Sentenza n. 983/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: variante parziale al piano regolatore generale, deliberazioni comunali connesse, provvedimento provinciale di esclusione dalla VAS e decreto presidenziale provinciale
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la variante parziale al PRG con cui il Comune ha convertito in zona agricola alcune aree produttive inattuate nella zona industriale di San Giorgio, trasferendo la relativa capacità edificatoria nella località Santa Maria del Piano, nonché gli atti provinciali relativi alla verifica di assoggettabilità a VAS. Il primo motivo denunciava la tardività del provvedimento provinciale rispetto al termine di 90 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, d.lgs. 152/2006. Il secondo motivo deduceva la violazione delle garanzie partecipative per l’omessa pubblicazione, insieme alla delibera di adozione preliminare, del rapporto preliminare di screening VAS. Il terzo motivo contestava la carenza di istruttoria e motivazione nella verifica di assoggettabilità, con riguardo alle alternative localizzative, alla tutela di un possibile progetto socio-sanitario, al consumo di suolo, al carattere cumulativo degli impatti e ai criteri dell’Allegato I alla Parte II del d.lgs. 152/2006. Il quarto motivo denunciava ulteriori omissioni istruttorie e motivazionali sugli impatti cumulativi e sulle matrici aria, acqua, suolo e rumore, nonché la violazione del d.m. 1444/1968 e l’illegittimità della disciplina sulle altezze degli edifici industriali. Il quinto motivo censurava il rigetto delle osservazioni presentate nel procedimento di variante. Il sesto motivo riproponeva le questioni relative alla matrice acustica e aggiungeva generiche doglianze storico-archeologiche e vizi derivati.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo assorbite le eccezioni in rito salvo quelle esaminate in relazione ai singoli motivi. Quanto al termine di 90 giorni per la verifica di assoggettabilità a VAS, il Collegio ha affermato che, in assenza di una chiara previsione circa le conseguenze della sua inosservanza, esso ha natura acceleratoria e non decadenziale, sicché il suo superamento non determina l’illegittimità del provvedimento né la perdita del potere di provvedere. L’omessa pubblicazione iniziale del rapporto preliminare di screening è stata ritenuta una carenza formale non lesiva in concreto, poiché gli interessati hanno potuto formulare osservazioni nella successiva fase di pubblicazione della proposta preliminare, prima dell’approvazione definitiva; inoltre non è stato dimostrato che il documento fosse inesigibile mediante altri strumenti, come l’accesso. Le censure riferite al progetto socio-sanitario di un soggetto terzo sono state ritenute prive di legittimazione, non essendo stato dimostrato alcun collegamento giuridico tra i ricorrenti, il progetto e la società interessata. Le doglianze generiche sulla carenza di motivazione sono state respinte perché il rapporto preliminare era articolato e corredato da numerosi allegati, comprendeva una valutazione delle alternative e trattava anche il carattere cumulativo degli impatti, sebbene in modo non particolarmente approfondito; i ricorrenti, tuttavia, non avevano fornito elementi tecnici idonei a dimostrare la concreta rilevanza di ulteriori approfondimenti. Il giudice ha poi chiarito che la verifica di assoggettabilità non deve anticipare integralmente le valutazioni proprie della VAS, della VIA, dell’AIA, dell’AUA o delle successive fasi attuative ed edilizie. È quindi legittimo rinviare a tali procedimenti gli approfondimenti relativi agli impatti dei singoli insediamenti, purché nella fase di screening siano valutati gli impatti significativi potenzialmente giustificativi della VAS. Le osservazioni della Regione e dell’ARPAM risultavano esaminate nella relazione istruttoria provinciale. La questione acustica era stata correttamente ricondotta all’adeguamento del Piano di classificazione acustica, successivamente intervenuto. È stata infine esclusa la violazione del d.m. 1444/1968, poiché la variante non derogava al regime normativo delle altezze in zona D e le esigenze produttive giustificative di eventuali deroghe avrebbero dovuto essere valutate in sede di autorizzazione dei singoli interventi. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 12, comma 4, d.lgs. 152/2006
Il termine per la verifica di assoggettabilità a VAS ha natura acceleratoria e non decadenziale, in assenza di una chiara previsione sulle conseguenze della sua inosservanza.
Allegato I alla Parte II d.lgs. 152/2006
impatti significativi sull’ambiente
Nella verifica di assoggettabilità devono essere considerati gli impatti significativi potenzialmente giustificativi della VAS, senza anticipare integralmente le valutazioni proprie delle successive procedure ambientali e autorizzative.
artt. 4 e 15 l.r. Marche 19/2023
Disciplinano, nel procedimento regionale di variante, gli adempimenti relativi alla proposta e alla verifica ambientale, coordinati con la verifica di assoggettabilità a VAS.
art. 8, punto 4, d.m. 1444/1968
Le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9
In zona D le altezze massime sono rimesse agli strumenti urbanistici nel rispetto della disciplina sulle distanze; la modifica delle altezze prevista dalla variante non è stata ritenuta, di per sé, contrastante con il decreto.
Massime di principio
- Il termine previsto per la conclusione della verifica di assoggettabilità a VAS non è perentorio né decadenziale quando la disciplina non stabilisce in modo chiaro quale effetto derivi dal suo superamento; in tal caso il ritardo non priva l’amministrazione del potere di provvedere.
- L’omessa pubblicazione di un documento procedimentale non determina automaticamente l’illegittimità della variante se l’interessato ha comunque avuto una concreta e successiva possibilità di conoscere gli atti e formulare osservazioni prima della conclusione del procedimento, senza dimostrare una lesione effettiva delle garanzie partecipative.
- La legittimazione a contestare una variante urbanistica a tutela di un progetto appartenente a un soggetto terzo richiede la dimostrazione di uno specifico collegamento giuridico tra il ricorrente, il progetto e il soggetto titolare dell’iniziativa; in mancanza, la censura è inammissibile per carenza di legittimazione.
- La verifica di assoggettabilità a VAS deve valutare gli impatti significativi del piano o programma che possono rendere necessaria una VAS, ma non deve anticipare integralmente le verifiche proprie della VAS, della VIA, dell’AIA, dell’AUA o dei procedimenti autorizzativi relativi ai singoli interventi e alla successiva attuazione urbanistica.
- Una censura di carenza di istruttoria o motivazione nella verifica ambientale non può essere formulata in termini meramente generici quando il rapporto preliminare affronta i principali criteri normativi e contiene studi e allegati tecnici; chi contesta l’insufficienza dell’analisi deve indicare specificamente quali impatti rilevanti siano stati omessi e fornire elementi idonei a dimostrarne la concreta significatività.
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