Cassazione Penale, Sentenza n. 4552/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra due gruppi di reati: contraffazione e ricettazione di patente e utilizzo della patente contraffatta con falsa dichiarazione di generalità (fatti commessi a Prato tra fine marzo 2009 e agosto 2010). Ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606 c.1 lett. b), c) ed e) c.p.p.) in relazione alla normativa sulla continuazione, sostenendo l'omogeneità strutturale delle condotte, l'identità di luogo, la sovrapponibilità delle norme incriminatrici, la medesima finalità di circolare impunemente e modalità esecutive analoghe; ha contestato la decisione del Tribunale di Prato che aveva escluso la continuazione ritenendo mancasse un proposito unitario e programmazione degli eventi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione dell'ordinanza di merito come carente e contraddittoria: nonostante il giudice avesse accertato identità di luogo, analogia delle modalità esecutive, omogeneità del bene giuridico leso, distanza temporale di circa 18 mesi e medesima finalità, aveva paradossalmente escluso un disegno criminoso unitario. La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità di vita, ecc.) e ha affermato che la mera autonomia materiale degli atti o la diversa natura degli oggetti materiali non escludono la continuazione se sussistono indicatori di pianificazione unitaria o di volontà criminosa mantenuta nel tempo. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Prato.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione e correlati)
Usata per qualificare i reati di ricettazione/contraffazione relativi a patenti; la Corte ha valutato la rilevanza della natura dei reati ai fini della continuità.
artt. 476-482 cod. pen. (falsificazione, uso di documenti falsi)
Rilevati come parte delle condotte omogenee inerenti a documenti contraffatti e al loro utilizzo; la Corte ha considerato l'omogeneità normativa come indicatore per la continuazione.
art. 494 cod. pen.
Norma richiamata tra le fattispecie oggetto delle sentenze pregresse; considerata nel quadro complessivo delle violazioni per valutare la riconducibilità ad un disegno unitario.
art. 116 c.13 cds.
Norma del codice della strada citata per i reati connessi all'uso della patente; contribuisce a delineare l'interesse giuridico protetto (circolazione/abuso di documenti di guida).
art. 606 c.1 lett. b), c) ed e) c.p.p.
Fondamento delle doglianze in Cassazione (motivi di impugnazione relativi a violazione di legge, norme processuali e vizio di motivazione).
Giurisprudenza di riferimento (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo)
indicatori quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causalità, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali
La Corte ha richiamato questi criteri come strumenti per ricostruire a posteriori la volontà criminosa unitaria e valutare la probabilità che più episodi attengano a un medesimo disegno criminoso.
Massime di principio
- La continuazione può essere riconosciuta anche se tra i reati intercorre un intervallo temporale significativo, se sussistono molteplici indicatori di un progetto criminoso unitario.
- Indicatori utili per riconoscere la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, contiguità spaziale e temporale, analogia delle modalità esecutive, medesima finalità o interesse pratico, sistematicità e abitudini di vita.
- La diversa materialità degli oggetti coinvolti o l'autonomia formale delle azioni non escludono di per sé la continuazione se ricorre la prova, anche indiziaria, di una progettazione unitaria o di una volontà criminosa mantenuta nel tempo.
- Il giudice deve motivare con coerenza e concretezza l'esclusione della continuazione: affermazioni apodittiche o generiche sono censurabili e possono portare all'annullamento con rinvio.
- In presenza di incertezze sulle date o sull'epoca di realizzazione di atti preparatori (es. produzione/ricettazione di documenti contraffatti), il giudice deve approfondire tali elementi perché possono risultare decisivi per l'accertamento della continuità del proposito criminoso.
- Il riconoscimento della 'volontà criminosa' non richiede che il programma sia esplicitato al momento del primo fatto, ma che sia ricostruibile a posteriori in termini di elevata probabilità sulla base degli indicatori sopra richiamati.
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