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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34491/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La controversia nasce da un processo penale in cui un medico dipendente della ASL veniva condannato per reati commessi in danno della figlia della resistente, con concessione di una provvisionale di euro 10.000. Nel separato giudizio civile la danneggiata e la figlia agivano contro la ASL ottenendo, in corso di causa, un'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. di condanna della ASL al pagamento di euro 12.724,17. Successivamente il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria senza revocare l'ordinanza; anche la Corte d'appello rigettava l'appello della danneggiata senza pronunciarsi sull'ordinanza. La ASL promuoveva quindi un autonomo giudizio ex art. 702-bis c.p.c. per recuperare la somma pagata in forza dell'ordinanza, ma il Tribunale accoglieva la domanda solo in primo grado; in appello la decisione veniva riformata. Nel ricorso per cassazione la ASL deduceva: 1) violazione degli artt. 186-ter, 177, 178 c.p.c. e 2033 c.c., sostenendo che il rigetto della domanda risarcitoria e il suo passaggio in giudicato avessero determinato la revoca implicita dell'ordinanza e che la revoca potesse essere richiesta anche in altro giudizio; 2) violazione degli artt. 539, comma 2, e 651 c.p.p., sostenendo che la sentenza penale di condanna del medico non potesse produrre effetti nei suoi confronti, poiché la condanna era stata pronunciata solo verso il medico e non verso la ASL, che nel penale si era costituita parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità perché non riportava adeguatamente gli atti e i passaggi processuali rilevanti; nel merito ha comunque ritenuto corretto l'orientamento secondo cui la revoca o modifica dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. deve essere chiesta al medesimo giudice e nello stesso processo in cui l'ordinanza è stata emessa. Ha inoltre osservato che la ASL non si era attivata tempestivamente per ottenere la revoca e che la sentenza prodotta in Cassazione non era utilmente valutabile ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile per difetto di specificità e perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata: la provvisionale penale, divenuta definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del medico, costituiva titolo anche nei confronti della ASL ex art. 2049 c.c., quale datore di lavoro responsabile per il fatto illecito del dipendente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 186-ter c.p.c.

    ordinanza di condanna emessa in corso di causa

    la modifica o revoca dell'ordinanza deve essere chiesta nello stesso processo e davanti allo stesso giudice che l'ha emessa; l'ordinanza resta collegata alla struttura del procedimento in cui è stata pronunciata

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso

  • art. 178 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in relazione alla pretesa ripetizione della somma versata in forza dell'ordinanza, ma la Corte non accoglie la censura

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come rito del separato giudizio promosso per il recupero della somma

  • art. 539, comma 2, c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'efficacia della provvisionale penale nei suoi confronti

  • art. 651 c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente per escludere che la sentenza penale producesse effetti verso la ASL

  • art. 641 ultimo comma c.p.c.

    richiamato come parametro per la liquidazione delle spese e degli accessori della fase monitoria nell'ambito dell'art. 186-ter c.p.c.

  • art. 2049 c.c.

    la Corte lo considera idoneo a fondare la responsabilità della ASL per il fatto illecito del medico dipendente

  • art. 372 c.p.c.

    è ribadito che in cassazione sono producibili solo i documenti relativi alla procedibilità del ricorso, non la sentenza prodotta dalla ricorrente perché estranea a tale categoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamato quale norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L'ordinanza di condanna emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. non si estingue automaticamente per il solo fatto che la domanda di merito venga successivamente rigettata: la sua eventuale revoca o modifica deve essere richiesta nel medesimo processo e al medesimo giudice che l'ha pronunciata.
  • La mancata tempestiva attivazione della parte interessata per ottenere la revoca dell'ordinanza nel giudizio in cui è stata emessa impedisce di far valere successivamente, in un autonomo giudizio, l'effetto estintivo o caducatorio del provvedimento.
  • In sede di ricorso per cassazione è necessario dedurre censure specifiche, indicando con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti; la genericità o l'omissione di tali dati comporta l'inammissibilità del motivo.
  • La provvisionale disposta in sede penale, ove la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, consolida un titolo che può essere valorizzato anche nei confronti del datore di lavoro del reo quando ricorra la responsabilità ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito del dipendente.
  • Il ricorso per cassazione non può fondarsi sulla produzione di documenti non ammissibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., quando essi non attengano alla procedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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