ritardo
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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